ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02261

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 504 del 10/05/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08392
Abbinamenti
Atto 3/02142 abbinato in data 11/05/2021
Atto 3/02256 abbinato in data 11/05/2021
Atto 3/02258 abbinato in data 11/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 10/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/05/2021
Stato iter:
11/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/05/2021
Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/05/2021
Resoconto GAGLIARDI MANUELA MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/05/2021

DISCUSSIONE IL 11/05/2021

SVOLTO IL 11/05/2021

CONCLUSO IL 11/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02261
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo presentato
Lunedì 10 maggio 2021
modificato
Martedì 11 maggio 2021, seduta n. 505

   GAGLIARDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 176 della 2020 ha introdotto l'obbligo del deposito telematico delle memorie di cui all'articolo 415-bis codice di procedura penale. Il decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021 estendeva poi tale procedura obbligatoria al deposito di diversi altri atti propri del procedimento penale, dalla querela sino alla nomina del difensore fiduciario;
   dopo una prima fase di utilizzo, è stato tuttavia riscontrato come il portale del processo telematico non sia ancora tecnicamente idoneo a garantirne il corretto funzionamento. Il sistema, ad oggi, presenta continue anomalie e subisce ripetute sospensioni del servizio che ne rendono praticamente impossibile l'utilizzo;
   oltre a ciò, sono state riscontrate nella struttura diverse criticità, al momento insuperabili. Tra queste, non in via esaustiva, a quanto consta all'interrogante il mancato coordinamento con il mod.21, che comporta l'inaccessibilità al fascicolo da parte del difensore sino al momento di inserimento della nomina (la lavorazione degli atti da parte del personale comporta fisiologicamente un ritardo nella possibilità per il difensore di accedere alla documentazione), la preclusione di utilizzarlo per il deposito di nomine nei procedimenti davanti al giudice di pace, la impossibilità di caricare file di dimensioni superiori a 30 megabyte;
   questi problemi incidono concretamente sul diritto di difesa, comprimendo di fatto i termini processuali: il ritardo nell'accesso, non imputabile al difensore, non viene comunque scorporato dal termine previsto per l'attività difensiva;
   nella pratica, le singole procure stanno affrontando le indicate criticità emanando autonome circolari e contribuendo a predisporre con i locali uffici giudiziari protocolli finalizzati a consentire il deposito di tali atti anche con modalità non telematiche. Tutto questo, oltre che creare una intollerabile forma di «federalismo» processuale e giudiziario, pare stia avvenendo in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti previsto nel nostro ordinamento e senza garanzie sul riconoscimento di tali protocolli;
   non può essere tollerato che il diritto di difesa di un cittadino venga limitato dal malfunzionamento di un portale di deposito degli atti reso obbligatorio senza almeno un periodo di prova. È perciò necessario che il sistema di deposito telematico nel processo penale non permanga obbligatorio sino a quando non sia formato un portale in grado di renderlo effettivo e, nell'attesa, venga garantita ai difensori la possibilità di depositare gli atti di cui alla legge n. 176 del 2020, e successive integrazioni, anche nella forma tradizionale, ovvero mediante il deposito cartaceo in cancelleria –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire, in attesa del corretto funzionamento del processo penale telematico, il pieno diritto di difesa dei soggetti indagati ed imputati nel procedimento penale, anche per il tramite della istituzione di un regime transitorio che sospenda l'obbligatorietà dell'utilizzo del deposito telematico nel processo penale e ripristini alternativamente la facoltà del deposito manuale degli atti in cancelleria. (3-02261)