ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01128

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 465 del 09/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 09/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 09/03/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/03/2021
Stato iter:
12/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/03/2021
Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
 
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2021
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/03/2021
Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/03/2021

SVOLTO IL 12/03/2021

CONCLUSO IL 12/03/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01128
presentato da
SAPIA Francesco
testo presentato
Martedì 9 marzo 2021
modificato
Venerdì 12 marzo 2021, seduta n. 468

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   con la deliberazione della giunta regionale del 29 giugno 2020, n. 161, il dottor Francesco Bevere è stato nominato nuovo dirigente generale del dipartimento tutela della salute della regione Calabria;
   l'atto di conferimento dell'incarico evidenzierebbe, secondo gli interpellanti, un profilo di illegittimità, riconducibile all'eccesso di potere posto in essere dalla giunta regionale, alla quale resta precluso, in regime di commissariamento per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, l'esercizio del potere di nomina degli organi gestionali degli enti del servizio sanitario regionale e del dipartimento tutela della salute;
   la regione Calabria, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, già assoggettata alla disciplina del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 e della deliberazione della giunta regionale n. 97 del 12 febbraio 2010, è stata sottoposta all'istituto del commissariamento, ai sensi del predetto articolo 120, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla novella legislativa recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del citato articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 2, commi 80, 83, 84, 84-bis, 88, 88-bis, 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni;
   detto commissariamento prevede l'interruzione temporanea degli ordinari poteri gestionali delle regioni (giunta regionale; presidente della giunta regionale) in materia sanitaria, previsti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il trasferimento, in capo al commissario ad acta, di tutti i poteri di natura normativa, amministrativa, organizzativa e gestionale, i quali, per tutta la durata del regime commissariale, sono posti al riparo da ogni interferenza degli ordinari organi di gestione delle regioni, ai sensi dello stesso articolo 120, comma 2, della Costituzione, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009 e delle sentenze della Corte costituzionale, n. 14/2017 e n. 199/2018, fatta eccezione, in ogni caso, per le prerogative di natura legislativa di secondo livello, riservate ai consigli regionali dall'articolo 121 della Costituzione;
   l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Governo un fondamentale potere sostitutivo nei riguardi degli organi degli enti territoriali, per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali di governo, nonché per la salvaguardia dell'unità giuridica della Repubblica;
   a conferma delle disposizioni che disciplinano l'istituto normativo del commissariamento sono intervenute le sentenze del Consiglio di Stato – sezione terza – n. 2151/2015 e n. 4059/2016, in ragione delle quali alle regioni «resta precluso, in via temporanea, l'esercizio delle funzioni amministrative delle procedure attinenti alle competenze sanitarie», le quali sono assegnate, in via sostitutiva, al Commissario;
   la fonte normativa di attuazione di quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, è data oltre che dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, anche dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007 e dall'articolo 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009, che recita testualmente: «(...) decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente», intendendosi, nel contesto, ad avviso degli interpellanti, anche il dirigente generale del dipartimento tutela della salute e applicandosi, nella fattispecie, il principio giuridico del « simul stabunt, simul cadent»;
   oltretutto, in qualità di dirigente generale, il dottor Francesco Bevere – di cui si è occupata la trasmissione televisiva «Non è l'Arena», a proposito dell'acquisto di nuovi arredi negli uffici regionali – ha voluto il proprio segretario al di fuori dell'organico regionale, con costi aggiuntivi a carico dei contribuenti, e ha costituito, con proprio decreto, n. 11226 del 3 novembre 2020, un comitato tecnico-scientifico che, secondo gli interpellanti, si è rivelato inutile ed improduttivo, leggendo i relativi verbali di attività pubblicati sul portale web della regione Calabria;
   il dipartimento predetto versa, nella pandemia in atto, in condizione di grave difficoltà organizzativa ed in carenza di dotazione organica, soprattutto nel settore autorizzazioni e accreditamenti, come si evince dalla ormai nota vicenda del Sant'Anna Hospital di Catanzaro, che peraltro, in sede giudiziaria, ad avviso degli interpellanti, rischia di determinare un pesante esborso della regione a favore della stessa clinica, mentre analogo pericolo si prospetta per pratiche pendenti presso lo stesso dipartimento, riguardanti altre strutture private –:
   se non ritengano urgente, sulla scorta di quanto riportato in premessa, verificare la situazione riassunta anche per il tramite di ispettori ministeriali e adottare le iniziative di competenza in via consequenziale.
(2-01128) «Sapia, Schullian».