ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01431

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 643 del 22/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Data firma: 22/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/02/2022
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22/02/2022
Attuale delegato a rispondere: INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE delegato in data 23/02/2022
Stato iter:
04/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2022
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2022
Resoconto MESSINA ASSUNTELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 04/03/2022
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2022

SVOLTO IL 04/03/2022

CONCLUSO IL 04/03/2022

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01431
presentato da
MAGI Riccardo
testo presentato
Martedì 22 febbraio 2022
modificato
Venerdì 4 marzo 2022, seduta n. 651

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 341, come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito un fondo, la cui dotazione è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dal 2021 ai sensi del successivo comma, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione;

   l'articolo 1, comma 343, della legge n. 178 del 2020 impegna la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assicurare l'entrata in funzione della piattaforma sopracitata entro il 31 dicembre 2021, e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, a definirne caratteristiche tecniche, architettura generale, requisiti di sicurezza, modalità di funzionamento, modalità di accesso alla piattaforma, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente;

   seppure l'articolo 1, al comma 344, della legge n. 178 del 2020, abbia stabilito grazie all'approvazione di un emendamento a prima firma dell'interpellante che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge di cui all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, possano essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, è utile segnalare che tale procedimento transitorio, di cui al comma 344, non può essere ritenuto pienamente alternativo a quello che avrebbe dovuto già essere garantito ai sensi del comma 343, anche soltanto poiché, in attesa che la piattaforma sia disponibile, gli ingenti costi derivanti dai contratti con le società che gestiscono le raccolte firme sono a carico dei promotori;

   il 29 novembre 2019 il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel caso Staderini and De Lucia versus Italy (Comm. 2656/2015), ha già dichiarato che l'Italia ha agito in violazione del Patto sui diritti civili e politici, riscontrando una violazione dell'articolo 25, congiuntamente all'articolo 2 dello stesso, ritenendo violati i diritti dei ricorrenti di partecipare alla vita politica del Paese, attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, per via di irragionevoli ostacoli. Tra questi, il Comitato ha annoverato la presenza, di cui alla legge n. 352 del 1970, della previsione dell'obbligo per i promotori di fare autenticare la sottoscrizione da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, senza però garantire loro la disponibilità di quegli stessi pubblici ufficiali, le inadempienze di molti comuni circa gli obblighi degli stessi in relazione alla raccolta e autenticazione delle firme, nonché l'assenza di un'adeguata pubblica informazione sulla campagna referendaria;

   il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite aveva individuato nella fine di maggio 2020 il termine per l'Italia entro cui prendere misure per evitare il ripetersi di violazioni simili;

   anche nell'ambito delle campagne di raccolta firme relative alle proposte di referendum depositate presso l'Ufficio centrale della Corte di cassazione nel 2021, i promotori hanno lamentato ritardi e inadempienze dei comuni, i quali, in taluni casi, non hanno provveduto a fornire i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari delle proposte di referendum entro i termini di cui all'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021; in tale contesto, sarà particolarmente importante l'integrazione tra la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 con la piattaforma dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che renderebbe non più necessaria la fase di verifica di iscrizione nelle liste elettorali, da parte dei comuni, dei sottoscrittori dei referendum, i cui elenchi sono inviati dal comitato promotore;

   come riportato dalla lettera del 24 gennaio 2022 a prima firma di Mario Staderini indirizzata ai destinatari presente interpellanza, desta preoccupazione quanto riferito dal Governo nella memoria depositata al Comitato diritti umani dell'Onu sul caso Staderini/De Lucia versus Italy, dove si descrivono caratteristiche che avrà la piattaforma; in tale sede si afferma che la piattaforma pubblica non sarà universale, limitando l'accesso solo a cittadini che hanno identità digitale (Spid), che sono, ad oggi, 27 milioni su 50 milioni circa di cittadini maggiorenni, tra cui anche gli stranieri residenti ed altri soggetti che non possono firmare referendum; paradossalmente, questo costituirebbe un passo indietro rispetto alle piattaforme privatamente organizzate dai promotori, cui possono accedere anche coloro che non hanno una identità digitale, pagando un costo per un servizio di identificazione tramite operatore (TrustPro); inoltre, da quanto scritto nella memoria del Governo, la piattaforma pubblica limiterebbe irragionevolmente l'accesso ai soli possessori di identità digitale anche solo per conoscere l'elenco dei referendum su cui sono in corso le campagne della raccolta firme;

   non sono note, infine, le altre caratteristiche su cui sarà progettata la piattaforma del Governo, che saranno fondamentali per assicurare il pieno esercizio del diritto a promuovere referendum, considerato che quando entrerà in funzione saranno vietate le raccolte su piattaforme private –:

   quali siano le ragioni della mancata adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 343, entro il termine stabilito del 31 gennaio 2021 ed entro quale data sarà adottato e conseguentemente messa online la piattaforma;

   entro quando avverrà l'integrazione della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020 con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

   se la piattaforma avrà caratteristiche di universalità di accesso;

   se consentirà ai sottoscrittori di un referendum di dare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei comitati promotori e di effettuare donazioni agli stessi per le spese complessive della campagna, caratteristica oggi possibile nelle piattaforme private;

   se saranno presentabili proposte «a pacchetto», ovvero più iniziative referendarie riconducibili a una proposta sistematica in un determinato settore o ad una unitarietà di indirizzo politico;

   se si intenda avviare un confronto con esperti sul tema, inclusi i firmatari della lettera citata in premessa.
(2-01431) «Magi, Schullian».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

referendum

maggiore eta' civile