Legislatura: 18Seduta di annuncio: 600 del 22/11/2021
Precedente numero assegnato: 4/09137
Primo firmatario: TURRI ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/11/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 23/11/2021 Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 23/11/2021 Resoconto TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 23/11/2021
SVOLTO IL 23/11/2021
CONCLUSO IL 23/11/2021
TURRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
nell'ipotesi, dunque, di ricovero di una persona non autosufficiente presso una struttura sociosanitaria, le spese della retta relative alla parte sanitaria sono sostenute dal sistema sanitario, mentre quelle per la parte «sociale» sono a carico del cittadino e – se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti – è il comune di residenza, al momento del ricovero, ad assumere l'obbligo;
per tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti che, tenuto conto dell'accesso al ricovero sulla base dell'Isee, hanno ritenuto di modulare il contributo da erogare in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari già percepiti dall'interessato;
tuttavia, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono esclusi dal calcolo ai fini dell'Isee delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della disabilità stessa, conseguendone un problema di copertura finanziaria per gli enti locali interessati, tenuti a provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente –:
se e con quali iniziative di competenza intendano prevedere l'implementazione per l'anno 2021 del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di continuare a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da parte degli enti locali.
(3-02633)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):integrazione economica
sistema sanitario
comune