ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02816

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 232 del 04/10/2019
Abbinamenti
Atto 5/03656 abbinato in data 26/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURONI ROSSELLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 03/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/10/2019
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2020
Resoconto MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 26/02/2020
Resoconto MURONI ROSSELLA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/02/2020

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

SVOLTO IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02816
presentato da
MURONI Rossella
testo di
Venerdì 4 ottobre 2019, seduta n. 232

   MURONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 29 settembre 2019 si è svolta nel Parco nazionale del Vesuvio una gara automobilistica denominata «1° slalom città di Ottaviano». Altre volte, in passato, si era tentato di organizzare tale tipo di gare nel parco, ma i precedenti amministratori dell'Ente parco avevano sempre negato i nulla osta;

   il comune di Ottaviano ha autorizzato, previo parere della città metropolitana e con l'assenso della prefettura, una gara automobilistica di slalom lungo l'asse viario provinciale (strada provinciale Ottaviano-Monte Somma) che parte da via Cesare Augusto, proprio dal Castello Mediceo, sede dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, con arrivo a quota 500, percorso interamente incluso entro i confini dell'area parco, in zona C; vi hanno partecipato 57 vetture, anche di grossa cilindrata, marcianti ad elevata velocità, con probabile inquinamento acustico ed atmosferico; in tale occasione inoltre, si è anche verificato un incidente che ha coinvolto 4 feriti tra gli spettatori;

   per comprendere quanto sia grave l'atto, basti pensare che lo svolgimento delle gare automobilistiche si scontra con l'articolo 1 della legge n. 394 del 1991 che, al comma «a» recita che la prima finalità di un parco è quella della: «conservazione di specie animali o vegetali di associazioni vegetali o forestali, di singolarità ecologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici». Inoltre, l'articolo 11, relativo al regolamento del parco, stabilisce che questo debba anche regolamentare la circolazione di qualsiasi mezzo di trasporto. L'articolo 13, inoltre, prevede che per interventi nel parco debba essere rilasciato il nulla osta dall'ente;

   la partenza della gara, inoltre, sembrerebbe essere stata anche ritardata a seguito di proteste effettuate da cittadini che intendevano impedirne l'avvio perché in contrasto con le finalità di un parco nazionale. Le forze dell'ordine avrebbero poi consentito l'avvio, ritenendo valida e sufficiente l'autorizzazione della prefettura di Napoli;

   mentre il comune di Ottaviano ritiene che il placet del parco non sia necessario, il direttore del parco nazionale del Vesuvio ha inviato una missiva indirizzata alla procura di Nola – subito dopo aver trasmesso gli atti al prefetto, ai carabinieri forestali, alla città metropolitana e allo stesso comune di Ottaviano – nella quale sostiene che, per questo tipo di iniziative, l'acquisizione del preventivo nullaosta del parco è obbligatoria. Ciò anche in ragione della presenza di un Sic, sito di importanza comunitaria, affidato in gestione al parco dalla regione Campania, per il quale sono vigenti misure di conservazione che impongono l'acquisizione del «sentito» dell'Ente gestore per lo svolgimento di iniziative potenzialmente impattanti;

   anche in questo caso, come otto anni fa, la Legambiente ha fatto la «voce grossa», mentre non ha potuto far nulla il consigliere del direttivo del PNV Maurizio Conte che si è opposto, anche fisicamente, al via libera di questa manifestazione –:

   se tale tipo di gara sia compatibile con le finalità dell'articolo 1 della legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree naturali protette, specialmente in considerazione del fatto che si tratta anche di un'area di interesse comunitario (Sic);

   quali siano i motivi per cui la gara sia stata effettuata ugualmente, in assenza del nulla osta dell'Ente parco, e le ragioni per le quali la prefettura di Napoli abbia consentito lo svolgimento dell'evento senza il previo parere dell'Ente parco e perché i carabinieri forestali, alle dipendenze funzionali del Parco stesso, pur presenti alla gara, non siano intervenuti;

   se si intenda valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, se sussistono i presupposti per una eventuale revoca del sindaco di Ottaviano dall'incarico di membro del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.
(5-02816)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02816

  Con riferimento alle questioni poste, occorre osservare, in via preliminare, che, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), l'autorizzazione allo svolgimento di gare con veicoli a motore è rilasciata dall'Ente proprietario della strada, quindi dalle Città Metropolitane per le strade di rispettiva competenza e dai comuni per le strade comunali.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata ad un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione da rilasciarsi da parte del Prefetto.
  Riguardo alla gara automobilistica svoltasi nel comune di Ottaviano il 29 settembre scorso, la Città Metropolitana di Napoli, che il 27 agosto aveva autorizzato la Società «Rombo Team» allo svolgimento della manifestazione denominata «1o Minislalom Città di Ottaviano», ha richiesto il 2 settembre alla Prefettura la sospensione temporanea della circolazione sulla strada interessata, la strada provinciale n. 259 Ottaviano/Monte di Somma, nel tratto aperto alla viabilità ordinaria.
  La Prefettura, con provvedimento del 18 settembre 2019 ha disposto, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso di gara per il giorno richiesto, dalle ore 08.00 e sino a conclusione della competizione medesima, subordinando lo svolgimento della manifestazione all'osservanza delle prescrizioni indicate dall'Ente proprietario della strada medesima.
  Il provvedimento è stato trasmesso a tutte le Forze di Polizia, alla Città Metropolitana di Napoli, al Compartimento ANAS e al Comune di Ottaviano.
  Fermo restando quanto premesso, con riferimento agli aspetti di competenza del Ministero dell'ambiente si segnala che lo stesso è stato interessato della tematica a seguito di segnalazione del Parco Nazionale del Vesuvio e ha provveduto a richiedere informazioni al Comune di Ottaviano, attivando contestualmente il Comando territoriale ambiente Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Vesuvio per l'espletamento delle attività di sorveglianza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
  Tali verifiche si sono rese necessarie in considerazione del fatto che la gara motoristica ha interessato non solo il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, ma anche i siti Natura 2000 – SIC IT8030021 «Monte Somma» e ZPS IT8030037 «Vesuvio e Monte Somma».
  L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, a seguito dell'accertamento condotto in merito all'effettivo svolgimento dell'evento in assenza delle autorizzazioni previste, ha fatto presente di aver segnalato al Raggruppamento Carabinieri-Forestali Parchi l'opportunità di verificare la sussistenza di eventuali illeciti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché del regolamento del Parco Nazionale.
  In seguito a tale segnalazione, il Raggruppamento Parchi dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale ha comunicato, sulla base di quanto accertato, di non ravvisare violazioni a seguito dello svolgimento dell'evento rispetto agli articoli del Codice Penale 727-bis «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protetti» e 733-bis «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».
  Per quanto concerne invece la regolarità sul piano amministrativo della manifestazione motoristica in argomento, non si può fare a meno di evidenziare che il mancato espletamento dello screening di Valutazione di Incidenza (VIncA) non appare conforme né al disposto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, né ai requisiti richiesti nel documento «Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)».
  Tali argomentazioni risultano, tra l'altro, ulteriormente suffragate dagli orientamenti contenuti nel pre-contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14/ENVI, riguardante gare cinofile con notevole afflusso di partecipanti, nel quale è stata espressamente ribadita la necessità dell'espletamento della VIncA per qualsivoglia attività in grado di arrecare interferenza sui siti Natura 2000.
  Per le ragioni esposte, tenuto conto dell'esigenza di garantire il rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e dalla legge n. 394 del 1991, considerato inoltre che la vicenda potrebbe esporre a rilievi da parte della Commissione europea, il Ministero dell'ambiente sta seguendo con la massima attenzione la questione ed è in attesa di aggiornamenti da parte dei Carabinieri Forestali, all'esito dei quali si provvederà ad adottate ulteriori iniziative.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parco nazionale

riserva naturale

protezione della fauna