ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04478

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 382 del 29/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO UBALDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 16/12/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 29/07/2020
Stato iter:
16/12/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/12/2020
Resoconto TODDE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 16/12/2020
Resoconto ROMANO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/12/2020

DISCUSSIONE IL 16/12/2020

SVOLTO IL 16/12/2020

CONCLUSO IL 16/12/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04478
presentato da
PAGANO Ubaldo
testo presentato
Mercoledì 29 luglio 2020
modificato
Giovedì 17 dicembre 2020, seduta n. 442

   UBALDO PAGANO, ANDREA ROMANO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto n. 34 del 2020, all'articolo 119, ha introdotto il cosiddetto «Superbonus», un'agevolazione prevista che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

   le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Ecobonus);

   il comma 9 dell'articolo 119 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 anche agli interventi effettuati:

    «d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

    e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi»;

   a differenza delle altre fattispecie, però, in merito ai due soggetti richiamati non sono specificati i criteri, né gli importi massimi da applicare nel calcolo dei limiti per il riconoscimento del beneficio, poiché non è possibile fare riferimento all'unità immobiliare o al numero di unità immobiliare come accade per gli edifici residenziali familiari o plurifamiliari –:

   se il Governo intenda, per quanto di competenza, adottare iniziative per chiarire quali sono i criteri per la definizione degli importi massimi di detrazione per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
(5-04478)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 dicembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04478

  Con l'atto in discussione si chiedono chiarimenti in merito ai criteri per la definizione degli importi massimi di detrazione per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'ambito della misura del Superbonus.
  Occorre premettere che nella prima formulazione di tale strumento, introdotto con l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), il perimetro è stato limitato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale. Con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, tale perimetro è stato ampliato estendendolo anche ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
  Allo stesso tempo la legge di conversione ha rimodulato il tetto massimo di spesa ammissibile secondo un criterio che, tuttavia, tiene conto del numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
  In proposito, si osserva che analizzando la definizione di unità immobiliare, si rileva che l'articolo 5 del Regio decreto-legge del 13 aprile 1939 n. 652 riporta quanto segue: «si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».
  Da ciò sembrerebbe pertanto che tale definizione risulti universalmente applicabile a tutte le tipologie di edifici, non facendo distinguo tra quelli residenziali e quelli non residenziali.
  Con la Circolare dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E sono stati forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari della misura del Superbonus e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
  Nello specifico, la stessa Agenzia delle entrate ha osservato che, per espressa previsione normativa contenuta nel richiamato articolo 119, comma 9, lettera e) del Decreto Rilancio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche il Superbonus spetta limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  Invero, per le ONLUS, le APS (Associazioni di promozione sociale) e le OdV (Organizzazioni di volontariato) – di cui al citato comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi.
  Ciò comporta che per tali soggetti (ONLUS, APS e OdV) non operi la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all'applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall'articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche».
  Altresì, non opera la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119, in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
  Per quanto riguarda, inoltre, l'individuazione dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, e altri) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, e altri). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:

   interventi «trainanti»: il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119;

   interventi «trainati»: il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

  Tuttavia, nell'ambito della misura in parola, è senz'altro da rilevare che seppure la definizione di unità immobiliare risulti applicabile ai casi segnalati dall'Onorevole interrogante, ciò non permette di tenere adeguatamente conto delle differenze di dimensione tra unità immobiliari residenziali – sulla base delle quali evidentemente sono stati elaborati i massimali previsti dalla norma – e non residenziali.
  Appare pertanto opportuno, come suggerito dall'Onorevole interrogante, chiarire le modalità per determinare i massimali di spesa per la tipologia di beneficiari in questione. A tale proposito, si evidenzia che i competenti Uffici tecnici del Ministero dello sviluppo economico sono già attivi al fine di individuare una soluzione tecnica al tema sollevato.