ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05598

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 475 del 26/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 24/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/03/2021
Stato iter:
14/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/04/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 14/04/2021
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/03/2021

DISCUSSIONE IL 14/04/2021

SVOLTO IL 14/04/2021

CONCLUSO IL 14/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05598
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Venerdì 26 marzo 2021, seduta n. 475

   CANCELLERI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'articolo 2, commi 475 e seguenti, è stato istituto il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto «fondo Gasparrini»): la legge prevede inoltre la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà;

   in occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, con l'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, si estendeva la platea dei potenziali beneficiari, fino al 17 dicembre 2020, anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali;

   è stenta inoltre prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospensione dei mutui, ma escludendo da tale proroga come beneficiari i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori individuali –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative normative per prorogare la possibilità di sospensione dei mutui per liberi professionisti e gli imprenditori individuali, dato il periodo di profonda crisi che il nostro Paese sta affrontando.
(5-05598)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05598

  Come evidenziato dall'onorevole Cancelleri il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che, all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50 per cento degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
  La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha esteso da 9 a 24 mesi, ovvero fino all'8 aprile 2022, la deroga introdotta con il decreto-legge n. 23 del 2020, che ammette ai benefici del fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno. In tale sede è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospensione dei mutui.
  In occasione dell'emergenza sanitaria e per la particolare e difficile contingenza economico-finanziaria e lavorativa provocata dall'epidemia da Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 20020 («DL Cura Italia») e dall'articolo 12 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile («DL liquidità»), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata, fino al 17 dicembre 2020, alle seguenti categorie di beneficiari:

   1. lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

   2. I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33 per cento rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

   3. I titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro;

   4. I titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa).

  Allo stesso tempo, per l'accesso al Fondo non è stata richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché in regola con il pagamento delle rate degli ultimi 3 mesi.
  In base al decreto-legge n. 23 del 2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l'accesso al Fondo è stato possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.
  La prevista proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di sospensione dei mutui non è stata attivata per tutte le categorie alle quali era stato concesso temporaneamente il beneficio. Alcune delle misure attivate in questi mesi, infatti, avevano una scadenza programmata in virtù della ratio emergenziale sottesa alla crisi pandemica. Molte erano agganciate alla richiamata data del 17 dicembre 2020. Tra queste persistono anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti, come ricordato dagli onorevoli interroganti.
  Al riguardo, in considerazione di dette segnalazioni parlamentari e del persistere della situazione emergenziale che investe l'intera realtà economica del Paese, si rappresenta che è allo studio del Ministero dell'economia e delle finanze una verifica tecnica per valutare la possibilità di elaborare una norma di proroga dell'operatività dell'articolo 54 del decreto-legge 9 marzo 2020 n. 18, finalizzata ad estendere anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali, per il tempo necessario, i benefici dell'accesso al Fondo per la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa.