ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 691 del 10/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: BARATTO RAFFAELE
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 10/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIN MARCO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
D'ETTORE FELICE MAURIZIO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 10/05/2022
BIANCOFIORE MICHAELA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
BERARDINI FABIO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
BOLOGNA FABIOLA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
CARELLI EMILIO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
DE GIROLAMO CARLO UGO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
DELLA FRERA GUIDO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
LOMBARDO ANTONIO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
MUGNAI STEFANO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
PARISSE MARTINA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
RIPANI ELISABETTA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
PETTARIN GUIDO GERMANO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
RIZZONE MARCO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
SCANU LUCIA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
SIBILIA COSIMO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
SILLI GIORGIO CORAGGIO ITALIA 10/05/2022
VIETINA SIMONA CORAGGIO ITALIA 10/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/05/2022
Stato iter:
20/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/05/2022
Resoconto RIZZONE MARCO CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 20/05/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/05/2022
Resoconto RIZZONE MARCO CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/05/2022

SVOLTO IL 20/05/2022

CONCLUSO IL 20/05/2022

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01511
presentato da
BARATTO Raffaele
testo presentato
Martedì 10 maggio 2022
modificato
Venerdì 20 maggio 2022, seduta n. 698

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   il Tar del Lazio, con sentenza del 25 marzo 2022, ha accolto il ricorso presentato da un risparmiatore per annullamento del provvedimento di diniego alla richiesta di indennizzo ex legge n. 145 del 2018 sul Fondo indennizzo risparmiatori (Fir);

   in data 20 aprile 2022 il tribunale di Roma ha accolto ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile presentato da risparmiatori danneggiati da Veneto Banca e da Banca Popolare di Vicenza contro il provvedimento di diniego alla richiesta di indennizzo ex legge n. 145 del 2018 sul Fondo indennizzo risparmiatori;

   questi risparmiatori sono titolari di azioni di banche venete in liquidazione coatta amministrativa, responsabili di plurime violazioni massive del Tuf (decreto legislativo n. 58 del 1998) che hanno determinato l'azzeramento del valore delle azioni di migliaia di risparmiatori in relazione alle quali il tribunale penale di Vicenza ha accertato in primo grado la responsabilità penale di alcuni dirigenti apicali; la legge n. 145 del 2018, che ha disposto l'indennizzo degli azionisti di alcune banche in «default» secondo modalità e criteri disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, ha distinto due diverse categorie di risparmiatori danneggiati dalle banche: i risparmiatori con reddito annuo inferiore a euro 35.000 (o patrimonio mobiliare inferiore a euro 100.000); i risparmiatori con redditi o patrimoni superiori a tali soglie; i risparmiatori, titolari di strumenti finanziari delle banche in liquidazione, con redditi o patrimoni infra-soglia (cosiddetti risparmiatori «forfettari») possono beneficiare dell'indennizzo in ragione del solo requisito reddituale/patrimoniale; i risparmiatori con redditi o patrimoni ultrasoglia devono documentare (nell'ambito di una procedura aggravata) le violazioni massive del Tuf commesse dall'istituto bancario; il risparmiatore che richiede l'indennizzo deve specificare se rientra o meno nella categoria dei risparmiatori «forfettari»; molti risparmiatori, ritenendo, erroneamente, di essere «forfettari», hanno visto respinta l'istanza di indennizzo;

   i risparmiatori che hanno presentato ricorso contro il rigetto dell'istanza hanno sollevato sostanzialmente un'unica censura sostanziale, e cioè il fatto che Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., che svolge funzioni di segreteria tecnica per l'espletamento dei compiti della commissione tecnica preposta all'indennizzo e per l'esecuzione delle relative deliberazioni, abbia omesso di offrire loro – una volta acclarata l'assenza del requisito reddituale/patrimoniale di risparmiatore forfettario – la possibilità di documentare la posizione di risparmiatore non forfettario con documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale ex articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 10 maggio 2019, utile all'accertamento delle violazioni massive del Tuf che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;

   il diritto all'indennizzo trova fondamento nell'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018 «per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito (...) il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori (...) che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza (...)»; la commissione tecnica, di cui al comma 501, è istituita per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fir; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; le verifiche per l'erogazione dell'indennizzo Fir possono avvenire anche «attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato»;

   nella seduta pubblica del 6 agosto 2020 la commissione tecnica ha «autovincolato» il proprio modus agendi nel seguente modo: «quanto alle domande di accesso all'indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate dia esito negativo, (...) sarà inviata all'utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l'eventuale dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale (<100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l'accesso all'indennizzo forfettario – la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F.»;

   i risparmiatori, avendo ricevuto la comunicazione di rigetto dell'istanza alla procedura di indennizzo forfettaria lamentavano che il portale – reso operativo da Consap s.p.a. ex articolo 10 del decreto 10 maggio 2019 – non consentisse di fatto lo spostamento dell'istanza dal «procedimento forfettario» a quello relativo alle violazioni massive del Tuf mediante apposito spazio per l'integrazione della documentazione necessaria; chiedevano che fosse ordinato a Consap, previa dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di diniego, di essere riammessi con l'inserimento nell'area riservata del portale di apposita finestra per la documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza già presentata; l'urgenza del provvedimento derivava dalla decadenza dall'ufficio della commissione tecnica al 31 luglio 2022;

   il tribunale di Roma, in particolare, accoglieva il ricorso d'urgenza ex articolo 700 codice di procedura civile, considerando che il provvedimento, se emanato in ritardo, sarebbe stato inutiliter dato; ritenendo inoltre che Consap fosse soggetto legittimato passivo, ha disposto, con ordinanza, che la stessa provveda alla traslazione dell'istanza già presentata dai ricorrenti dal cosiddetto «procedimento forfettario» a quello «violazioni massive del T.U.F.» (regime ordinario);

   in situazioni analoghe potrebbe essere convenuto in giudizio a fini risarcitori lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze per non aver previsto il passaggio delle istanze dalla procedura forfettaria a quella ordinaria attraverso un semplice adeguamento del portale Consap; è ormai prossima la decadenza dall'ufficio della Commissione tecnica al 31 luglio 2022 –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per garantire il passaggio dalla procedura forfettaria a quella ordinaria tramite la piattaforma informatica Consap, con opportuna proroga del termine – scaduto il 1° maggio 2022 – per integrare la domanda di indennizzo, in modo da consentire l'erogazione dell'indennizzo Fir ove ricorrano i requisiti stabiliti per legge.
(2-01511) «Baratto, Marin, D'Ettore, Bond, Biancofiore, Berardini, Bologna, Carelli, De Girolamo, Della Frera, Gagliardi, Lombardo, Mugnai, Parisse, Ripani, Pettarin, Rizzone, Scanu, Sibilia, Silli, Vietina».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

banca

documentazione