ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01321

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 559 del 07/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/09/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 07/09/2021
Stato iter:
10/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/09/2021
Resoconto FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 10/09/2021
Resoconto FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2021

SVOLTO IL 10/09/2021

CONCLUSO IL 10/09/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01321
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo presentato
Martedì 7 settembre 2021
modificato
Venerdì 10 settembre 2021, seduta n. 562

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   il 14 giugno 2021 è stato emanato il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell'Unione europea) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19;
   il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 1, ha stabilito che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione degli agenti virali da Covid-19 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
   il citato decreto all'articolo 3 ha disciplinato ulteriormente l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;
   con ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021, è stata modificata la disciplina degli ingressi in Italia dai Paesi esteri, a decorrere dal 31 luglio e fino al 30 agosto 2021. In particolare, l'ordinanza dispone che non vi sono limiti né obblighi di dichiarazione per gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano e che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità dei citati Paesi a seguito di una vaccinazione anti Sars-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane. L'ordinanza, inoltre, modifica le regole di ingresso per le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti, in uno o più dei paesi di cui all'Elenco C e D dell'Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
   con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 sull'equipollenza delle certificazioni rilasciate dagli Stati terzi sono stati identificati i requisiti che devono riportare le certificazioni vaccinali e di guarigione emesse in altri Stati per potere essere valide in Italia; tali certificazioni hanno la stessa validità del green pass italiano, ma sono riconosciute solo per i quattro vaccini autorizzati dall'Ema. I Paesi per cui è riconosciuta la stessa validità sono quelli dell'area Schengen, Stati Uniti, Giappone, Israele, Canada, Irlanda del Nord e Gran Bretagna;
   con ordinanza del Ministero della salute del 28 agosto 2021 sono state prorogate fino al 25 ottobre 2021 le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, limitatamente all'articolo 1, come integrata dall'ordinanza 6 maggio 2021, dell'ordinanza 14 maggio 2021 e dell'ordinanza 29 luglio 2021. Sono state, inoltre aggiornate le prescrizioni relative alle modalità di ingresso in Italia per le persone che hanno soggiornato o transitato nei Paesi contenuti nel già citato Elenco D, nonché in India, Bangladesh o Sri Lanka;
   numerosi cittadini italiani residenti all'estero e in possesso dei requisiti per richiedere la validazione in Italia delle vaccinazioni ricevute stanno riscontrando ancora diverse difficoltà nell'ottenere il green pass. Non essendo stata percorsa la strada di attribuire ai consolati italiani il ruolo di mettere in regola i vaccinati all'estero, i nostri connazionali devono rivolgersi all'Asl territoriale di competenza che provvede alla registrazione della vaccinazione – o dell'avvenuta guarigione – sul fascicolo sanitario, prima che possa essere generato il cosiddetto Authcode, che consente di stampare la certificazione verde Covid-19. Secondo quanto a conoscenza degli interpellanti, ancora elevati sono gli intoppi burocratici fra Ministero ed alcune aziende sanitarie regionali, tali da generare ritardi ben oltre il tollerabile tra il momento della consegna della documentazione e l'effettivo rilascio del green pass;
   altre criticità sono state segnalate dai cittadini che sono stati sottoposti ad immunizzazione con il preparato Covishield inoculato in India (e diffuso in India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh) o AstraZeneca in Australia e che non sono riusciti ad ottenere la certificazione verde Covid-19. Si tratta di vaccini AstraZeneca in tutto e per tutto, ma non chiamandosi Vaxzevria non compaiono nell'elenco approvato dall'Ema e nell'ordinanza ministeriale. Stante quanto riportato da organi di stampa, la Commissione europea, investita dal problema evidenziato da diversi Paesi, ha ricordato che, pur avendo l'Unione europea approvato un elenco contenente i soli vaccini riconosciuti dall'Ema, gli Stati membri possono decidere autonomamente se accettare anche vaccini approvati nell’Emergency Use Listing dell'organizzazione mondiale della sanità, come è il caso del Covishield. Di tale facoltà, ad ora, hanno fatto ricorso quindici Paesi membri dell'Unione;
   vengono inoltre segnalate criticità per l'ottenimento del green pass da parte di quegli italiani che hanno ottenuto la prima dose vaccinale all'estero, pur prevedendo la circolare ministeriale il rilascio dei green pass anche in tale circostanza;
   restano ancora esclusi dalla possibilità di ottenere il green pass numerosi cittadini italiani residenti in numerosi altri Paesi extra Unione europea in cui abbiano ricevuto la somministrazione dei vaccini approvati dall'Ema o nei quali le immunizzazioni siano state effettuate con vaccini tipo SputnikV e Sinovac non ancora riconosciuti dalle nostre autorità responsabili della farmacovigilanza. Per molti di loro, quindi, anche le nuove disposizioni non risolvono il problema dell'equiparazione al green pass delle certificazioni attestanti la loro vaccinazione, totale o parziale –:
   quali iniziative intenda porre in essere per minimizzare le criticità illustrate premessa;
   quali interlocuzioni siano in atto con le autorità sanitarie e governative dei Paesi extra-Unione europea in cui risiedono connazionali iscritti all'Aire, al fine di ampliare l'elenco degli Stati di cui l'Italia riconosce l'equipollenza delle certificazioni vaccinali con il nostro green pass e quali iniziative intenda mettere in atto per colmare il vuoto normativo che ancora resta per i molti casi di cittadini italiani residenti all'estero vaccinati – anche parzialmente – con preparati ad oggi non riconosciuti dall'Unione europea ma che – in ogni caso – hanno sviluppato una risposta anticorpale facilmente identificabile attraverso test sierologici e che, stanti le attuali conoscenze, non possono sottoporsi ad ulteriore ciclo vaccinale con altro prodotto.
(2-01321) «Fitzgerald Nissoli, D'Attis».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

cittadino straniero

libera circolazione delle persone