ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04734

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 404 del 07/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/10/2020
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04734
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2020, seduta n. 404

   ZOLEZZI e NAPPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in data 22 marzo 2019 veniva approvata la legge n. 29 del 2019 «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione». Tale legge, oltre alla raccolta, all'analisi e alla pubblicazione di dati epidemiologici generali mira alla sorveglianza epidemiologica, oncologica e infettivologica;

   all'articolo 1, comma 1, si legge che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, su proposta del Ministro della salute, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete. Il medesimo articolo 1, al comma 6, prevede che «Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali e internazionali, (...) e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse». All'articolo 2 si legge, altresì, che «Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore». L'articolo 4 prevede che «Anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (...) il Ministro della salute (...), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (...) adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria»;

   allo stato attuale, è disponibile una banca dati contenente i dati dei singoli registri tumori locali nazionali, afferenti all'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM). Nello statuto dell'associazione è stabilito che «La corrispondenza dei dati agli standard qualitativi», definiti in sede internazionale dall'International Association of Cancer Registries e dall'European Network of Cancer Registries, «e quindi l'accreditamento di un Registro a contribuire alla Banca Dati, è ratificata da una commissione composta dai direttori dei registri». La gestione della predetta banca dati «deve avvenire presso uno dei Registri Tumori accreditati» (statuto dell'Airtum);

   alla data odierna, la legge n. 29 del 2019 non ha ancora trovato attuazione –:

   se il Ministro interrogato abbia contezza, per quanto di competenza, dello stato di definizione e dei tempi di emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 29 del 2019, nonché del decreto per l'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 29 del 2019;

   se e quale sede fisica sia stata individuata per ospitare il registro tumori nazionale di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, e la relativa banca dati nella quale verranno riversati i dati relativi ai casi incidenti di tumori rilevati dai registri tumori afferenti alla rete nazionale di cui alla legge n. 29 del 2019;

   se sia proceduto, altresì, a individuare le relative risorse, il personale, le infrastrutture materiali ed immateriali atti a supportare le attività per l'implementazione del registro tumori nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017 e la relativa banca, nonché a coordinare la rete nazionale di cui alla legge n. 29 del 2019;

   se e quali formali interlocuzioni siano state avviate con soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 29 del 2019 per le finalità previste dal medesimo comma;

   se e come si intenda procedere al conferimento, nell'istituendo registro tumori nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, dei dati, ad oggi rilevati dai registri tumori locali e, in atto, contenuti nella banca dati nella disponibilità dell'Airtum.
(5-04734)