ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 440 del 09/12/2020
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/07712
Firmatari
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/12/2020
Stato iter:
22/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 22/12/2020
Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/12/2020

DISCUSSIONE IL 22/12/2020

SVOLTO IL 22/12/2020

CONCLUSO IL 22/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05132
presentato da
BISA Ingrid
testo di
Mercoledì 9 dicembre 2020, seduta n. 440

   BISA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si sta perpetrando una grave ingiustizia per i numerosi aspiranti avvocati che hanno maturato/matureranno i requisiti per partecipare all'esame di Stato a partire dall'11 novembre 2020;

   il 5 novembre 2020 è stato reso noto che le prove scritte, originariamente fissate per il 15,16 e 17 dicembre 2020, sono state rinviate a causa dell'emergenza sanitaria e il decreto pubblicato il 10 novembre 2020 ha stabilito che il rinvio dell'esame scritto avrebbe comportato anche una proroga dei termini per la presentazione della domanda (la cui scadenza originaria era l'11 novembre 2020), senza precisare se la proroga riguardasse anche la maturazione dei requisiti (la cui scadenza era il 10 novembre 2020);

   una nota del Ministero della giustizia, datata 10 novembre 2020 e diffusa il 12, ha precisato che la proroga riguarda solo la domanda: il termine per la maturazione dei requisiti è rimasto quello originario;

   tale decisione ha creato una situazione di palese ingiustizia nei confronti di molti aspiranti avvocati che, pur avendo maturato i requisiti, non potranno partecipare all'esame di Stato, ora fissato per la primavera 2021, perdendo di fatto un anno;

   si tratta di una decisione priva di motivazioni: non si capisce quale sia il senso di una proroga unicamente per la domanda. Tutti gli interessati, come di consueto, si erano già affrettati a depositarla e non esisteva il problema dell'impossibilità a presentarla da parte dei residenti nelle zone rosse, dal momento che la presentazione era già in origine prevista telematicamente. Quindi, da questo punto di vista, la riapertura dei termini è pressoché inutile. L'utilità avrebbe potuto esistere per tutti coloro che si trovano nel «limbo» tra il 10 novembre 2020 e l'11 febbraio 2020, quanto alla maturazione dei requisiti: si tratta di 25/30enni che, da quasi o 18 mesi stanno svolgendo un tirocinio non retribuito (o solo parzialmente retribuito) che, se qualche mese fa, consci della «perdita» della possibilità di sostenere l'esame 2020, o potevano confidare nei concorsi pubblici, ora si trovano confinati in casa a studiare senza una meta sine die;

   infatti, com'è noto, gli ultimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri hanno disposto la sospensione di tutti i concorsi pubblici, con poche eccezioni. I pochi che sono stati indetti presuppongono, a monte, il titolo di avvocato, anni di professione forense o alcuni anni di esperienza lavorativa nel settore della pubblica amministrazione escludendo di fatto giovani freschi di laurea e tirocini;

   in termini pratici, significa che moltissimi giovani che fino a ieri confidavano di accedere al mondo del lavoro a breve, hanno davanti un ulteriore anno di disoccupazione. Va ricordato che il titolo di avvocato è esso stesso requisito per la partecipazione ad alcuni concorsi, primo fra tutti quello in magistratura, nonché per l'accesso ad alcune posizioni lavorative diverse dalla libera professione. Trattandosi di un esame di abilitazione e non di un concorso, non essendo quindi in gioco un numero delimitato di posti disponibili, l'aumento dei candidati non avrebbe comportato una perdita di chance per coloro che hanno già maturato i requisiti a far data dal 10 novembre 2020;

   l'idea di «perdere» l'esame del 2020, comunque rinviato alla primavera 2021 per soli tre mesi, con il rischio dunque, in caso di sovrapposizione, di non fare l'esame nemmeno nel dicembre 2021, appare francamente inaccettabile –:

   se il Ministro interrogato non reputi necessario ed equo riaprire i termini di maturazione dei requisiti di cui in premessa che dovranno essere prorogati, come di consueto, ad una data a ridosso della prevista prova scritta, andando a coincidere con il termine di scadenza per la domanda.
(5-05132)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 22 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-05132

  L'interrogante ritiene che il rinvio delle prove scritte per l'esame di avvocato, originariamente fissate per i giorni dal 15 al 17 dicembre 2020, possa comportare «una grave ingiustizia» per tutti gli aspiranti che abbiano maturato i requisiti di ammissione alla procedura a partire dall'11 novembre 2020.
  Tale affermazione deriverebbe dalla circostanza che con il decreto ministeriale del 10 novembre 2020 si è stabilito che il rinvio delle prove comporti anche la proroga lei termini per la presentazione della domanda, la cui scadenza era prevista per il giorno 11 novembre 2020, pur rimanendo fermo alla data del 10 novembre 2020 il termine per la maturazione dei requisiti per accedere all'esame.
  In tal modo, per coloro che hanno maturato i requisiti per sostenere l'esame di avvocato successivamente alla predetta data, sussisterebbe il rischio concreto di ritardare per oltre un anno l'accesso alla prova in questione, qualora slittasse anche la prova del dicembre 2021, con tutte le inevitabili ripercussioni in termini occupazionali e di accesso ad altri concorsi da parte di coloro che stanno svolgendo il tirocinio professionale.
  Pertanto, l'interrogante chiede se il Ministero possa intervenire a riaprire i termini di maturazione dei requisiti individuando una data «a ridosso della prevista prova scritta» eventualmente coincidente con il termine per la presentazione della domanda.
  Va premesso che le criticità legate alla organizzazione della prova scritta dell'esame di abilitazione della professione forense durante una fase caratterizzata da recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno imposto, per motivi di sicurezza e di tutela della salute pubblica, il differimento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
  Sebbene il suddetto differimento delle prove scritte sia stato effettuato con decreto ministeriale del 10 novembre 2020 sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (quest'ultimo vigente per la durata di trenta giorni), nonché sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, va rilevato che il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 ha reiterato il divieto di espletamento di prove scritte di procedure concorsuali o di esami di abilitazione.
  Di conseguenza, proprio alla luce dell'aggiornato quadro normativo, anche se non fosse intervenuto il differimento in questione ad opera del Ministro della giustizia, si sarebbe dovuto procedere egualmente nel senso del rinvio.
  Tuttavia, la dilatazione dell'arco temporale per la presentazione delle domande (con termine di presentazione slittato al 12 febbraio 2021) non avrebbe potuto incidere sui requisiti soggettivi di partecipazione all'esame considerata la portata cogente del dettato normativo in materia.
  L'articolo 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, stabilisce infatti che possono partecipare all'esame di abilitazione alla professione forense soltanto coloro che abbiano completato la pratica entro il 10 novembre dell'anno di riferimento. Intendendo per esso l'anno nel quale viene emanato il bando che, nel caso di specie, rimane quello del 14 settembre 2020, non revocato né inciso nei suoi tratti costitutivi, ma semplicemente modificato con provvedimento riguardante il rinvio delle date di espletamento.
  Quindi, proprio per evitare l'ingenerarsi di equivoci di sorta, nel decreto di differimento è stato ritenuto opportuno precisare all'articolo 2 che sarebbe rimasto fermo il termine del 10 novembre 2020 per la maturazione dei requisiti all'esame richiamando la normativa suindicata, peraltro, anche dal punto di vista organizzativo, suddetta previsione risulta più idonea a garantire un più efficiente e sicuro svolgimento delle prove.
  Rimane comunque obbiettivo del Ministero ripristinare la regolare cadenza delle prove di esame, compatibilmente con la situazione dell'emergenza epidemiologica, non recando quindi alcun danno a chi dovrà sostenere l'esame successivamente.