ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03838

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 327 del 16/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 16/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/04/2020
Stato iter:
28/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/07/2020
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/04/2020

DISCUSSIONE IL 28/07/2020

SVOLTO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03838
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Giovedì 16 aprile 2020, seduta n. 327

   GEMMATO, GALANTINO, ROTELLI, DEIDDA, LUCASELLI, FERRO, DONZELLI, BUTTI, BIGNAMI, PRISCO, LUCA DE CARLO, CIABURRO e CARETTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si evince dalla nota inviata dalla Fnomceo, «(...) con nota n. 3816 del 9 aprile 2020 la Sezione Regionale della Protezione Civile ha autorizzato l'utilizzo di indumenti di lavoro, modello IWODE PROTECTION, al personale Sanitario impegnato nelle unità di assistenza diretta COVID-19 sia nelle strutture ospedaliere che nelle attività territoriali non conformi agli standard previsti per il rischio biologico...»;

   la predetta nota riporta la comunicazione dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Bari che, con nota prot. n. 254/2020 del 10 aprile 2020, evidenzia che le caratteristiche tecniche delle tute modello Iwode Protection, distribuite in particolare al personale infermieristico, medico e di supporto operante nelle unità di cura dell'area Covid-19 dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Bari e della Asl BA, sono «(...) utilizzabili esclusivamente per la protezione meccanica e non già, com'è in obbligo, per la protezione da rischi di contaminazione biologica»;

   secondo l'Opi, la non idoneità delle predette tute si evince dalle caratteristiche tecniche presenti sulle confezioni che evidenziano, con riferimento alle stesse tute, che «È severamente proibito l'utilizzo in luoghi con stretto controllo di tasso di microbiologicità in area di isolamento per il controllo di pazienti con gravi patologie (...)»;

   secondo quanto si evince dalla nota prot. A00026/09/04/20 n. 3816, pare che la regione Puglia — presidenza della giunta regionale — sezione protezione civile, abbia disposto l'immediata distribuzione della tuta modello Iwode Protection, poiché avrebbe rilevato in ogni caso «l'assenza di disponibilità» di altre tute protettive, nonché «(...) l'assoluta necessità di fronteggiare (...) i rischi legati all'esposizione professionale del personale del settore sanitario (...)» e l'impossibilità di salvaguardare la salute dei pazienti in tutte le strutture sanitarie; la stessa avrebbe rilevato altresì «(...) la necessità di contenere la propagazione dell'epidemia, cosa che può essere assicurata esclusivamente attraverso meccanismi di barriera e protezione»;

   nella predetta nota si evidenzia anche che l'utilizzo delle citate tute «non può che ridurre i rischi innanzi richiamati, mentre il non utilizzo di alcuna barriera meccanica di protezione espone a rischio certo»;

   dalla predetta nota si evince che l'utilizzo delle tute sarebbe oggetto di un iter formale di riconoscimento dell'attestazione da parte dell'Inail;

   secondo quanto si evince dal comunicato stampa redatto dalla regione Puglia e pubblicato in data 14 aprile 2020, l'Inail avrebbe attestato che il Dpi «modello Iwode Protection presenta requisiti tecnici corrispondenti a quelli previsti dalla norma. (...) Tale dichiarazione rientra nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020»;

   da quanto si evince dalla nota protocollo n. 255 /Uff.Leg Bari 14 aprile 2020, pare che l'Opi abbia individuato, oltre alla tuta Iwode Protection, altre 3 diverse tipologie di tute distribuite nonché già in uso nelle unità operative ospedaliere intensive e semi intensive dedicate alle cure del Covid-19 e del Seu 118;

   con la predetta nota, pare che l'Opi abbia richiesto l'accesso agli atti alla regione Puglia per avere copia delle istanze di validazione di ogni modello e specificamente di Iwode Protection cod. fh37001-3 made in Cina, Ajsia modello B-TEX A02300 light, Dromex modello Promax e Eve Fashion Made 100070 made in Cina –:

   se l'Inail, secondo quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, abbia esaminato le istanze inviate dalla regione Puglia relative alle tute modello Iwode Protection cod. fh37001-3 made in Cina, Ajsia modello B-TEX A02300 light, Dromex modello Promax e Eve Fashion Made 100070 made in Cina e se gli stessi dispositivi di protezione individuale siano stati validati come conformi alle norme vigenti.
(5-03838)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03838

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sulla validazione da parte dell'INAIL di taluni dispositivi di protezione individuale.
  Sul punto, voglio ricordare che per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19, limitatamente al periodo dell'emergenza, l'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha consentito la produzione, importazione ed immissione in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura diretta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti.
  Sullo specifico quesito riguardante la Regione Puglia, è stato interpellato espressamente l'Inail che ha chiarito che la procedura straordinaria di verifica di rispondenza dei DPI alle normative tecniche vigenti è effettuata sulla base dell'autocertificazione presentata e della documentazione prodotta a corredo della stessa sotto la responsabilità del produttore e dell'importatore, come prevede la norma. È necessario, infatti, che i produttori o gli importatori di DPI alleghino alla richiesta di validazione i test di prova dei prodotti, effettuati presso laboratori specializzati anche diversi da quelli qualificati (ad es. laboratori universitari), purché l'esecuzione delle prove tecniche e i risultati delle stesse siano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento a specifici punti delle norme considerati imprescindibili per il loro utilizzo anche nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. In luogo dei report delle prove tecniche, l'Inail accetta anche certificati di conformità rilasciati da enti di certificazione accreditati da un Ente di accreditamento nazionale ufficiale italiano o straniero (come ad esempio: CNAS (Cina), ANAB (USA). Tali certificazioni accreditate devono riguardare espressamente lo specifico prodotto di cui si chiede la validazione in deroga e la destinazione per l'uso come DPI. Altre certificazioni emesse in ambito volontario, ossia al di fuori dell'accreditamento, sono accettabili solo se corredate dai risultati delle prove tecniche effettuate.
  La Protezione civile Regione Puglia ha inviato il 9 aprile scorso richiesta di validazione straordinaria, ex articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020, di indumenti protettivi fabbricati da Guangzhou Caishen Custom Clothing Supply Chain Management Co., Ltd., modello IWODE PROTECTION COD. FH370001-3.
  La documentazione allegata alla richiesta ha consentito all'Inail di rilevare la rispondenza formale dei documenti allegati a quelli effettivamente richiesti dalla procedura.
  Inoltre, sotto il profilo tecnico, l'esame del rapporto di prove allegato, svolto da un laboratorio regolarmente accreditato presso il CNAS ed abilitato allo svolgimento di prove su tessuti e indumenti, ha evidenziato il superamento delle prove indicate come imprescindibili nell'ambito della validazione in deroga degli indumenti di protezione per garantire comunque la sussistenza di caratteristiche di sicurezza idonee a proteggere la salute dei lavoratori a rischio di esposizione a SARS-COV-2 in ambito lavorativo.
  Il prodotto, infatti, oltre a risultare idoneo sotto il profilo della resistenza delle cuciture e della resistenza agli strappi e rotture, ha superato le prove di resistenza alla penetrazione di acqua sotto pressione e di resistenza alla penetrazione di sangue sintetico con risultati che lo collocano in classe 6, corrispondente al massimo grado di protezione da agenti biologici secondo lo standard cinese usato per i test eseguiti, perfettamente corrispondente per queste prove a quanto previsto anche dallo standard europeo.
  Per quanto riguarda l'indicazione apposta sulla confezione rispetto al divieto di utilizzo «in luoghi con stretto controllo di tasso di microbiologicità in area di isolamento per il controllo di pazienti con gravi patologie», secondo l'Inail rappresenta una misura di cautela da adottare nei confronti di pazienti critici o a maggiore rischio di complicanze infettive, e non riguarda assolutamente gli aspetti di efficienza protettiva del DPI rispetto alla esposizione ad agenti biologici.
  Sul punto, l'Inail ha segnalato che anche le semimaschere facciali (tipo FFP2 o FFP3), gli occhiali protettivi o le visiere non sono dispositivi medici sterili ma non viene mai messa in dubbio l'opportunità del loro utilizzo a protezione della salute del personale medico e infermieristico che presta assistenza ai pazienti COVID-19 o ai soggetti potenzialmente infetti.
  Per completezza di informazioni rispetto ai contenuti dell'interrogazione in argomento, infine, l'Inail ha chiarito che non risulta che i prodotti Ajsia modello B-TEX A02300 light, Dromex modello Promax e Eve Fashion Made 100070 made in Cina, siano stati valutati dall'INAIL nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.