Legislatura: 18Seduta di annuncio: 462 del 24/02/2021
Primo firmatario: BUCALO CARMELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/02/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 24/02/2021
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 24/02/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 14/04/2021 Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE) REPLICA 14/04/2021 Resoconto BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/02/2021
DISCUSSIONE IL 14/04/2021
SVOLTO IL 14/04/2021
CONCLUSO IL 14/04/2021
BUCALO e FRASSINETTI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che «Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
l'ordinanza ministeriale 27 giugno 2020, n. 41, all'articolo 6, comma 2 richiama e riconferma quanto disposto dal su citato articolo 1, comma 7, precisando: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge in merito all'eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l'anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
l'ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60 e il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 non hanno recepito l'ammissione con riserva, così come prevista dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e dall'ordinanza ministeriale 27 giugno 2020, n. 41, escludendo, quindi, ai diplomandi privatisti esterni la possibilità dell'inserimento nelle istituende graduatorie provinciali, precludendogli anche la possibilità di vedersi assegnato un possibile incarico lavorativo;
a seguito di ricorso, il Tar del Lazio, nel precisare che la ratio della norma in esame è volta a tutelare i candidati esterni che non hanno potuto svolgere gli esami conclusivi nell'ordinario periodo a causa dell'emergenza sanitaria, ha accolto la richiesta dei ricorrenti disponendo l'ammissione nelle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto enunciato in premessa e quali iniziative di competenza intenda porre in essere affinché si metta fine definitivamente a questa eclatante e assurda discriminazione verso i diplomandi privatisti esterni.
(5-05399)