ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00509

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 561 del 09/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: MANZO TERESA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2021
FARO MARIALUISA MOVIMENTO 5 STELLE 23/09/2021


Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/09/2021

Atto Camera

Mozione 1-00509
presentato da
MANZO Teresa
testo presentato
Giovedì 9 settembre 2021
modificato
Giovedì 23 settembre 2021, seduta n. 570

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, definisce i lavoratori impiegati nelle attività stagionali come quelli che vengono assunti per svolgere una delle attività che sono individuate, rispettivamente:

     a) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; oppure

     b) dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali (Ispettorato nazionale del lavoro, nota 10 marzo 2021, n. 413);

    il suddetto decreto fino ad oggi, non è mai stato emanato; di conseguenza, continuano a trovare applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, emanato in esecuzione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1962, abrogata nel 2001;

    il succitato decreto del Presidente della Repubblica contiene, prevalentemente, attività riferite al settore agricolo o industriale ad esso correlato (ad esempio, raccolta, cernita, spedizione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei relativi imballaggi), molte delle quali, oggi, sono desuete;

    fortunatamente, nel corso degli anni, è intervenuta la contrattazione collettiva ad individuare nuove attività definite «stagionali» rispetto alle quali è possibile giungere alla stipula di contratti che hanno, sotto l'aspetto normativo, una disciplina, sostanzialmente, parallela a quella degli ordinari contratti a termine;

    è necessario precisare che il termine «stagionalità» non può che far riferimento ad attività che si ripetono annualmente e che, in determinati periodi, comportano un incremento delle stesse;

    basti pensare agli accordi nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali (ex articolo 17 della legge n. 84 del 1994) nel commercio ove secondo la previsione dell'articolo 66-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti, a livello territoriale, sono state definite come stagionali alcune attività ripetitive negli anni che comportano incrementi significativi, o anche nel settore della ristorazione;

    ovviamente, si tratta di accordi, raggiunti ben prima che si diffondesse la crisi economica, determinata dalla pandemica;

    la durata della «stagionalità» si giustifica se il periodo complessivo previsto non supera gli otto mesi (come nel contratto del settore alimentare, con riferimento a picchi ripetuti nel corso dell'anno) o poco più; non si giustifica se il periodo complessivo va oltre, tenuto conto anche del periodo di ferie che gli interessati maturano. C'è il rischio, fondato, che l'attività venga definita dal giudice, in caso di controversie, come attività lavorativa «normale», con tutte le conseguenze del caso;

    i lavoratori con contratto a tempo determinato stagionale possano essere assunti anche con contratto a termine di tipo ordinario e viceversa;

    con nota n. 413 del 10 marzo 2021, l'ispettorato nazionale del lavoro (Inl), rispondendo a sollecitazioni provenienti da più parti, si è espresso fornendo alcune delucidazioni amministrative, rese note attraverso un parere «concertato» con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    la suddetta nota sottolinea come le norme sullo «stop and go», dieci o venti giorni (di calendario) a seconda che il precedente contratto abbia avuto, rispettivamente, una durata fino a sei mesi o superiore, non trovino applicazione nei contratti a termine previsti sia in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963 che nelle ipotesi previste della contrattazione collettiva, per la cui definizione occorre riferirsi all'articolo 51 del decreto legislativo n. 80 del 2015 il quale considera quale fonte di diritto sull'argomento sia gli accordi nazionali, che quelli territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle «loro» rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;

    tale nota specifica inoltre che la cosiddetta «stagionalità» è applicabile anche:

     a) alle eccezioni relative alla durata massima di ventiquattro mesi: i contratti per attività stagionali (anche in somministrazione) se pur ripetuti nel corso degli anni non sono sottoposti a tale limite temporale (articolo 19, comma 2);

     b) alla normativa sulle proroghe ed i rinnovi, nel senso che tali tipologie riferite alla stagionalità possono essere prorogate o rinnovate anche in assenza delle causali (articolo 21, comma 01);

     c) alla normativa sul numero complessivo dei contratti stipulabili: l'articolo 23, comma 2, esclude i contratti stagionali dal numero complessivo dei contratti a termine stipulabili nell'anno (20 per cento rispetto ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, o percentuale diversa stabilita dalla contrattazione collettiva);

     d) ai lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche ex decreto legislativo n. 367 del 1996 ed ex lege n. 310 del 2003 assunti, a pena di nullità in forma scritta, impiegati in attività stagionali individuate ex articolo 21, comma 2: la norma dalla quale sono esclusi riguarda la previsione dell'articolo 29, comma 3-bis relativa ai lavoratori assunti con contratti a termine, per un massimo di quarantotto mesi, con una norma specifica seguita ad una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia emessa dalla Corte di giustizia europea;

    l'Inl, in relazione alla stagionalità individuata dalla contrattazione collettiva, come aggiuntiva rispetto a quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, richiama gli orientamenti espressi in tal senso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli interpelli n. 15/2016 e n. 6/2019;

    con riferimento all'esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 92 del 2012, per le fattispecie di lavoro stagionale è prevista nei seguenti casi:

     a) per i lavoratori assunti a termine per le attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

     b) limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a termine per attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

    tuttavia, dopo le modifiche che sono state introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'Inps ha precisato che:

     1) ai contratti a termine, stipulati dal 1° gennaio 2020, per le attività stagionali «definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative» non si applica il contributo addizionale NASpI né l'incremento previsto per ciascun rinnovo;

     2) la norma cristallizza le attività stagionali che danno luogo all'applicazione dell'esonero contributivo in esame, considerando a tale fine solo quelle contenute negli avvisi comuni e nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni abilitate;

     3) ai soli fini della determinazione dell'ambito di applicazione dell'esclusione dal versamento del contributo, l'esonero si riferisce anche ai contratti a termine – sottoscritti dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali – stipulati in forza di contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, dopo il 31 dicembre 2011, se tali rinnovi contrattuali contengano (tempo per tempo senza soluzione di continuità) espresso riferimento alle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali, e fermo restando che l'esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

     4) l'obbligo contributivo permane, invece, anche per i periodi di vigenza del contratto successivi al 1° gennaio 2020, per i contratti stagionali che, pur afferenti alle fattispecie richiamate dall'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2020: in caso di contratto stagionale stipulato prima del 1° gennaio 2020, l'esonero contributivo si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti dopo tale data (Inps, circolare 4 agosto 2020, n. 91);

    l'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015 consente alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato per cicli stagionali, unicamente, nel settore turistico alberghiero (ove, da anni, è stata disciplinata la materia). In tale settore la stagionalità è possibile anche per il cosiddetto apprendistato di primo livello, disciplinato dall'articolo 43 del medesimo decreto, che, al comma 8, lo consente nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano a condizione che sia stato definito un sistema di alternanza scuola-lavoro;

    la possibilità di accomunare i contratti a termine «stagionali» con quelli a tempo determinato «normali», è prevista solo ai fini del calcolo dell'aliquota per il collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, in relazione ai limiti dimensionali dell'impresa, in tal caso, gli assunti a tempo determinato si computano se la durata del loro rapporto supera i 6 mesi. Ai fini della quantificazione di tale ipotesi, si sommano gli eventuali periodi lavorati in entrambe le fattispecie a termine;

    ad oggi vi sono tanti lavoratori a tempo determinato, non stagionale, esclusi da qualsiasi indennità, in quanto non rientranti nel comparto turistico o termale e quindi con un codice Ateco o un codice Uniemens non rientrante tra quelli indicati nelle circolari Inps;

    l'Ateco, codice dell'attività economica, è una scelta dell'azienda all'atto della sua costituzione;

    gli Uniemens si applicano in relazione al tipo di contratto, spesso scelto in maniera unilaterale dal datore di lavoro;

    per questi lavoratori vi è una gravosa precarietà di rapporti di lavoro: le tipologie di contratto spesso si avvicendano nell'arco di pochi mesi da un contratto a chiamata per il primo periodo di lavoro, poi prorogato come stagionale o determinato nel periodo di maggiore affluenza turistica e poi ancora a chiamata con lo scemare della stagione;

    nel 2020 si è determinata la contrazione di 444 mila posti di lavoro e dai dati della Confcommercio, riferiti al predetto anno, 390.000 avrebbero sospeso;

    la cosiddetta «stagione» fa registrare un calo del tasso di occupazione notevole, poiché l'intero comparto turistico assorbe migliaia e migliaia di lavoratori in ogni settore, non solo turistico e termale ma anche in tutto l'indotto che ruota attorno ad esso;

    ad essere penalizzati sarebbero negozi, supermercati, agenzie di noleggio, aeroporti, attività di trasporto e consegna merci e tanti altri settori;

    la categoria degli stagionali è già stata penalizzata dall'introduzione della Naspi, dalle criticità del mondo del lavoro e da un'economia al collasso, da contratti di lavoro sempre più precari che causano instabilità economica a migliaia di famiglie con conseguente contrazione dei consumi e quindi ripercussioni sulla microeconomia del territorio;

    la normativa sul sussidio di disoccupazione, senza creare opportunità di lavoro, ha privato gli stagionali dei mezzi necessari ad una vita dignitosa, contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione;

    ad oggi la situazione è ancora più critica, perché a causa della pandemia questi lavoratori sono stati i più colpiti: non lavorare implica non maturare le giornate sufficienti per la Naspi, le indennità finora elargite non utili ai fini della contribuzione figurativa, insomma una situazione gravissima per tantissime famiglie ormai allo stremo e alla disperazione;

    sarebbe necessario riconoscere questa categoria nel settore dei contratti di lavoro, in modo tale da attribuire alla categoria stessa una precisa tipologia contrattuale;

    già all'epoca dell'introduzione della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, nel 2015, l'allora Ministro Poletti aveva riconosciuto l'assenza dei lavoratori stagionali dall'elenco dei contratti di lavoro;

    sarebbe necessario altresì riconoscere i lavoratori stagionali come specifica categoria tra i contratti di lavoro;

    il riconoscimento della suddetta categoria favorirebbe la regolamentazione dei rapporti tra cittadini ed istituzioni e dei contratti, la valorizzazione di alcune professioni e ruoli, la vigilanza sugli aventi diritto al sussidio,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di:

   a) adottare il decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 81 del 2015 e individuare le attività stagionali, attraverso un aggiornamento delle stesse, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1962, abrogata nel 2001;

   b) adottare iniziative, nell'ambito dell'imminente riforma degli ammortizzatori sociali, assicurare adeguate misure di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali nei periodi di non lavoro, tenendo conto della peculiarità e specificità del lavoro stagionale;

   c) adottare iniziative per estendere i suddetti benefici anche ai lavoratori a tempo determinato, non stagionale, esclusi da qualsiasi indennità, in quanto, come sopra esplicitato, non rientranti nel comparto turistico o termale e quindi con un codice Ateco o un codice Uniemens non rientrante tra quelli indicati nelle circolari dell'Inps;

   d) adottare iniziative normative volte a introdurre una autonoma tipologia contrattuale per il lavoro e il lavoratore stagionale;

   e) adottare iniziative per introdurre specifici incentivi per le assunzioni con contratto di lavoro stagionale;

   f) adottare le opportune iniziative normative volte a dotare i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro stagionale, anche stipulando convenzioni non onerose con le associazioni di categoria con il compito di raccogliere le domande e le offerte di lavoro stagionale, fornire le relative informazioni ai lavoratori ed alle imprese che ne facciano richiesta e fornire informazioni relative ai diritti e alle tutele previsti per il lavoro stagionale;

   g) adottare iniziative per sostenere con apposite agevolazioni il lavoro stagionale, nelle isole minori a vocazione fortemente turistica, al fine di dare maggiori opportunità a tutti i lavoratori stagionali di trovare adeguati sbocchi professionali e potersi ricollocare più efficacemente;

   h) adottare iniziative per prevedere il recupero dei contributi figurativi non riconosciuti a causa della crisi economica causata dell'attuale pandemia da Covid-19;

   i) adottare le iniziative di competenza per prevedere una verifica sulla reale applicazione delle norme contrattuali (Ccnl) nonché del rispetto dei diritti dei lavoratori;

   l) adottare iniziative per prevedere, di concerto con l'Inps, una procedura per verificare d'ufficio la situazione del lavoratore stagionale sprovvisto di codice Ateco in virtù del fatto che l'Istituto di previdenza è già in possesso dei dati necessari all'espletamento della procedura;

   m) attivare una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico per favorire i percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro di tipo stagionale;

   n) adottare iniziative per garantire, supportare e finanziare forme di upskilling e formazione continua del lavoratore stagionale, nel periodo di non lavoro;

   o) adottare iniziative volte a prevedere misure per incentivare l'emersione spontanea, vantaggiosa, del lavoro nero, sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore;

   p) rafforzare le azioni di contrasto al lavoro nero e irregolare, nel settore stagionale.
(1-00509) «Manzo, Invidia, Davide Aiello, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Faro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro stagionale

contratto di lavoro

contrattazione collettiva