ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05350

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 458 del 17/02/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/02/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/02/2021
Stato iter:
10/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/03/2021
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/02/2021

DISCUSSIONE IL 10/03/2021

SVOLTO IL 10/03/2021

CONCLUSO IL 10/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05350
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2021, seduta n. 458

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), è stata introdotta la nona salvaguardia per i cosiddetti esodati della «riforma Fornero». Questa manovra a tutela di coloro che erano rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie è prevista ai commi 346-348 dell'articolo 1 della suddetta legge;

   il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per una platea di 2.400 soggetti;

   con il messaggio Inps, n. 195 del 18 gennaio 2021, l'istituto ha fornito le prime istruzioni in merito alla presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione ai sensi delle norme in questione, precisando che i lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di verifica del diritto alla pensione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, ossia entro il 2 marzo 2021;

   tuttavia, alcune categorie dei predetti soggetti per accedere alla salvaguardia devono presentare domanda all'Ispettorato territoriale del lavoro (ex Dtl). Al riguardo, il comma 347 della disposizione normativa in esame prevede che, ai fini della presentazione delle domande di accesso al beneficio, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014;

   in occasione della precedente salvaguardia (8° salvaguardia), visto il rinvio operato dalla norma di riferimento al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emesso la circolare n. 41 del 29 dicembre 2016, con la quale ha reso note le modalità di presentazione delle domande all'ispettorato territoriale del lavoro da parte delle seguenti categorie di soggetti: cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato e in somministrazione;

   ne consegue che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto a emettere la circolare di competenza per definire le modalità di presentazione delle domande all'Itl (ex Dtl);

   dopo l'emissione della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps dovrà fornire le istruzioni operative per l'accesso al pensionamento previsto dalla nona salvaguardia, che resta subordinato all'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 347, della legge n. 178 del 2020;

   ebbene, ad oggi, 1° febbraio 2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è in grave ritardo, poiché non ha ancora emesso la circolare di competenza, impedendo agli aventi diritto di presentare domanda per la salvaguardia all'ispettorato territoriale del lavoro;

   ciò sta recando un grave danno ai potenziali beneficiari del diritto alla pensione previsto dalla legge predetta, che da anni attendevano la manovra di salvaguardia, ma che attualmente sono impossibilitati a procedere all'istanza, in assenza della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Intanto, si avvicina il termine di decadenza previsto dall'Inps per proporre domanda e fissato il 2 marzo 2021 –:

   se e quali immediate iniziative di competenza intenda adottare per emettere urgentemente i dovuti atti propedeutici, per consentire a tutti gli aventi diritto di presentare l'istanza per accedere alla nona salvaguardia, come esposto in premessa;

   se e quali immediate iniziative di competenza intenda adottare, affinché venga prevista una congrua proroga del termine di decadenza per presentare le istanze alla nona salvaguardia, considerando che quello che l'interrogante giudica il colpevole ritardo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta impedendo la presentazione delle istanze, nonostante sia già fissato il termine di decadenza al 2 marzo 2021.
(5-05350)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05350

  Rispondo all'atto concernente le iniziative per consentire la presentazione delle istanze relative alla cosiddetta «nona salvaguardia» per i lavoratori esodati.
  Preliminarmente, è necessario evidenziare le modalità attuative delle operazioni concernenti la «nona procedura di salvaguardia», introdotta dalla legge di bilancio 2021. Per determinate categorie di lavoratori, come i prosecutori volontari della contribuzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 346, della legge di bilancio 2021, la relativa istanza di accesso alla salvaguardia pensionistica deve essere inoltrata all'Inps mentre per le altre tipologie di soggetti, come i lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, di cui alle lettere da c) ad e) del predetto comma 346, la richiesta deve essere invece presentata presso i competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Risulta pertanto indispensabile, come già verificatosi in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia, l'emanazione di apposite istruzioni, finalizzate anche alla costituzione, in sede territoriale, delle Commissioni per l'esame delle predette istanze.
  Al riguardo, voglio sottolineare che, per quanto riguarda i lavoratori che devono presentare l'istanza all'Inps, da subito sono stati posti in essere i necessari adempimenti riferiti alla procedura. Infatti, l'Inps, con messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, ha fornito tempestivamente le prime istruzioni per la presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione in salvaguardia.
  Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio richiamato, sono note le modalità attraverso le quali i potenziali destinatari della salvaguardia in oggetto possono presentare all'Inps le relative istanze.
  Per quanto riguarda poi le istanze da presentare agli Ispettorati territoriali del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha predisposto quanto necessario per la parte di competenza. Infatti, con la circolare del 5 febbraio 2021, ha reso note le modalità di presentazione delle domande di accesso al beneficio della salvaguardia da parte delle seguenti categorie di soggetti: cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato e in somministrazione.
  L'Inps ha poi fatto seguito al messaggio n. 195 del 18 gennaio scorso, emettendo una circolare – previa condivisione dei suoi contenuti col Ministero che rappresento – che illustra le categorie di lavoratori destinatari della salvaguardia in oggetto, i criteri di ammissione alla stessa, le modalità di espletamento delle operazioni di monitoraggio delle domande di pensionamento nonché la decorrenza dei trattamenti, fermo restando quanto già previsto dal citato messaggio n. 195 in ordine alla presentazione delle domande.
  Concludo evidenziando che il Ministero è certamente attento nel monitorare l'evoluzione della procedura e sarà disponibile a valutare possibili soluzioni volte a superare le eventuali criticità emerse.