ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04996

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 427 del 13/11/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/11/2020
Stato iter:
03/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/12/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/12/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/11/2020

DISCUSSIONE IL 03/12/2020

SVOLTO IL 03/12/2020

CONCLUSO IL 03/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04996
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Venerdì 13 novembre 2020, seduta n. 427

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

   ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 121, le norme suddette si applicano agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   in particolare, il citato articolo 16-bis richiama al comma 1, lettera a), gli interventi sulle parti comuni di edificio indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero rispettivamente: a) interventi di manutenzione ordinaria, b) interventi di manutenzione straordinaria, c) restauro e di risanamento conservativo e d) interventi di ristrutturazione edilizia;

   mentre prevede, alla lettera b), gli interventi sulle singole unità immobiliari individuati dalle medesime lettere b), c) e d);

   l'articolo 41-ter della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il testo unico Iva, attribuisce l'aliquota Iva al 4 per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

   la circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che le opere direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori tra i quali gli interventi di natura edilizia più rilevante e più nello specifico «(...) il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici» –:

   in relazione alla lettura coordinata delle norme e delle circolari esplicative, se il Ministro interrogato ritenga utile adottare iniziative volte a chiarire che la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 si applica anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
(5-04996)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04996

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che consentono, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o di sconti sui corrispettivi, prevedente la possibilità di cessione del credito d'imposta, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti tributari.
  A tal proposito, l'Onorevole chiede, in particolare, di sapere se la cessione del credito d'imposta sia applicabile anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, nell'introdurre la facoltà per il contribuente, di esercitare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, limita tale facoltà ai soli interventi riconducibili ad una delle previsioni richiamate espressamente dal comma 2 dello stesso articolo 121.
  Ne consegue che, in linea generale, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche non è possibile esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 121 in quanto tali interventi sono previsti dalla lettera e) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che non rientra tra le previsioni richiamate dal citato comma 2 dell'articolo 121.
  Tuttavia, se, tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, ve ne sono alcuni che possono qualificarsi, ai sensi dell'articolo 16-bis, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, in relazione agli stessi è possibile avvalersi, a prescindere dalle specifiche finalità dell'intervento, dell'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.