ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00157

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 153 del 01/04/2019
Abbinamenti
Atto 1/00085 abbinato in data 01/04/2019
Atto 1/00156 abbinato in data 01/04/2019
Atto 1/00159 abbinato in data 01/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: MOLINARI RICCARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 01/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 01/04/2019


Stato iter:
09/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/04/2019
Resoconto RIZZONE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 09/04/2019
Resoconto DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 09/04/2019
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Resoconto FIDANZA CARLO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/04/2019

DISCUSSIONE IL 01/04/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/04/2019

ACCOLTO IL 09/04/2019

PARERE GOVERNO IL 09/04/2019

DISCUSSIONE IL 09/04/2019

APPROVATO IL 09/04/2019

CONCLUSO IL 09/04/2019

Atto Camera

Mozione 1-00157
presentato da
MOLINARI Riccardo
testo presentato
Lunedì 1 aprile 2019
modificato
Martedì 9 aprile 2019, seduta n. 159

   La Camera,
   premesso che:
    con il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, e il regolamento n. 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativi all'attuazione di una cooperazione, rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, unitamente all'Accordo internazionale per il Tribunale unificato dei brevetti (Accordo Tub), l'Unione europea si è dotata di un nuovo regime brevettuale unificato, incentrato sulla creazione di un titolo unitario e di una protezione uniforme a valere per tutto il territorio dell'Unione europea;
    tali provvedimenti sono stati adottati sulla base dell'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) che dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, stabiliscano le «misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione»;
    obiettivo dell'effetto unitario, introdotto a livello di Unione europea con i richiamati provvedimenti, è quello di rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo nel contempo il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno;
    il 19 febbraio 2013, a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles un accordo sull'istituzione del tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;
    25 Stati membri dell'Unione europea (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'Unione europea) hanno quindi siglato l'Accordo istitutivo di un Tribunale unificato dei brevetti con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre 2016, n. 214, con lo scopo principale di ridurre i costi delle controversie e assicurare che il sistema brevettuale europeo funzioni più efficacemente;
    tale Accordo, oltre a prevedere norme di diritto sostanziale sul brevetto europeo, introduce anche norme processuali, istituendo una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti all'Accordo con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché le misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni, anche in relazione ai certificati complementari di protezione rilasciati sulla base di un brevetto europeo;
    l'introduzione del brevetto unitario, il titolo brevettuale unico che sarà immediatamente efficace nei 25 Stati membri dell'Unione europea aderenti, è subordinato alla ratifica dell'Accordo Tub in almeno 13 Paesi dell'Unione europea, tra cui Francia, Regno Unito e Germania, la cui adesione è vincolante: hanno finora completato l'iter di ratifica e depositato lo strumento di ratifica 16 Paesi dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito), mentre la ratifica da parte della Germania è tuttora sospesa a causa di un ricorso costituzionale;
    l'Italia ha completato tutti gli adempimenti necessari all'avvio del Tub: il 10 febbraio 2017 ha depositato lo strumento di ratifica dell'Accordo Tub presso il segretariato generale del Consiglio; il 20 febbraio 2017 ha firmato il protocollo per l'applicazione provvisoria; il 20 aprile 2018 ha depositato lo strumento di ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità;
    con il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, entrato in vigore il 27 marzo 2019, il Governo italiano ha infine adottato alcune disposizioni di adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1257/2012 sul Brevetto unitario e all’agreement istitutivo del Tribunale unificato europeo dei brevetti;
    con l'entrata in vigore del suddetto decreto, che completa quello operato con la legge 3 novembre 2016, n. 214 di ratifica dell’agreement sul Tub, l'Italia è dunque pronta sotto ogni profilo all'entrata in vigore del nuovo sistema;
    la partecipazione dell'Italia all'Accordo Tub è garantita da un Tavolo interministeriale, coordinato dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio e composto i Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze nonché dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio;
    il Tub, che sostituirà gradualmente le giurisdizioni nazionali per le controversie in materia brevettuale, si articolerà su due livelli: il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello, cui si affiancherà la cancelleria (Registry): In particolare, per il Tribunale di primo grado, sono previste diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali;
    le divisioni centrali dovrebbero aver sede a Parigi, Londra e Monaco di Baviera. In particolare, sotto la giurisdizione della sezione distaccata di Londra dovrebbero ricadere le dispute legate alla chimica e alle scienze biologiche (codici A e C della classificazione internazionale dei brevetti – International Patent Classification, IPC), mentre a Monaco di Baviera saranno assegnati i casi relativi all'ingegneria meccanica (classe F della IPC) e nella competenza della sede centrale di Parigi rientreranno tutti gli altri casi. La Corte d'appello avrà invece sede in Lussemburgo;
    la piena operatività del Tub è stata ritardata anche a causa del processo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e della mancata ratifica dell'Accordo istitutivo da parte della Germania: per l'entrata in vigore dell'Accordo è infatti necessaria la ratifica di almeno 13 Stati firmatari, inclusi i tre con il maggior numero di brevetti europei, ovvero Germania, Francia e Regno Unito;
    sebbene il Tub non faccia parte delle istituzioni dell'Unione europea, poiché frutto di un Accordo multilaterale fra i Paesi aderenti, l'Accordo istitutivo prevede che «il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato (...) Coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione»;
    l'eventuale mantenimento a Londra di una sezione della divisione centrale del Tribunale – nonostante dalla Brexit non derivino conseguenze automatiche per il TUB – potrebbe manifestare alcune anomalie nel quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, tenuto anche conto che con l'uscita del Regno Unito l'Italia è sul podio dei Paesi europei per numero di brevetti depositati, con una stima di circa 110.000 depositi di brevetti e marchi a livello nazionale;
    alla luce dell'esito del referendum britannico e della conseguente uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, sarebbe opportuno che la sezione distaccata di Londra fosse trasferita in una diversa sede, situata nel territorio di un altro Stato membro,

impegna il Governo

1) considerata l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 2019 e in vista della piena operatività del Tribunale unificato dei brevetti (Tub), anche alla luce del futuro nuovo assetto delle relazioni post-Brexit tra Unione europea e Regno Unito in materia di tutela della proprietà intellettuale, a mettere in atto tutte le iniziative concrete – facendo valere, nelle opportune sedi istituzionali, il peso del nostro Paese nell'attuale panorama brevettuale europeo – affinché l'Italia, in qualità di Paese europeo sul «podio» degli Stati membri per numero di brevetti depositati, possa ottenere il trasferimento della sezione specializzata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (Tub) ad oggi assegnata a Londra, al fine di garantire la piena funzionalità dello stesso Tub.
(1-00157) «Molinari, D'Uva».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

brevetto

brevetto europeo

ratifica di accordo