ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00552

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 601 del 23/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CATTANEO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
CORTELAZZO PIERGIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
FASANO VINCENZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
FERRAIOLI MARZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
LABRIOLA VINCENZA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
CASINO MICHELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/11/2021
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
TORROMINO SERGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021
VALENTINI VALENTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/11/2021


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IL 24/11/2021

Atto Camera

Mozione 1-00552
presentato da
CATTANEO Alessandro
testo presentato
Martedì 23 novembre 2021
modificato
Mercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), all'articolo 119, ha introdotto il «superbonus», ossia una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

    l'articolo 121 del medesimo «decreto rilancio» dà inoltre la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

    il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, è certamente uno strumento potente e decisivo per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese, con effetti positivi anche sulla riduzione del consumo del suolo;

    il «superbonus», così come le altre detrazioni fiscali previste per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica (che esistono rispettivamente dal 1998 e dal 2007), non solo rappresentano una grande opportunità per decarbonizzare le città, ridurre i livelli di inquinamento urbano, produrre posti di lavoro e accrescere la sicurezza, la qualità e il valore degli immobili, ma sono anche in grado di rimettere in moto l'intera filiera delle costruzioni, settore che rappresenta il traino più importante per la ripresa dell'intera economia;

    i dati dell'Enea al 31 ottobre 2021, riportati nel suo rapporto dati «Superbonus 110 per cento», indicano che a quella data erano in corso 57.664 interventi edilizi incentivati, per circa 9,7 miliardi di euro di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 10,7 miliardi di euro. Risultano 8.356 i lavori condominiali avviati che rappresentano il 49,2 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono risultati pari rispettivamente al 31,4 per cento e al 19,4 per cento del totale degli investimenti;

    secondo, le stime del centro studi di Confindustria, il solo «superbonus» è in grado di attivare in due anni 18,5 miliardi di euro di spese, con un impatto positivo sul prodotto interno lordo pari a circa l'1 per cento;

    secondo i dati forniti dal centro studi Cni (Consiglio nazionale ingegneri), a settembre 2021, gli impegni di spesa per interventi con «super-ecobonus» hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di euro di lavori già conclusi). Si stima che questi impegni abbiano attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120.000 posti di lavoro;

    sempre secondo il Cni, al fine di valutare se questa spesa sia sostenibile nel medio-lungo periodo, bisogna considerare che, se il disavanzo netto per lo Stato attivato dal «superbonus 110 per cento» viene stimato in oltre 6 miliardi di euro per il 2021, tuttavia, questa cifra sarebbe più che compensata dalla formazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi di euro, senza contare l'effetto virtuoso sul processo di rigenerazione del patrimonio edilizio con benefici sociali rilevanti;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza sottolinea che «gli investimenti consentiranno la ristrutturazione di circa 50.000 edifici/anno a regime, per una superficie totale superficie totale di 20 milioni di metri quadri all'anno. Il risparmio energetico previsto permetterà di raggiungere circa 291,0 Ktep/anno, ovvero 0,93 MtonCO2/anno», e ancora evidenzia come sia necessario «rafforzare l'efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (ad esempio scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati, come già avviato dall'attuale misura “superbonus”»;

    dopo un anno e mezzo dall'introduzione del «superbonus», le norme che lo regolamentano sono state più volte modificate e aggiornate, consentendo in parte di migliorarne la portata, benché permangano diverse criticità sotto l'aspetto della semplificazione delle procedure, dell'orizzonte temporale di vigenza del beneficio fiscale, della platea dei soggetti beneficiari ancora limitata. Va peraltro sottolineato che la procedura per poter beneficiare del «superbonus» presenta un elevato livello di complessità, tanto che molte imprese si stanno organizzando per cercare collaborazioni con altri soggetti, in primo luogo studi professionali ma anche con altre imprese del settore;

    con riguardo al «superbonus», le norme che si sono via via succedute in questo anno e mezzo, hanno consentito, tra l'altro: di prorogarne la scadenza; di estendere alle onlus la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili, quali ospedali, case di cura, conventi e altro; di estenderlo anche le associazioni e società sportive dilettantistiche per i soli lavori dedicati agli spogliatoi; di introdurre alcune semplificazioni tra le quali la previsione in base alla quale attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo); di prevedere che in caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della comunicazione di inizio lavori asseverata presentata e che le violazioni meramente formali non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali; di aumentare i benefici per gli immobili dei comuni dei territori colpiti da eventi sismici; di prevedere il «superbonus» anche per gli interventi trainati quali quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, quali ascensori e montacarichi, e per la realizzazione di ogni strumento che favorisce la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap, anche laddove effettuati in favore di persone di età maggiore di sessantacinque anni;

    diversi aspetti attuativi delle norme che regolamentano il «superbonus» sono ancora poco chiari e poco definiti nella loro portata e questo impone l'emanazione di una gran quantità di «Faq», circolari interpretative, guide e provvedimenti da parte delle Agenzie delle entrate e del Ministero volte a fornire chiarimenti e risposte alle imprese, agli operatori e ai tecnici che devono essere messi in condizione di avviare i cantieri. Ciò fa sì che i termini e l'orizzonte temporale di validità del «superbonus» risultino obiettivamente ridotti anche per gli interventi sugli immobili monofamiliari, vista la complessità della normativa, sottoposta, come si è visto, a numerose modifiche con modalità e regole sempre diverse, che gli operatori devono inseguire per essere o rimanere costantemente aggiornati;

    da ultimo, il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» (cosiddetto «decreto anti-frode»), ha nuovamente apportato importanti modifiche all'attuale normativa;

    il disegno di legge di bilancio per il 2022, che ha in questi giorni iniziato il suo iter al Senato della Repubblica, ha quindi previsto ulteriori modifiche alla disciplina del «superbonus» e introdotto alcune proroghe differenziate relative alle diverse detrazioni fiscali in materia edilizia, che rischiano di trasformarsi in una sorta di «percorso a ostacoli» e di rendere più difficoltosa la fruizione del 110 per cento da parte dei cittadini, in quanto vengono introdotte nuove e ulteriori condizioni e limiti, anche di reddito, per poter beneficiare della detrazione. Tra queste:

     a) per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari il «superbonus» rimane al 110 per cento solo fino al 31 dicembre 2023, per poi ridursi al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025;

     b) per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche si introduce una doppia scadenza per il «superbonus»: il 30 giugno 2022 oppure il 31 dicembre 2022 a seconda se sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata entro il 30 settembre 2021 o meno;

     c) un'ulteriore condizione posta per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari adibite ad abitazione principale è quella del possesso di un reddito Isee inferiore a 25 mila euro annui. Anche in questo caso l'agevolazione fiscale spetta fino al 31 dicembre 2022;

     d) lo sconto in fattura o la cessione del credito varrà fino al 2024 per le detrazioni per gli interventi in materia edilizia ed energetica e fino al 2025 per il «superbonus»,

impegna il Governo:

1) al fine di garantire la sicurezza e la qualità dei lavori realizzati, ad adottare iniziative per prevedere l'obbligo di affidare i lavori che beneficiano del «superbonus» e delle altre detrazioni edilizie a imprese qualificate, analogamente a quanto previsto per i lavori privati di ricostruzione, con contributi pubblici, delle aree terremotate del Centro Italia;

2) ad adottare iniziative per estendere il «superbonus» agli interventi effettuati su strutture e impianti sportivi, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e non solo a quelli destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, come attualmente previsto dalle norme vigenti;

3) ad adottare iniziative per prevedere che la detrazione del 110 per cento si applichi anche alle imprese individuali e società titolari di residenze sanitarie assistenziali che svolgono attività socio-sanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle regioni;

4) ad adottare iniziative per estendere la platea dei soggetti che possono fruire dell'«ecobonus» e del «sismabonus» al 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, visto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto produttivo e sull'intera collettività;

5) ad adottare iniziative per prevedere per le cosiddette abitazioni unifamiliari una proroga generalizzata del «superbonus» sino al 31 dicembre 2022, quantomeno nel caso in cui al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60 per cento dei lavori, escludendo ulteriori limitazioni e condizioni di accesso al beneficio fiscale quali una soglia minima di Isee nel caso di abitazioni principali o il rilascio del provvedimento abilitativo dei lavori al 30 settembre 2021;

6) a chiarire che sono da prorogare non solo gli interventi trainanti, ma anche quelli trainati da realizzare all'interno delle singole unità abitative dei condomini per i quali, invece, il termine d'applicazione rimane fissato al 30 giugno 2022;

7) ad adottare iniziative per estendere alle onlus, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale i termini del «superbonus al 110 per cento» oggi fissati per gli Istituti autonomi case popolari, prevedendone quindi l'applicazione sino al 30 giugno 2023, o al 31 dicembre 2023, qualora al 30 giugno 2023 sia realizzato almeno il 60 per cento dei lavori agevolati;

8) ad attivare le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché nell'ambito del contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche volte a contrastare giustamente gli abusi e le illegalità nella fruizione dei benefici fiscali con specifico riguardo al settore delle costruzioni, non si introducano ulteriori inutili aggravi burocratici e costi per i cittadini, le imprese e tutto l'indotto, affinché dette misure di contrasto non si applichino agli interventi edilizi già avviati, al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione dei lavori in corso e conseguenze negative sui flussi finanziari delle imprese;

9) ad adottare iniziative per prorogare per un triennio la disposizione introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 34 del 2019, che prevede, sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'imposta di registro e delle ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni si provveda all'ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati;

10) ad adottare iniziative per prevedere il mantenimento della detrazione del 90 per cento per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici (cosiddetto bonus facciate).
(1-00552) (Nuova formulazione) «Cattaneo, Barelli, Cortelazzo, Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Fasano, Ferraioli, Labriola, Mandelli, Mazzetti, Casino, Pella, Polidori, Prestigiacomo, Rosso, Paolo Russo, Torromino, Valentini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

abitazione individuale

lotta contro la criminalita'

conseguenza economica