ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03703/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 739 del 09/08/2022
Firmatari
Primo firmatario: TURRI ROBERTO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/08/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 09/08/2022
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 09/08/2022
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 09/08/2022
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/08/2022
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/08/2022
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/08/2022


Stato iter:
09/08/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/08/2022
Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/08/2022

ACCOLTO IL 09/08/2022

PARERE GOVERNO IL 09/08/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/08/2022

CONCLUSO IL 09/08/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03703/001
presentato da
TURRI Roberto
testo di
Martedì 9 agosto 2022, seduta n. 739

   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 3703, che reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, è frutto dell'approvazione in Senato di alcuni emendamenti all'originario disegno di legge, A.S. 2636, di iniziativa governativa;

    con tale intervento il Governo, considerato l'impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR;

    l'articolo 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione) reca disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.

    il comma 1 reca disciplina della definizione delle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

    siano escluse dall'applicazione dell'articolo in esame ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo; siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5464; in esse, l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; il loro valore, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro;

    il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2896;

    il testo finale, contiene anche una misura per ridurre drasticamente lo stock delle liti pendenti in cassazione; è l'obiettivo forse più importante che il PNRR indica per questa riforma. La soluzione trovata è equilibrata: una misura deflattiva a valle di una riforma importante e organica della giustizia tributaria, non un condono generalizzato. Questa misura distingue infatti tra gli esiti in primo e in secondo grado, prevede dei tetti massimi differenziati, delle percentuali differenziate,

impegna il Governo

in esito al monitoraggio dell'attuazione della riforma del processo tributario, a valutare l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 5 al fine di aumentare a 200.000 euro la soglia per l'ottenibilità del condono in cassazione e la sua estensione anche agli altri gradi di giudizio;
9/3703/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Turri, Bitonci, Bisa, Tateo, Cavandoli, Gusmeroli, Covolo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riforma fiscale

procedura civile

ripartizione delle imposte