ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 704 del 31/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 31/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 31/05/2022
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 31/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • DISABILITA'
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31/05/2022
Attuale delegato a rispondere: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE delegato in data 01/06/2022
Stato iter:
08/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/07/2022
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 08/07/2022
Resoconto NESCI DALILA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 08/07/2022
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/07/2022

SVOLTO IL 08/07/2022

CONCLUSO IL 08/07/2022

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01531
presentato da
DE TOMA Massimiliano
testo presentato
Martedì 31 maggio 2022
modificato
Venerdì 8 luglio 2022, seduta n. 722

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per le disabilità, per sapere – premesso che:

   la normativa per l'accessibilità dei prodotti informatici, legge 9 gennaio 2004, n. 4, detta adempimenti per le pubbliche amministrazioni indicate al comma 1 dell'articolo 3 e per i soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 3, diversi da quelli di cui al comma 1 e con fatturato medio nell'ultimo triennio superiore a 500 milioni di euro;

   il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, stabilisce che i contratti stipulati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili sono nulli in assenza di previsione del rispetto delle linee guida sull'accessibilità;

   il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004, stabilisce per i soggetti privati un termine di adeguamento alle linee guida sull'accessibilità dei loro siti web e applicazioni mobili entro il 28 giugno 2022; il 13 aprile 2022 le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2019/882 con la condizione che il termine per l'adeguamento fosse fissato in sei mesi dall'emanazione delle linee guida;

   con la determinazione n. 117/2022 del 26 aprile 2022 l'AgID adottava le linee guida per i soggetti di cui al comma 1-bis della legge n. 4 del 2004 e il regolamento di vigilanza e sanzionatorio;

   tale determinazione richiama l'articolo 71 del Cad che prevede tra l'altro che l'AgID effettui una consultazione pubblica da svolgersi entro 30 giorni, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali. Tuttavia, dal testo della determinazione non si evince che tale attività sia stata svolta;

   il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 stabilisce poi che «L'AgID, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, (...) emana, (...) apposite linee guida», mentre dal testo della determinazione non si evince che tale attività sia stata svolta;

   la determinazione non riporta alcuna informazione relativa alla consultazione pubblica e dei pareri obbligatori delle suddette linee guida che hanno un impatto sul mondo aziendale, nonché al parere del Garante per la protezione dei dati personali, oltre a quello essenziale delle associazioni in rappresentanza delle persone con disabilità;

   la determinazione è stata pubblicata il 2 maggio 2022 rendendo pertanto effettivi gli adempimenti normativi dal 3 maggio 2022, compreso quindi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004 inerente alla nullità dei contratti se non contemplano il rispetto delle linee guida;

   l'AgID ha dato notizia delle linee guida solo il 6 maggio 2022, evidenziando l'adempimento della dichiarazione di accessibilità, che dovrà essere effettuato entro il 23 settembre di ogni anno;

   l'adempimento di pubblicazione della dichiarazione al 23 settembre 2022 risulterebbe agli interpellanti in contrasto con il parere favorevole con condizione allo schema di decreto legislativo reso dalle Commissioni parlamentari, in quanto se si considera l'entrata in vigore delle linee guida (3 maggio 2022), gli adempimenti per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 4 2004, potrebbero essere effettuati entro il 3 novembre 2022;

   in relazione al regolamento di vigilanza, premesso che la legge n. 4 del 2004, all'articolo n. 7, stabilisce una serie di attività, tra cui il monitoraggio di siti web e applicazioni mobili esclusivamente per le pubbliche amministrazioni e l'articolo 9, comma 1-bis, sancisce che «L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, è accertata e sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67», da una lettura dell'articolo 9 del regolamento emerge che AgID intende ricevere segnalazioni che «saranno tenute in considerazione ai fini della pianificazione periodica delle verifiche d'ufficio», relegando il diritto di segnalazione, accertamento e applicazione di sanzione stabilito dalla normativa vigente ad una raccolta di segnalazioni che saranno tenute in considerazione in attività di monitoraggio periodiche, tra l'altro non previste dalla normativa da cui deriva il suddetto regolamento;

   si considera quindi una segnalazione, alternativa ad un'azione giudiziaria, come una mera pratica amministrativa da collegare ad una attività non ben specificata di «verifiche d'ufficio» di cui non esiste alcuna base normativa nella legge n. 4 del 2004, rendendo quindi, ad avviso degli interroganti, il regolamento «fuori legge»;

   vi sono altri errori: nell'articolo 8 si richiama la «diffida ad adempiere di cui all'articolo 13», mentre tale tematica è trattata dall'articolo 14 («DIFFIDA»), anziché dall'articolo 13 che ha scopo totalmente opposto («ARCHIVIAZIONE»); all'articolo 15 (fase sanzionatoria – contestazione delle violazioni), si rimanda all'articolo 13 comma 4, (comma inesistente), anziché all'articolo 14, comma 4;

   tali gravi fatti rischiano di divenire elementi dirimenti in sede di contenzioso promosso da parte dei soggetti chiamati al rispetto della normativa vigente e degli atti regolamentari derivati con un effetto dilatorio della piena realizzazione dei diritti di accessibilità delle persone con disabilità –:

   se siano consapevoli dei fatti sopra esposti e quali iniziative urgenti intendano adottare per evitare danni alle imprese e garantire l'effettiva consultazione pubblica e delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, assicurando il rispetto del termine di sei mesi dall'emanazione delle linee guida di cui al parere parlamentare richiamato in premessa, garantendo ogni utile iniziativa a tutela del diritto delle persone con disabilità nella gestione tempestiva delle segnalazioni ed eliminando altresì le «verifiche d'ufficio» non previste dalla legge n. 4 del 2004 per i soggetti privati.
(2-01531) «De Toma, Lollobrigida, Butti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

regolamento

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