ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04652

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 398 del 23/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 23/09/2020
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/09/2020
Stato iter:
12/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/04/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 29/04/2021
Resoconto ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/05/2021
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/09/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/04/2021

DISCUSSIONE IL 29/04/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/04/2021

DISCUSSIONE IL 12/05/2021

SVOLTO IL 12/05/2021

CONCLUSO IL 12/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04652
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo presentato
Mercoledì 23 settembre 2020
modificato
Mercoledì 28 aprile 2021, seduta n. 496

   CENTEMERO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, TARANTINO, ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, attuativo della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, modificando l'articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del decreto legislativo n. 58 del 1998, qualifica come «mercato regolamentato» un «sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III»;

   con delibera Consob n. 20218-bis del 13 dicembre 2017 è stata disposta la registrazione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Tuf, del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato alternativo del capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.a., come mercato di crescita per le piccole e medie imprese, con effetti dal 3 gennaio 2018;

   la qualifica di «SME Growth Market» così attribuita ad AIM Italia pone il rischio per le piccole e medie imprese quotate in questo mercato di non poter più usufruire degli incentivi fiscali previsti per le piccole e medie imprese, come quello da ultimo definito dall'articolo 38, comma 8, del cosiddetto decreto-legge «Rilancio», cui accedono, invece, le società quotate su mercati non regolamentati, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33;

   inoltre, l'avvenuta riconduzione del suddetto sistema multilaterale di negoziazione ad un mercato regolamentato implicherebbe l'impossibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate per i soci azionisti, essendo tale fattispecie prevista esclusivamente per i titoli, le quote e i diritti non negoziati in mercati regolamentati, come previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con effetti penalizzanti sotto il profilo fiscale anche sulla determinazione di eventuali plusvalenze realizzate in caso di cessione di partecipazioni –:

   quali iniziative di competenza, in specie di carattere normativo, intenda adottare affinché le società quotate in AIM/Italia non perdano, di fatto, lo «status» di piccola e media impresa innovativa, non potendo così accedere agli incentivi fiscali di cui in premessa, conseguendone un ostacolo alla crescita delle società e della cultura del mercato dei capitali, con importanti riflessi sul rilancio del nostro Paese e sulla crescita economica, oltre che sulla qualità della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane.
(5-04652)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04652

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato la definizione di mercato regolamentato contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), nonché la delibera n. 20218-bis del 13 dicembre 2017, con la quale la CONSOB ha disposto la registrazione del sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale, come mercato di crescita per le piccole e medie imprese («SME Growth Market»), sostengono che tale qualifica porrebbe il rischio per le piccole e medie imprese (PMI) quotate nel predetto mercato di non poter usufruire degli incentivi fiscali previsti per le PMI, quali quello disposto per le società quotate su «mercati non regolamentati» dall'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), nonché l'impossibilità, per i titolari di partecipazioni in società quotate nel medesimo mercato, di procedere alla rideterminazione agevolata del costo fiscale della partecipazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare affinché le società quotate nell'AIM/Italia non perdano lo status di piccola e media impresa innovativa e, di conseguenza, la possibilità di accedere ai predetti incentivi fiscali.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Appare, in primo luogo, opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo in materia di sedi di negoziazione e, successivamente, esaminare le conseguenze fiscali della quotazione delle società in un sistema multilaterale di negoziazione.
  Il decreto legislativo n. 129 del 2017, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/65/UE (cosiddetto Market in Financial Instruments Directive – MiFID II) come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE, ha, tra l'altro, modificato le disposizioni del TUF in materia di mercati al fine di rendere maggiormente conforme la disciplina nazionale al dettato europeo. In particolare, è stata prevista una più puntuale definizione delle sedi di negoziazione ed è stata introdotta la definizione di «mercato di crescita per le PMI» al fine di tener conto della nuova disciplina dei mercati di crescita per le PMI.
  Nell'ordinamento nazionale (articolo 1, comma 5-octies, del TUF), a seguito delle predette modifiche, le sedi di negoziazione sono distinte in: mercati regolamentati (regulated markets – RM), sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities – MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (organized trading facilities – OTF).
  Più in particolare, per mercato regolamentato s'intende, nella sostanza, qualsiasi sistema multilaterale amministrato e gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari (articolo 1, comma 1, lettera w-ter), del TUF).
  Per sistema multilaterale di negoziazione, invece, s'intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari (articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF).
  Si sottolinea che tali sedi di negoziazione condividono la natura di «sistema multilaterale», ovvero di una struttura regolamentare e logistica caratterizzata dalla presenza di una pluralità di controparti ammesse a negoziare tra loro.
  Per quanto riguarda specificatamente i mercati di crescita per le PMI (cosiddetto SME Growth Market), deve evidenziarsi che tale categoria di mercati è stata introdotta dalla citata MiFID II al fine di «facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese (PMI) e agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti» (Considerando n. 132 della direttiva). In particolare, l'articolo 61, comma 1, lettera g), del TUF, definisce come «mercato di crescita per le piccole e medie imprese», qualsiasi «sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese».
  Si precisa, pertanto, che i soggetti che gestiscono un MTF, in presenza di determinate condizioni, possono richiedere alla CONSOB la registrazione come mercato di crescita delle PMI.
  La condizione principale per poter chiedere tale registrazione è che almeno il 50 per cento dei soggetti emittenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul MTF devono essere PMI (articolo 69 del TUF).
  Solo i MTF che rispettano determinate condizioni possono chiedere la registrazione alla CONSOB come mercati di crescita per le PMI e tale registrazione non comporta il venir meno della qualifica di MTF.
  Ciò vale a dire che la circostanza che il sistema multilaterale di negoziazione AIM/Italia sia registrato come mercato di crescita per le piccole e medie imprese non fa venir meno, per il medesimo sistema, la qualifica di MTF.
  La riconducibilità degli SME GM alla categoria degli MTF, in luogo dei mercati regolamentati, è stata una scelta ponderata del legislatore europeo, proprio al fine di disegnare un quadro di regole flessibili a livello UE per tali mercati, volte a stabilire, tramite normativa primaria, un set di presidi ritenuti necessari ad assicurare sufficienti livelli di tutela degli investitori, lasciando tuttavia ai singoli mercati la definizione delle concrete regole di funzionamento con riferimento all'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni, ai requisiti degli emittenti e alla microstruttura dei mercati.
  Si evidenzia, inoltre, che la registrazione di un MTF quale mercato di crescita per le PMI, non avendo conseguenze sulla qualifica stessa di MTF, non ha ripercussioni per le società quotate nel medesimo MTF neanche dal punto di vista fiscale.
  Per quanto riguarda, invece, le conseguenze, sotto il punto di vista fiscale, della quotazione delle società su un sistema multilaterale di negoziazione, si precisa quanto segue.
  Nell'ambito della legislazione fiscale sono presenti numerose disposizioni che contengono richiami ai mercati regolamentati e/o ai sistemi multilaterali di negoziazione. In particolare, si rileva come, mentre le disposizioni introdotte in tempi più recenti fanno riferimento sia ai mercati regolamentati sia ai sistemi multilaterali di negoziazione, evidentemente tenendo conto dell'evoluzione della disciplina di settore, le disposizioni più risalenti fanno riferimento ai soli «mercati regolamentati».
  Al fine di chiarire la portata delle disposizioni che contengono tali riferimenti, si sono succeduti, nel tempo, vari interventi dell'Amministrazione finanziaria accomunati dall'intento di ricondurre i riferimenti presenti nella normativa fiscale alle nozioni valevoli al fine della disciplina civilistica di settore.
  Si rammenta, infatti, che già la circolare del Ministero delle finanze n. 165 del 1998, che ha fornito chiarimenti in merito al riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997, aveva precisato che nella nozione di mercato regolamentato andava ricompreso ogni mercato «disciplinato da disposizioni normative» facendo esplicito riferimento al decreto legislativo n. 415 del 1996, che, all'epoca in cui è stata emanata la predetta circolare, recava la disciplina in materia di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, sostanzialmente trasfusa nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
  Ciò posto, l'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, prevedendo che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative.
  Riguardo all'equiparazione tra «mercati regolamentati» e «sistemi multilaterali di negoziazione» sono stati forniti chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nella circolare del 23 dicembre 2020, n. 32/E.
  In particolare, nel paragrafo 3 «Eccezioni: casi particolari», si è preso atto che vi sono delle situazioni in cui l'assimilazione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione non può essere prevista, in quanto l'esplicito riferimento operato dal Legislatore ai «mercati regolamentati» trova fondamento in altre considerazioni che non consentono la predetta equiparazione.
  Nel documento di prassi si è fatto esplicito riferimento al caso delle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative che sono poi state estese anche alle PMI innovative.
  Come noto, si considerano start-up innovative le società le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione» (cfr. articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).
  In questo caso, non v'è dubbio che, se le azioni della start-up innovativa sono quotate indifferentemente in un mercato regolamentato o in un MTF, non si applica la disciplina agevolativa; in quest'ultima ipotesi, infatti, è il legislatore ad escludere espressamente, dall'ambito applicativo degli incentivi fiscali, le start-up innovative con azioni quotate oltre che nei mercati regolamentati anche nei MTF.
  Per quanto concerne le PMI, esse si considerano innovative – con tutto ciò che ne consegue in termini di deroghe alla disciplina societaria ordinaria, proroga del termine per la copertura delle perdite, ecc. – a condizione, tra l'altro, che le loro azioni non siano «quotate in un mercato regolamentato» (cfr. articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).
  Le PMI, dunque, a differenza delle start-up, si considerano innovative anche se le loro azioni sono quotate in un MTF, con la conseguenza che dette società possono fruire anche della disciplina fiscale di natura agevolativa.
  Ciò in quanto la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, non è una definizione rilevante ai soli fini fiscali e, soprattutto, perché il legislatore ha inteso incentivare espressamente l'investimento anche nelle PMI quotate negli MTF. Pertanto, l'assimilazione degli MTF ai mercati regolamentati, nel caso di specie, significherebbe privare di efficacia una norma agevolativa in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore.
  Pertanto non sembrano fondate le preoccupazioni, espresse dagli Onorevoli interroganti, sull'esistenza di un rischio, per le PMI quotate sull'AIM/Italia, di non poter fruire degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge rilancio.
  Per quanto riguarda, invece, la possibilità, prevista dall'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, per i possessori di partecipazioni in società quotate su un sistema multilaterale di negoziazione di rideterminare in maniera agevolata il costo fiscale della partecipazione si osserva quanto segue.
  L'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, prevede, nella sostanza, la possibilità di rideterminare il costo fiscale di titoli, quote o diritti «non negoziati in mercati regolamentati» posseduti a una certa data, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata.
  La rideterminazione di tale costo fiscale vale al fine della determinazione delle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), realizzate, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, nonché soggetti non residenti privi di stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
  Il costo fiscale dei predetti titoli, quote o diritti, è rideterminato sulla base di un'apposita perizia di stima redatta da professionisti abilitati.
  Nonostante il riferimento, contenuto nel predetto articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ai soli «mercati regolamentati», si ritiene che al fine di tali disposizioni operi l'equiparazione dei sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati.
  Relativamente a tale ultima disciplina, con circolare dell'Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021, n. 1/E, è stato chiarito che il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia debba necessariamente essere ricondotto ad un mercato regolamentato e, conseguentemente, non è possibile accedere alla rideterminazione del valore delle azioni in esso negoziate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001.
  Pertanto, l'ambito oggettivo della cennata disposizione è circoscritto alle partecipazioni in società non quotate né sui mercati regolamentati, né sui sistemi multilaterali di negoziazione, in quanto, al fine della rideterminazione agevolata del costo fiscale della partecipazione rileva la circostanza che per le stesse non sia rilevabile un prezzo ufficiale, determinato su un sistema regolamentato che consente l'incontro di una pluralità di controparti ammesse a negoziare tra di loro sulla base di regole predefinite e non discrezionali.