ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 718 del 04/07/2022
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/07770
Firmatari
Primo firmatario: GALANTINO DAVIDE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/07/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/07/2022
Stato iter:
05/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/07/2022
Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 05/07/2022
Resoconto GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/07/2022

SVOLTO IL 05/07/2022

CONCLUSO IL 05/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03058
presentato da
GALANTINO Davide
testo presentato
Lunedì 4 luglio 2022
modificato
Martedì 5 luglio 2022, seduta n. 719

   GALANTINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   gli articoli 291 e seguenti del codice civile disciplinano l'istituto dell'adozione del maggiorenne, disponendo, tra l'altro, che tale adozione «è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati»;

   già previsto dal codice del 1865, infatti, l'istituto dell'adozione del maggiorenne nasce con una finalità essenzialmente patrimoniale, nello spirito di difendere le «esigenze dell'adottante di dare continuità al proprio nome e al proprio patrimonio»;

   il fondamento del divieto di adottare persone maggiorenni in presenza di figli minori si ravvisa nella tutela di questi ultimi, i quali non sono in grado di esprimere il consenso in merito a una decisione che incide direttamente sulla loro sfera giuridica personale e patrimoniale;

   l'adozione di persona maggiorenne crea un vincolo che non si sostituisce, come invece accade nell'adozione di minorenne, ma si aggiunge a quello derivante dalla filiazione di sangue e, pertanto, 1'adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia di origine, tra i quali anche i diritti successori;

   pur essendo la questione dibattuta in ambito dottrinario, non è ancora stata affrontata dal legislatore l'ipotesi della sopravvenienza di figli minori dell'adottante in un momento successivo al perfezionamento, da parte dello stesso, dell'adozione di un maggiorenne;

   in proposito giova ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza del 2015, ha ritenuto che il venir meno del vincolo dell'adozione sia ammissibile purché sussistano ragioni sufficienti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

   in tale quadro, la Corte ha ritenuto che, ai fini del venir meno del vincolo dell'adozione, sia necessario un interesse prevalente rispetto all'interesse e alla stabilità creatisi con l'adozione;

   con particolare riguardo all'ipotesi di sopravvenienza di figli, si deve rilevare che la presenza di interessi prevalenti, di cui sono portatori i figli minori sopravvenuti, potrebbe giustificare il venir meno del vincolo con l'adottato maggiorenne: l'interferenza nella vita dell'adottato sarebbe controbilanciata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'esigenza di salvaguardare il superiore interesse dei minori sopravvenuti;

   l'interesse del minore costituisce, infatti, un valore fondamentale sia nel nostro ordinamento nazionale sia in quello sovranazionale –:

   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato in merito alla problematica esposta in premessa e se intenda assumere iniziative normative al riguardo.
(3-03058)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto successorio

maggiore eta' civile

protezione della vita privata