ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00348

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 337 del 11/05/2020
Abbinamenti
Atto 1/00346 abbinato in data 11/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELRIO GRAZIANO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2020
BOSCHI MARIA ELENA ITALIA VIVA 11/05/2020
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 11/05/2020
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/05/2020
CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 11/05/2020
DI MAIO MARCO ITALIA VIVA 11/05/2020
FORCINITI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2020


Stato iter:
19/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/05/2020
Resoconto FORCINITI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2020
Resoconto RIPANI ELISABETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto OCCHIONERO GIUSEPPINA ITALIA VIVA
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MACINA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO GOVERNO 19/05/2020
Resoconto D'INCA' FEDERICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/05/2020
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
Resoconto LUPI MAURIZIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Resoconto DI MAIO MARCO ITALIA VIVA
Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto MOLINARI RICCARDO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 19/05/2020
Resoconto D'INCA' FEDERICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/05/2020

DISCUSSIONE IL 11/05/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/05/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/05/2020

DISCUSSIONE IL 19/05/2020

ACCOLTO IL 19/05/2020

PARERE GOVERNO IL 19/05/2020

APPROVATO IL 19/05/2020

CONCLUSO IL 19/05/2020

Atto Camera

Mozione 1-00348
presentato da
CRIPPA Davide
testo presentato
Lunedì 11 maggio 2020
modificato
Martedì 19 maggio 2020, seduta n. 342

   La Camera,
   premesso che:
    la straordinaria situazione di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19 ha imposto una reazione dello Stato tempestiva e urgente per arginare la diffusione del virus e tutelare la salute e l'incolumità pubblica;
    il COVID-19, classificato come pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha messo a dura prova tutti i Paesi colpiti dalla sua diffusione, inducendoli ad adottare normative d'urgenza, che in alcuni casi – come per Polonia ed Ungheria – suscitano diffusi dubbi rispetto agli standard richiesti dalla comune appartenenza all'Unione europea, al sistema di garanzia del Consiglio d'Europa e agli standard Onu;
    la gestione di una simile emergenza ha inevitabilmente portato ad una compressione temporanea di alcune libertà fondamentali e di diritti di rango costituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla stessa Costituzione che all'articolo 16 consente alla legge di introdurre limitazioni alla libertà di circolazione «per motivi di sanità e sicurezza»;
    le riserve di legge previste nei principi della prima parte della Costituzione, rilevanti ai fini della valutazione delle misure di contenimento del virus, sono state ritenute dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, si vedano le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964, n. 26 del 1961) come riserve relative, essendo possibile intervenire con normazione secondaria per specificare le disposizioni contenute nella fonte primaria, tanto più in situazioni di emergenza che giustificano un diverso bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti;
    l'azione di contenimento ha cercato di perseguire un ragionevole bilanciamento tra principi, diritti costituzionali e libertà personali, allo scopo di garantire l'effettiva tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, così come definito dall'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei principi di massima precauzione, adeguatezza, proporzionalità, gradualità e temporaneità, adottando specifiche misure;
    la Costituzione garantisce parimenti e prioritariamente alcune libertà fondamentali, come quella personale, religiosa, di circolazione che possono essere limitate solo per un periodo ristretto di tempo e laddove strettamente necessario a tutelare altri diritti fondamentali;
    l'articolo 32 della Costituzione non solo esplicita che il diritto alla salute è un diritto «fondamentale diritto dell'individuo», ma aggiunge che esso costituisce anche «un interesse della collettività»;
    il diritto alla vita, solennemente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale, va tutelato sulla base dell'articolo 2 della Costituzione;
    le misure di contenimento adottate appaiono compatibili con la normativa internazionale recepita dal nostro Paese, in particolare con l'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede una deroga a norme in essa contenute in materia di diritti «nella stretta misura in cui la situazione lo richieda», nonché all'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in base al quale «in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale», gli Stati possono derogare ad alcune disposizioni dettate in tema di diritti fondamentali «nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga»;
    nel rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (Fra), che ha valutato le misure che gli Stati membri hanno adottato per affrontare la pandemia, si legge che agli Stati è consentito introdurre leggi di emergenza quando si verificano circostanze eccezionali, come l'urgenza di contenere un virus e di salvare vite umane, e che le condizioni per la legittimità delle limitazioni si rinvengono nella previsione di un periodo di tempo limitato e nella proporzionalità;
    alle misure adottate per contenere la diffusione del Coronavirus può essere riconosciuta una copertura di legge offerta, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato proclamato – come ha ricordato il Presidente del Consiglio dei ministri – lo Stato di emergenza nel limite della durata tassativa di sei mesi, in particolare dai decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
    il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nello stabilire che «le autorità competenti (...) sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica», ne specificava anche l'ambito di intervento;
    il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha riordinato il sistema delle fonti del diritto da impiegarsi in relazione all'emergenza, in particolare individuando in modo tassativo le misure adottabili «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità» sull'intero territorio nazionale attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché il percorso per l'adozione dei suddetti decreti e la loro durata, non superiore a trenta giorni, prorogabile non oltre il termine dello stato di emergenza;
    lo stesso decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha disciplinato anche il rapporto tra lo Stato, le regioni e gli enti locali;
    il Presidente del Consiglio dei ministri ha assicurato che l’iter che ha preceduto l'emanazione di ogni decreto è stato caratterizzato da una costante interlocuzione con le forze sociali, da quelle sindacali a quelle datoriali, e con le istituzioni religiose, anche aggiornando, in taluni casi, le misure adottate sulla base di tali confronti;
    in ossequio al principio della centralità del Parlamento nella regolamentazione delle libertà e al rapporto di dialettica costante tra Governo e Parlamento, alla base della struttura democratica del nostro Stato, nella cosiddetta «fase due» è opportuno che i provvedimenti emanati dal Governo al fine di limitare il contagio da COVID-19 vengano comunicati alle Camere preventivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con possibilità per le stesse di approvare contestualmente atti di indirizzo all'Esecutivo, e che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni al Parlamento sulle misure introdotte, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
    nel passaggio alle fasi ulteriori, ove il quadro epidemiologico confermi la tendenza positiva delle ultime settimane, andrà assicurata una progressiva riespansione dei diritti, grazie anche all'utilizzo di nuovi strumenti messi in campo, a cominciare dal sistema di allerta COVID-19 introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;
    in tutti i casi possibili, per le decisioni che dovranno regolare lo svolgimento della «fase 2», si ritiene di privilegiare la soluzione del decreto-legge, anche richiamando il Parlamento a riunirsi in sedute straordinarie e a lavorare con tempistiche d'urgenza qualora le condizioni di contesto lo richiedano;
    la pandemia in corso, lungi dal costituire un fatto cristallizzato nel tempo, si caratterizza quale processo in fieri, che si sviluppa secondo una continua e imprevedibile evoluzione, e dunque non può non richiedere una maggiore tolleranza circa il grado di determinatezza delle norme primarie che legittimano la normativa secondaria,

impegna il Governo:

1) a proseguire la propria azione a tutela del diritto alla salute nell'ottica di un corretto equilibrio con la tutela delle libertà personali, nel rispetto dei principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità, sì da modulare gli interventi di rango secondario nei limiti temporali e di materia previsti dagli atti normativi di rango primario citati in premessa;

2) a privilegiare lo strumento del decreto-legge laddove si tratti di introdurre limiti ai diritti fondamentali e comunque a comunicare tempestivamente al Parlamento ogni tipo di azione intrapresa a tutela della salute pubblica, in ossequio alla centralità dell'assemblea elettiva e nell'ottica di promuovere un suo costante coinvolgimento;

3) ad illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, a riferire alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 2020;

4) a mantenere e determinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, unità di orientamento e di intenti con le regioni e con tutti gli enti territoriali coinvolti, nel quadro del principio di unità e indivisibilità della Repubblica.
(1-00348) «Davide Crippa, Delrio, Boschi, Fornaro, Baldino, Ceccanti, Marco Di Maio».