ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 402 del 02/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/10/2020
Stato iter:
27/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2020
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/10/2020
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2020

DISCUSSIONE IL 27/10/2020

SVOLTO IL 27/10/2020

CONCLUSO IL 27/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04702
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Venerdì 2 ottobre 2020, seduta n. 402

   GEMMATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   tramite circolare n. 107 del 23 settembre 2020, avente ad oggetto il riconoscimento del cosiddetto «incremento al milione» dal compimento del diciottesimo anno di età nel confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, l'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, così come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104; nonché considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno secondo la quale «... il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età...», l'Inps ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all'attuazione delle citate disposizioni;

   la circolare fornisce «... indicazioni e chiarimenti in merito all'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età...»;

   la circolare ha indicato, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità, i requisiti anagrafici e reddituali per beneficiare, a decorrere dal 20 luglio 2020, del diritto alla maggiorazione economica che garantisce un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità;

   con riferimento ai requisiti reddituali, la circolare indica che, per avere diritto al beneficio, sono necessari i seguenti requisiti reddituali:

   a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

   b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro;

   tra le indicazioni si rileva che «...Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge...»;

   da quanto si evince da fonti di stampa, sembrerebbero sussistere proteste da parte di soggetti invalidi che lamenterebbero soglie relative proprio ai predetti requisiti reddituali troppo basse, facilmente superabili, nonostante non configurino redditi alti e tali da poter vivere dignitosamente, e tali, dunque, da non consentire a molti di poter beneficiare degli incrementi disposti dalla recente normativa e di vivere una vita dignitosa, nonostante si possa essere affetti da una invalidità civile totale –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se gli stessi corrispondano al vero;

   se i fatti esposti in premessa corrispondono al vero, se intenda porre in essere iniziative di propria competenza volte a prevedere un innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali indicati nella circolare per consentire al maggior numero possibile di persone con invalidità, effettivamente bisognose di queste prestazioni e i cui redditi percepiti non consentano loro di vivere dignitosamente, di poter beneficiare della maggiorazione economica delle relative pensioni.
(5-04702)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-04702

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sull'innalzamento delle soglie relative ai requisiti reddituali per l'accesso alla maggiorazione della pensione di invalidità e inabilità.
  In proposito, nel rappresentare che i predetti requisiti reddituali individuati sono analoghi a quelli già richiesti antecedentemente alla modifica normativa per l'accesso all'incremento al milione al 60esimo anno di età, si fornisce un completa ricostruzione del tema in argomento anche sulla base degli elementi forniti dall'Inps.
  Come noto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha innovato la disciplina delle maggiorazioni sociali già previste per i trattamenti pensionistici, individuando i beneficiari del sostegno economico e i requisiti reddituali per il conseguimento dello stesso (cfr. articolo 38, commi da 1 a 6).
  La norma prevede l'applicazione dell'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) per tredici mensilità in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dalla stessa disposizione (articolo 38 citato, comma 5).
  Le stesse maggiorazioni sociali spettano:

   ai titolari di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni);

   ai titolari di assegno sociale (ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

   ai titolari di pensione sociale (ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544).

  In caso di soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti, l'incremento in questione è attribuito a decorrere dai 60 anni (articolo 38, comma 4).
  Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 23 giugno 2020, che ha stabilito l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non riconosce la maggiorazione anche ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha esteso il beneficio della maggiorazione sociale anche ai soggetti di età superiore ai 18 anni.
  Sono stati inoltre stabiliti specifici requisiti reddituali, base alle previsioni dell'articolo 38, comma 5, della legge n. 448 del 2001.
  Tali limiti di reddito, per effetto degli adeguamenti annuali, sono pari nell'anno 2020 a:

   un importo annuo pari o superiore 8.469,63 euro per i redditi propri;

   un importo annuo pari o superiore a 14.447,42 euro per i redditi cumulati con quello del coniuge.

  Si precisa che i redditi da considerare sono quelli percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale viene accertato il diritto al beneficio.
  Per quanto attiene alla individuazione dei redditi da considerare ai fini del riconoscimento della maggiorazione si deve tener conto, in base al dettato normativo, dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
  La norma infatti, nel prevedere l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti fini il pensionato non deve possedere «redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge» superiori ai limiti stabiliti. Al successivo comma 6 si precisa inoltre che, dal 1° gennaio 2002, è escluso dalla valutazione il reddito della casa di abitazione.
  Devono pertanto essere presi in considerazione i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia, comunque denominati.
  Infine, voglio ricordare che devono essere valutati altresì i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.