ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03704

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/03/2020
Stato iter:
10/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2020
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2020

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03704
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2020 ha introdotto alcuni criteri per il calcolo della soglia di reddito che, per i contribuenti con partita Iva, limita l'accesso al regime forfettario che prevede l'applicazione di un'aliquota fiscale unica al 15 per cento (cosiddetta flat tax) sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap;

   il comma 692 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 ha reintrodotto due limitazioni abrogate dalla legge di bilancio 2019: l'esclusione dal regime agevolato per i lavoratori autonomi che hanno speso più di 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche assunti con contratto a progetto, e per quelli che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30 mila euro;

   considerato che per le partite Iva la legge di bilancio 2020 ha confermato la soglia di 65 mila euro di reddito come limite massimo per l'applicazione della flat tax al 15 per cento i vincoli relativi ai compensi per i dipendenti e ai redditi da lavoro dipendente o assimilato percepiti in aggiunta a quello autonomo determinano l'esclusione di circa 340 mila professionisti dal regime agevolato;

   come segnalato nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2020, i contribuenti beneficiari del regime forfettario sono circa 1,4 milioni, per cui l'applicazione delle nuove limitazioni comporta che il forfettario si applica a 1.089.744 contribuenti, escludendone ben 341.494 a cui si applica il regime ordinario;

   la questione più critica sollevata dalle nuove disposizioni riguarda il cumulo di redditi per tutti i lavoratori dipendenti che hanno aperto, nel 2019, sulla base del regime introdotto con legge di bilancio 2019, una partita Iva a regime agevolato per lo svolgimento di un'attività autonoma;

   il limite dei 20 mila euro previsto per spese per collaboratori o dipendenti – anche assunti a progetto – che innalza il previgente limite di 5 mila euro, è stato infatti adeguato in misura coerente con il tetto massimo di 65 mila euro previsto per ricavi e compensi;

   in definitiva, non potranno beneficiare dell'aliquota agevolata del 15 per cento prevista per il regime forfettario quei contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30 mila euro, nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime – il 2019 – e che facevano legittimo affidamento sul regime disposto dalla legge di bilancio n. 145, approvata il 30 dicembre 2018, e che, come contribuenti che si ritenevano inclusi nel regime forfettario, nel 2019, erano esonerati dalla fatturazione elettronica –:

   se il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare adeguate iniziative normative per definire un criterio di calcolo per tale soglia che consideri l'importo della certificazione unica ovvero, in alternativa, la somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento.
(5-03704)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03704

  Con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato le restrizioni all'utilizzo del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 conseguenti alle modifiche apportate con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), in particolare, determinate dalla reintroduzione della causa di esclusione secondo cui non possono accedere a detto regime i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30.000 euro, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare adeguate iniziative normative per definire un criterio di calcolo per tale soglia che consideri l'importo della certificazione unica ovvero, in alternativa, la somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si evidenzia quanto segue.
  Il regime forfettario è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 quale regime naturale per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale.
  Nella disciplina vigente fino al periodo d'imposta 2018 applicavano il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arte e professione in forma individuale che rispettavano una serie di requisiti, il primo dei quali consisteva nell'aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi o compensi non superiori a quelli indicati in una tabella allegata alla legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), in relazione all'attività esercitata in base al codice attività; la soglia di accesso andava dai 30.000 euro di compensi per le attività professionali ai 50.000 di ricavi per il commercio all'ingrosso e al dettaglio.
  Fino al 2018, oltre alla soglia dei ricavi o compensi, non dovevano essere superati i seguenti limiti:
   le spese sostenute per l'impiego di lavoratori non dovevano essere superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex articolo 60 del Tuir;
   il costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo dell'ammortamento, non doveva essere superiore a 20.000 euro (esclusa Iva);
   i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente non dovevano essere superiori a 30.000 euro. Detta causa di esclusione era stata introdotta nell'ambito della disciplina del regime in esame ad opera del comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che ha inserito, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la nuova lettera d-bis) all'interno del comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

  Il suddetto regime è stato oggetto di modifiche con l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). A partire dal 2019, il limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime è stato fissato a 65.000 euro (ragguagliato ad anno), indipendentemente dall'attività esercitata. Ciò significa che esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale che nel 2018 non hanno superato detta soglia, già dal 2019 hanno potuto applicare il regime forfettario.
  La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, inoltre, abrogato, a partire dal 2019, le suddette cause di esclusione tra le quali il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente (non superiore a 30.000 euro).
  Per il periodo d'imposta 2019 la soglia di ricavi o compensi è stato l'unico requisito che occorreva verificare per l'accesso al regime posto che, come si è anticipato, erano state eliminate le altre condizioni richieste.
  Con l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) è stata modificata in più punti la disciplina del regime forfettario. Sono stati, tra l'altro, reintrodotti alcuni requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime, quali le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, ovvero l'aver conseguito redditi di lavoro dipendente al di sotto di una determinata soglia nell'anno precedente.
  In particolare, dal 2020 per fruire del regime agevolato i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni devono, al contempo, nell'anno precedente (2019):
   aver conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (requisito non modificato);
   aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per dipendenti e collaboratori (requisito di accesso di cui all'articolo 1, comma 54, lettera b), della legge n. 190 del 2014, reintrodotto dal 2020);
   aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti l'importo di 30.000 euro. Se il rapporto di lavoro è cessato la verifica di tale soglia è irrilevante (causa di esclusione – di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014, reintrodotta dal 2020).

  La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 7/E dell'11 febbraio 2020 ha, peraltro, fornito chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime forfetario che comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario.
  Tanto premesso, si evidenzia che la causa di esclusione reintrodotta era già stata applicata dal 2016 al 2018 e in detti periodi d'imposta la verifica del superamento del limite era operata considerando le ordinarie modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato basate sul criterio di cassa.
  Infatti vengono in considerazione le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento e si considerano, altresì, percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
  Pertanto, considerato che il criterio di cassa è quello in base al quale ordinariamente è determinato il reddito di lavoro dipendente, e che in applicazione di detto criterio sono determinati gli importi indicati nella certificazione unica, i redditi in essa evidenziati sono presi a base della verifica per il superamento della soglia di 30.000 euro per l'accesso al regime forfetario.
  D'altra parte, si osserva che il soggetto interessato, per quanto acquisisca la certificazione unica solo nel mese di marzo (30 aprile per l'anno 2020), sulla base delle buste paga riferite all'anno 2019, è in grado di acquisire tutti gli elementi necessari e sufficienti per verificare l'eventuale superamento della predetta soglia di 30.000 euro, giungendo al medesimo risultato evidenziato nella certificazione unica. In considerazione anche del citato precedente – peraltro, ben collaudato sistema – non si rinvengono criticità nell'applicazione del criterio fin qui esposto.
  Il criterio alternativo proposto dall'Onorevole interrogante, consistente nella «somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento», non considera le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento bensì quelle maturate in detto periodo. Questo criterio alternativo, posto che non costituisce la ordinaria modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, richiederebbe, dunque, la ricostruzione del medesimo reddito non secondo modalità di cassa bensì secondo un diverso criterio, assimilabile a quello di competenza, che verrebbe adottato unicamente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente per la verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro per l'accesso al regime forfetario.
  Peraltro, tale proposta è in contraddizione con l'alternativa della verifica in base alla certificazione unica che si basa, invece, sul principio di cassa.
  Ad ogni buon conto, si fa presente che la preoccupazione di una difficoltà nella verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro di reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato non ha ragion d'esistere posto che, come si è già detto, sia la certificazione unica, sia la somma delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento, che coincide con il reddito evidenziato nella certificazione unica prodotta dal sostituto d'imposta, consentono di effettuare tale verifica.