ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02128

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 23/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 23/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
24/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2021
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2021
Resoconto CINGOLANI ROBERTO MINISTRO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 24/03/2021
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2021

SVOLTO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02128
presentato da
PASTORINO Luca
testo presentato
Martedì 23 marzo 2021
modificato
Mercoledì 24 marzo 2021, seduta n. 474

   PASTORINO e FORNARO. – Al Ministro della transizione ecologica . – Per sapere – premesso che:
   con decreto dirigenziale 1211 del 2021, la regione Liguria ha conferito alla Compagnia europea per il titanio il permesso di ricerca sulla terraferma di minerali solidi nel comprensorio del Beigua, la più vasta area naturale protetta ligure che, per l'eccezionale patrimonio geologico presente, è geoparco europeo e mondiale nonché sito Unesco;
   sono molteplici le voci che si sono levate contro questa decisione: i consiglieri di opposizione in consiglio regionale, le associazioni ambientaliste, il presidente del Parco e le comunità locali, che da anni si oppongono per evidenti rischi sanitari;
   già nel 2015 l'azienda aveva avanzato la prima istanza a regione Liguria, respinta, per ottenere l'autorizzazione a effettuare una ricerca mineraria. Successivamente la Compagnia europea per il titanio aveva presentato ricorso, rigettato nel febbraio 2020 dal tribunale amministrativo regionale, che dichiarava: «La sottoposizione dell'area sulla quale si dovrebbe svolgere la ricerca mineraria a molteplici vincoli sia paesaggistici che ambientali è di tale pervasività che non residua nessuno spazio per intraprendere un'attività di ricerca che, non essendo compiuta da un istituto scientifico ma da un'azienda estrattiva, avrebbe avuto, come fine ultimo, l'estrazione di minerali, attività certamente vietata dalle norme a tutela del Parco regionale del Beigua che costituisce, per circa il 40 per cento, l'area interessata alla concessione. Peraltro il restante 60 per cento interessa un “sito d'interesse comunitario terrestre ligure” nel quale la priorità dichiarata è la conservazione»;
   la legge n. 394 del 1991 stabilisce che nei parchi sono vietate attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, non consentendo specificatamente «l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali», attività vietate anche dalla legge regionale n. 12 del 1995. Inoltre, intorno al Parco ci sono sia la zona a protezione speciale sia il Geoparco, aree in cui la stessa attività è proibita –:
   quali siano, con riguardo ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma, l'indirizzo politico nazionale nel settore minerario e i programmi nazionali di ricerca e, nello specifico, quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di non compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati del Parco del Beigua, evitando gli evidenti rischi ambientali derivanti dall'insediamento di attività che devasterebbero un'area protetta inestimabile per biodiversità e valori ecologici e paesaggistici, mettendo a rischio le fonti di approvvigionamento idrico di diversi acquedotti liguri e piemontesi. (3-02128)