ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01204

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 499 del 03/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 03/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 03/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/05/2021
Stato iter:
07/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/05/2021
Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
 
RISPOSTA GOVERNO 07/05/2021
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 07/05/2021
Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/05/2021

SVOLTO IL 07/05/2021

CONCLUSO IL 07/05/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01204
presentato da
SAPIA Francesco
testo presentato
Lunedì 3 maggio 2021
modificato
Venerdì 7 maggio 2021, seduta n. 503

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio dei ministri, con deliberazione adottata in data 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, in ragione della pandemia da Sars-CoV-2, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
   con successivi provvedimenti del Consiglio dei ministri è stato prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, in ragione della persistenza delle condizioni di rischio epidemiologico, comportanti l'adozione delle misure di contenimento suggerite dal Comitato tecnico-scientifico e dagli organi del Ministero della salute;
   ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, nella novella recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in caso di profilassi internazionale si configura l'esercizio della esclusiva potestà legislativa statale;
   ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con ordinanze di Protezione civile, da adottarsi anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
   ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 1 del 2008, il capo del dipartimento della Protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui allo stesso articolo si avvale dei soggetti attuatori, individuati, di norma, tra i soggetti pubblici, i quali ultimi possono nominare i delegati del soggetto attuatore;
   ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 27 e 44-ter del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono istituite le contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, da porre in essere a cura del capo del Dipartimento della protezione civile o dei soggetti attuatori, opportunamente delegati;
   anche nelle regioni soggette al commissariamento per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari la funzione di soggetto attuatore è demandata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, che provvede all'individuazione e alla nomina dei delegati del soggetto attuatore, restando precluso agli ordinari organi di gestione della regione (giunta regionale; presidente della giunta regionale) ogni potere d'intervento in materia, per tutta la durata della gestione commissariale;
   accanto alle misure di profilassi e di contenimento dei contagi, il Governo, d'intesa con gli organismi facenti capo alla Commissione esecutiva dell'Unione europea, nell'intento di pervenire alla mitigazione e alla sterilizzazione dell'epidemia da Sars-CoV-2 – cosiddetta immunità di gregge –, ha dato luogo ad un programma vaccinale, previa conclusione, a livello comunitario, dei contratti di fornitura con alcune società multinazionali, quali Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson;
   le iniziali discrasie, verificatesi in capo ad alcune ditte produttrici del vaccino anti Covid-19, hanno comportato l'avvio da parte della Commissione europea, il 23 aprile 2021, di un'azione giuridica nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 Stati membri, per far rispettare il contratto di fornitura dei vaccini visto il grave pregiudizio nell'attuazione del cronoprogramma vaccinale;
   la non completa pubblicità dei contratti di fornitura, dovuta anche all'esigenza di concludere rapidamente i contratti di fornitura delle partite vaccinali, ha evidenziato sia nell'opinione pubblica, sia nel Parlamento italiano – organo di garanzia e tutela – la necessità ineludibile di una informazione corretta e costante;
   nel superiore interesse della collettività nazionale e per le finalità di cui agli articoli 32 e 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, bisogna vigilare, a cura del Governo nazionale e del Parlamento, sul rispetto dei tempi di consegna delle partite vaccinali contrattualizzate, al fine di salvaguardare la salute individuale e collettiva dei cittadini italiani, che va comunque sottratta ai negativi risvolti di natura commerciale;
   la recente attivazione della piattaforma di « prenotazioni.vaccinocovid.gov.it» ha palesato gravi falle organizzative, a livello regionale, ingenerando disorientamento e confusione in ampi strati della popolazione, con evidenti gestioni non univoche nelle procedure;
   si rende indispensabile, in via collaterale, attese le disomogeneità di recente rilevate, a livello delle varie regioni, in ordine agli aspetti organizzativi ed operativi connessi alla campagna vaccinale, procedere all'attuazione univoca, su tutto il territorio nazionale, della ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021, emanata dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, ribadendo, ove i casi lo richiedano, la necessità di emanazione di ulteriori direttive «a precisazione», nel rispetto, pieno ed assoluto, della esclusiva competenza legislativa statale in materia e del contestuale obbligo, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del principio costituzionale della leale collaborazione –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga necessario assumere iniziative atte ad uniformare l'azione del Governo ai princìpi costituzionali e legislativi sopra richiamati, al fine di tutelare i superiori interessi della collettività.
(2-01204) «Sapia, Schullian».