ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03644

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 308 del 20/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/02/2020
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/02/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/02/2020

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

SVOLTO IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03644
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Giovedì 20 febbraio 2020, seduta n. 308

   FRAGOMELI e ENRICO BORGHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nella risoluzione 3/E del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate si è espressa sul trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera maturata in forza di un rapporto di lavoro svolto in Svizzera, sulla base del quale il contribuente ha contribuito sia all'Avs (cosiddetto «primo pilastro»), sia alla citata forma di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (il cosiddetto «secondo pilastro», noto anche con l'acronimo «Lpp»);

   l'ente gestore della tesoreria contributiva svizzero non è autorizzato ad erogare prestazioni previdenziali del «secondo pilastro» a cui è stato versato il montante contributivo Lpp, ma garantisce la possibilità di riscatto del capitale versato;

   l'articolo 55-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 76 della legge n. 431 del 1991, che prevede una imposta sostitutiva del 5 per cento per le capitalizzazioni della previdenza integrativa;

   l'amministrazione finanziaria ha espresso nella risoluzione citata la necessità della presenza di un intermediario residente (banca) che applichi la ritenuta di imposta, al momento del versamento in conto, esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi;

   in particolare, l'Agenzia ha ritenuto che, essendo il contribuente un soggetto fiscalmente residente in Italia e l'ente pensionistico di natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non possa applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d'imposta e che la somma liquidata una tantum sotto forma di capitale, debba invece essere assoggettata a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Tuir), in quanto si qualificherebbe come «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni»;

   questa interpretazione creerebbe pertanto una disparità di trattamento di soggetti posti nella medesima condizione giuridica in relazione al possesso di un conto corrente in Italia –:

   se non ritenga utile adottare iniziative per un chiarimento della norma vigente volto a parificare il trattamento fiscale applicato ai contribuenti pensionati residenti in Italia che hanno prestato lavoro in Svizzera in relazione alla problematica espressa in premessa.
(5-03644)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03644

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 e concernenti il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP), alla luce delle modifiche normative, recate dall'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell'articolo 76 della legge 431 del 1991.
  Gli Onorevoli lamentano «una disparità di trattamento nel trattamento fiscale dei pensionati posti nella medesima condizione giuridica in relazione al possesso di un conto corrente in Italia» e chiedono chiarimenti sulla questione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La citata risoluzione concerne il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate sotto forma di capitale dalla previdenza professionale obbligatoria elvetica (il cosiddetto «secondo pilastro», noto anche con l'acronimo «LPP»), maturate in forza di un rapporto di lavoro svolto in Svizzera, nel caso in cui la riscossione delle somme da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia non sia canalizzata tramite un intermediario residente.
  In particolare, tale risoluzione contiene chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nel comma 1-bis dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 (introdotto dall'articolo 55-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) che prevede l'applicazione della ritenuta del 5 per cento per le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale svizzera «applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento (...)».
  Il documento di prassi in argomento chiarisce che la disposizione normativa, prevedendo in maniera espressa la presenza di un intermediario residente che, canalizzando il flusso di corresponsione in Italia, applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, presuppone il tracciamento del flusso finanziario quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate sottolinea che una diversa interpretazione della disposizione, volta ad applicare l'imposta sostitutiva del 5 per cento alle somme in questione non riscosse per il tramite di un intermediario residente, come auspicata dagli Onorevoli interroganti, necessiterebbe di un'apposita espressa previsione normativa che specifichi l'applicabilità della misura agevolativa anche nel caso in cui le somme siano riscosse dai percettori senza il tramite di un intermediario residente in Italia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

fiscalita'

contribuente