ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01410

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 632 del 25/01/2022
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/01/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 25/01/2022
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 25/01/2022
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 25/01/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 25/01/2022
Stato iter:
04/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2022
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2022
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 04/03/2022
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2022

SVOLTO IL 04/03/2022

CONCLUSO IL 04/03/2022

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01410
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo presentato
Martedì 25 gennaio 2022
modificato
Venerdì 4 marzo 2022, seduta n. 651

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   la peste suina africana (Psa) è una malattia infettiva del suino, causata da un virus della famiglia Asfarviridae, genere Asfivirus, che ha fatto la sua prima comparsa in Sardegna nel 1978, per cui fin dal 1982, la Regione Sardegna si è vista impegnata nell'attuazione di misure e protocolli volti all'eradicazione della medesima malattia, al fine di salvaguardare un comparto fondamentale per l'intero sistema economico dell'isola;

   la suindicata malattia è ormai presente in diversi Paesi dell'Unione europea, quali Romania, Germania, Ungheria, Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia, al punto che le istituzioni europee – pur non costituendo la medesima un rischio per l'uomo e con il dichiarato fine di salvaguardare gli scambi commerciali – hanno ritenuto necessario vietare la commercializzazione, verso altri Paesi membri e Stati terzi, dei prodotti di origine suina provenienti dagli Stati in cui sarebbe stata riscontrata la presenza di focolai;

   nei primi giorni del 2022 in Italia, a seguito del riscontro di focolai di peste suina africana nei cinghiali nell'ambito delle province di Alessandria, Genova e Savona, dovrebbero essere adottate, in ossequio alla decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10 gennaio 2022, alcune misure di emergenza provvisorie, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia, in attesa che l'area interessata da tali recenti focolai venga inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021, come zona soggetta a restrizioni;

   tali misure prevedono il divieto di movimentazione delle partite di suini e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, istituite ai sensi degli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale;

   in applicazione dello stesso regolamento (UE) 2021/605, il quale stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, la Regione Sardegna è inserita nell'allegato I, parte III, da tempo, come zona soggetta a restrizioni: e ciò, nonostante il fatto che il medesimo regolamento stabilisca che le restrizioni in esame debbano essere applicate per un periodo di tempo limitato;

   pur mancando, da ormai da 3 anni, nell'ambito della regione Sardegna, qualsiasi riscontro in ordine alla presenza del virus in esame, sia in ambito domestico che in quello selvatico, l'intero territorio regionale continua ad essere incluso nella parte III dell'allegato I al suddetto regolamento, con conseguente applicazione del divieto di esportazione dei prodotti in questione, senza alcuna deroga, neppure con riferimento al criterio della regionalizzazione, a differenza, invece, di quanto sta accadendo attualmente nella restante parte del territorio italiano e negli altri Paesi europei;

   tale limitazione incide gravemente sull'attività economica delle oltre 8.000 aziende suinicole accreditate, presenti nel territorio regionale, non interessate dal virus ed espressamente certificate secondo le regole della biosicurezza, mentre, quantomeno l'applicazione del principio testé indicato consentirebbe in via preliminare l'apertura all'export dei prodotti provenienti dalla parte del territorio regionale esclusa dalle restrizioni;

   tali limitazioni appaiono assolutamente incomprensibili, anche a fronte della positiva valutazione intervenuta per il tramite del Ministro della salute pro tempore, il quale ha più volte espresso apprezzamento per il lavoro di contrasto all'epidemia svolto nell'isola, garantendo, altresì, a suo tempo, la possibilità di rimuovere il blocco dell'export delle carni suine già a decorrere dall'autunno 2019;

   il Commissario europeo alla salute Stella Kyriakides, in risposta ad una interrogazione del gruppo ECR dei Conservatori europei, il 20 ottobre 2020, pure in presenza degli esiti della missione conoscitiva effettuata dalla stessa Commissione europea nel giugno 2019, ha dichiarato che l'Unione avrebbe potuto prendere in considerazione una revisione delle misure di regionalizzazione, anche al fine di allentare le restrizioni attualmente applicate alla Sardegna, peraltro, soltanto a seguito del positivo esito di una nuova missione di audit, finalizzata a valutare gli ulteriori progressi raggiunti delle autorità veterinarie locali;

   dalla citata, ultima missione conoscitiva del 2019, è emerso che la Regione Sardegna – con la competente Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina, il Coordinamento dei servizi veterinari Ats, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, il Corpo forestale della Regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, le Amministrazioni comunali, ma soprattutto gli allevatori e le associazioni di categoria – ha raggiunto risultati encomiabili, in particolare avuto riguardo alle residue sacche di allevamenti illegali allo stato brado –:

   quali opportune iniziative intendano adottare per un adeguato e tempestivo intervento presso le competenti autorità comunitarie, al fine di chiedere la riclassificazione della Regione Sardegna, nella parte II dell'allegato I del regolamento (UE)2021/605, consentendo, così, finalmente, agli allevamenti in regola e certificati di esportare ovunque i propri prodotti.
(2-01410) «Deidda, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

suino

prodotto agricolo

prodotto animale