ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02228

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 495 del 27/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: TASSO ANTONIO
Gruppo: MISTO-MAIE-PSI
Data firma: 27/04/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/04/2021
Stato iter:
28/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/04/2021
Resoconto TASSO ANTONIO MISTO-MAIE-PSI
 
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2021
Resoconto GUERINI LORENZO MINISTRO - (DIFESA)
 
REPLICA 28/04/2021
Resoconto TASSO ANTONIO MISTO-MAIE-PSI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/04/2021

SVOLTO IL 28/04/2021

CONCLUSO IL 28/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02228
presentato da
TASSO Antonio
testo presentato
Martedì 27 aprile 2021
modificato
Mercoledì 28 aprile 2021, seduta n. 496

   TASSO. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   l'ultimo addestramento degli allievi ufficiali di complemento è stato effettuato nel 2003; il corso, della durata di tre mesi, dava la possibilità di essere riaffermato, mediante concorso a titoli, per un ulteriore periodo di 24 mesi;
   nel 2003 l'allievo ufficiale di complemento venne sostituito dalla figura dell'allievo ufficiale in ferma prefissata: l'addestramento di questi ultimi, al pari dell'allievo ufficiale di complemento, consiste nella frequentazione di un corso di tre mesi, con la successiva possibilità di essere trattenuti in servizio per altri 12 mesi;
   agli allievi ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di «stato giuridico ed avanzamento» e vengono classificati ed identificati come «ufficiali ausiliari» ex articoli 21 e 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001. Il medesimo trattamento economico previsto per gli ufficiali di complemento induce a ritenere l'uguaglianza delle due figure professionali, considerazione convalidata dalla sentenza n. 3209 del 20 maggio 2019, sezione II del Consiglio di Stato, che conferma la perfetta e sostanziale analogia della posizione degli ufficiali di complemento rispetto agli ufficiali in ferma prefissata, introdotta dal decreto legislativo n. 215 del 2001. Ad entrambe le figure dovrebbero, quindi, essere applicate le stesse riserve, preferenze di posti, diritti, anche al fine di poter accedere a tutti i concorsi in atto per il reclutamento di personale militare, in specie per ufficiale delle Forze armate e delle Forze di polizia;
   nel 2020 e 2021 il Ministero della difesa – nello specifico per le Forze armate Esercito, Marina militare, Carabinieri ed Aeronautica – ha pubblicato bandi di concorso per il reclutamento di personale militare con qualifica di ufficiale, prevedendo requisiti di partecipazione differenti per gli allievi ufficiali di complemento rispetto agli allievi ufficiali in ferma prefissata;
   riguardo al bando per il «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri 2020» non è prevista la riserva per gli allievi ufficiali di complemento e per gli allievi ufficiali in ferma prefissata;
   il comma 4) dell'articolo 678 – incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari – del decreto legislativo n. 66 del 2010 – Codice dell'ordinamento militare riserva fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano;
   è pacifico considerare, ai sensi dell'articolo 678 del decreto legislativo n. 66 del 2010, gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata come un'unica figura professionale –:
   se il Ministro interrogato, anche alla luce di quanto in premessa, non ritenga di adottare tutte le iniziative necessarie per uniformare ed includere nella dicitura «ufficiali ausiliari» gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata, con medesimi diritti e riserve.
(3-02228)