ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03702/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 737 del 03/08/2022
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/08/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VERSACE GIUSEPPINA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 03/08/2022
BAGNASCO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/08/2022
NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/08/2022
DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA 03/08/2022


Stato iter:
03/08/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/08/2022
MORELLI ALESSANDRO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/08/2022

PARERE GOVERNO IL 03/08/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/08/2022

CONCLUSO IL 03/08/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03702/017
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Mercoledì 3 agosto 2022, seduta n. 737

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, contiene alcune proroghe in ambito sanitario legate alla diffusione del SARS-CoV-2;

    l'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto «Cura Italia», ha previsto misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori;

    in particolare il comma 2, ha previsto che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie;

    il comma 2-bis del medesimo articolo 26, ha stabilito che i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

    il periodo di validità delle due norme di cui ai commi 2 e 2-bis, è stato più volte prorogato da decreti legge successivi, e l'ultima scadenza è stata quella del 30 giugno 2022; la proroga dovrebbe valere almeno fino al 31 dicembre 2022 per dare una prospettiva di sicurezza accettabile, anche perché il Governo che uscirà dalle urne il 25 settembre prossimo, dovrà affrontare un autunno caldo, nel quale, i problemi dei lavoratori fragili, potrebbero rischiare di finire, come adesso, irrisolti,

impegna il Governo

anche in considerazione della recrudescenza nel Paese del tasso di positività da COVID, a prevedere nel prossimo decreto-legge in via di emanazione, la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui ai commi 2 e 2-bis, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
9/3702/17. Dall'Osso, Versace, Bagnasco, Novelli, De Toma.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rischio sanitario

salariato