ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05583

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 474 del 24/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: DE FILIPPO VITO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2021
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/03/2021
Stato iter:
12/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/05/2021
Resoconto DE FILIPPO VITO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/03/2021

DISCUSSIONE IL 12/05/2021

SVOLTO IL 12/05/2021

CONCLUSO IL 12/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05583
presentato da
DE FILIPPO Vito
testo di
Mercoledì 24 marzo 2021, seduta n. 474

   DE FILIPPO, CARNEVALI e SIANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza pandemica da COVID-19 ha esposto in maniera crescente le persone con patologie croniche e cardiovascolari. Secondo l'Istituto superiore di sanità i pazienti positivi al COVID-19 con disfunzioni legate a malattie cardiovascolari, hanno una probabilità ben più alta di contrarre una forma severa dell'infezione e, conseguentemente, una probabilità maggiore di decesso;

   durante la pandemia, è emersa con forza la necessità di salute di pazienti «non COVID» affetti da patologie oncologiche e croniche per le quali è venuta meno la continuità terapeutica ed assistenziale;

   ancora oggi, per molti dei farmaci destinati alle cure delle patologie sopramenzionate il canale distributivo principale è quello ospedaliero. Numerose associazioni di pazienti hanno lamentato, però, la rinuncia dei pazienti a recarsi nelle farmacie ospedaliere, per timore del contagio;

   è stato segnalato come – fermi i criteri di economicità e di non difficoltosa reperibilità del farmaco sanciti dalla legge n. 405 del 2001 per cui si ha la distribuzione diretta – questa venga proposta indipendentemente dal follow up clinico per i pazienti e solo per fini organizzativi;

   al fine di garantire una maggiore facilità di accesso alle cure per i pazienti fragili, l'articolo 8, comma 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto due elementi di novità in termini di cambiamento del canale distributivo di farmaci e di semplificazione degli strumenti di monitoraggio dei farmaci previsti da AIFA;

   in base al comma 5-bis, le regioni per i farmaci di distribuzione diretta possono provvedere a modificare il regime distributivo attraverso la cosiddetta distribuzione per conto (Dpc), secondo condizioni modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-regioni affinché il paziente possa ritirare il farmaco nelle farmacie aperte al pubblico;

   in base al comma 5-ter si prevede che l'Aifa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge individui l'elenco dei medicinali soggetti a registro di monitoraggio, per cui si ritenga che le condizioni di appropriatezza e di controllo dei profili di sicurezza possa essere svolta dai piani terapeutici;

   ad oggi, nessuna delle due norme ha trovato applicazione e permangono i problemi per i pazienti cronici che preferiscono abbandonare la terapia per non recarsi in ospedale;

   a questa restrizione viene segnalata un'ulteriore problematica relativa al passaggio con modalità Spid o Cns per l'accesso ai piani terapeutici Aifa web based e registri di monitoraggio previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge «semplificazioni» n. 76 del 2020;

   il passaggio alla identità digitale rappresenta un ulteriore adempimento burocratico ad un sistema già complesso con la possibilità concreta che alcuni medici non riescano ad ottemperare in tempo, con conseguente discontinuità terapeutica per i pazienti, anche se Aifa ha precisato che eventuali blocchi di natura informatica nei registri non giustificano il ritardo o l'impedimento dei trattamenti clinici che devono essere sempre comunque garantiti –:

   quali siano i motivi del ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 8, comma 5-bis, in tema di distribuzione di farmaci, e della determina dell'Aifa;

   se non ritenga opportuno dare attuazione all'articolo 8, comma 5-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito dalla legge n. 77 del 2020, per superare le disomogeneità territoriali e superare i limiti di natura amministrativa relativa ai piani web-based ed ai registri di monitoraggio, per consentire un adeguato accesso alle terapie e la conseguente continuità terapeutica dei pazienti;

   se non ritenga opportuno, al fine di garantire la continuità terapeutica ed evitare ulteriori rinunce alle cure, adottare iniziative per definire le modalità di implementazione del passaggio tra i diversi sistemi telematici di registrazione e consultazione dei piani terapeutici e registri e, nel caso di mancata adozione da parte dei medici nei termini previsti dell'identità digitale, quale sia il percorso che garantisca la continuità di cura.
(5-05583)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05583

  Sulle segnalate questioni l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ricordato come la stessa abbia dato attuazione alle previsioni recate dal decreto legislativo n. 82 del 2005, cosiddetto «Codice dell'amministrazione digitale», consentendo l'accesso ai propri servizi online, dal 2016, tramite SPID e CNS. In conseguenza dei successivi aggiornamenti normativi in tema di identificazione digitale ed accessibilità, a far tempo dal mese di maggio 2020, per gli utenti con cittadinanza italiana è stata implementata la possibilità di accedere mediante la Carta d'identità elettronica (CIE), mentre i cittadini europei, in ottemperanza al Regolamento UE n. 910/2014 sull'identità digitale, possono utilizzare il sistema eiDAS-electronic IDentification Authentication and Signature.
  Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, nel modificare ulteriormente il decreto legislativo n. 82 del 2005, all'articolo 24, comma 4, ha vietato alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
  Sempre al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione, il medesimo decreto-legge ha rinviato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione delle modalità con le quali potrà essere messo a disposizione di imprese e professionisti un domicilio digitale, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, attraverso cui saranno consentite le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e consentita la disponibilità e la consegna della documentazione richiesta (articolo 3-bis, comma 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005).
  L'AIFA, al riguardo, ha precisato che, nelle more dell'adozione del citato decreto attuativo, verrà mantenuta la possibilità per gli utenti di accedere alla piattaforma dei Registri di Monitoraggio con le medesime modalità finora adottate.
  L'Agenzia ha, inoltre, rappresentato che sono in corso i lavori di predisposizione dei decreti ministeriali e dei decreti legislativi previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 che, tra l'altro, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, sottolineando che la finalizzazione dei suddetti decreti avverrà in tempi brevi, al fine di poter mettere in atto tutte le misure opportune per il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e con il Regolamento UE n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e contribuire, in tal modo, a rafforzare il sistema della sperimentazione clinica in Italia.
  Per quanto riguarda la questione della distribuzione diretta, l'AIFA, allo scopo di garantire una maggiore facilità di accesso alle cure per i pazienti fragili e di ridurre le eventuali criticità legate all'accesso agli ambulatori specialistici, ha provveduto a fornire indicazioni alle Regioni, raccomandando di ricorrere, per quanto possibile, a modalità di monitoraggio e rinnovo del PT AIFA a distanza, anche attraverso l'acquisizione in formato elettronico di documentazione sanitaria, o la consultazione telefonica del paziente o del suo caregiver e di estendere la validità dei piani terapeutici AIFA eccezionalmente per i casi in cui, per criticità locali legate alla pandemia, non sia possibile seguire i percorsi di ordinario monitoraggio – web-based o cartaceo – delle terapie soggette a PT.
  In conclusione, in ordine ai Registri di Monitoraggio, l'Agenzia del farmaco rende noto che la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) effettua un'attività continua di revisione mirata a chiudere i Registri per i quali non sia più necessario proseguire con il monitoraggio di appropriatezza d'uso. Per i Registri che non possono essere chiusi, in quanto è previsto, per i rischi teratogeni, un Piano di prevenzione delle gravidanze, è stata introdotta una misura di semplificazione, con la creazione di schede di rilevazione «ad hoc».