ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02113

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 469 del 16/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ROSSINI EMANUELA
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 16/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/03/2021
Stato iter:
17/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/03/2021
Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2021
Resoconto ORLANDO ANDREA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 17/03/2021
Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/03/2021

SVOLTO IL 17/03/2021

CONCLUSO IL 17/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02113
presentato da
ROSSINI Emanuela
testo presentato
Martedì 16 marzo 2021
modificato
Mercoledì 17 marzo 2021, seduta n. 470

   EMANUELA ROSSINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 («Cura Italia»), come modificato dal recente «decreto milleproroghe», ha previsto la possibilità per le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
   il comma 8-bis dell'articolo 106 ha esteso tale facoltà anche alle associazioni e alle fondazioni in generale, escludendo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus;
   tale disposizione, che, secondo l'interrogante, non appare basarsi su alcun fondamento di ragionevolezza, priva gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale o onlus (che sono anch'essi costituiti in forma di associazione o fondazione) della possibilità di posticipare l'approvazione del bilancio, oltre che di utilizzare più a lungo le modalità di svolgimento dell'assemblea a distanza (qualora ciò non sia previsto dai rispettivi statuti);
   tutto ciò determina, ad avviso dell'interrogante, un'evidente disparità di trattamento all'interno degli enti non profit;
   l'interrogante ritiene che tale situazione debba essere risolta estendendo quello che vale per le associazioni e fondazioni anche a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e onlus, che sono tra l'altro già oggi considerati enti del terzo settore;
   sarebbe necessaria e urgente una modifica normativa del citato comma 8-bis, eliminando il riferimento agli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore e lasciando il solo riferimento ad associazioni e fondazioni, nelle quali sono ricomprese anche gli enti in possesso delle qualifiche di organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale e onlus, oppure richiamare nel comma, oltre alle associazioni e alle fondazioni, gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ossia la categoria fiscale degli «enti non commerciali», nella quale possono essere ricompresi anche altri enti non lucrativi costituiti in forma diversa da quella associativa o fondazionale, quali, ad esempio, i comitati, gli enti delle confessioni religiose e i trust –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover adottare tempestivamente iniziative normative volte ad eliminare questa disparità di trattamento determinata dalla disciplina di cui in premessa a danno degli enti non profit. (3-02113)