ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03702/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 737 del 03/08/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMETTO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/08/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/08/2022


Stato iter:
03/08/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/08/2022
MORELLI ALESSANDRO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/08/2022

PARERE GOVERNO IL 03/08/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/08/2022

CONCLUSO IL 03/08/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03702/016
presentato da
GIACOMETTO Carlo
testo di
Mercoledì 3 agosto 2022, seduta n. 737

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 8, lettera a) che modifica l'articolo 121 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), prevede che gli esami per le patenti di guida e le abilitazioni professionali possano essere effettuati da tutti i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e non più esclusivamente da dipendenti dell'ex Dipartimento per i trasporti, introduce il controllo di qualità del personale abilitato (finalmente) e assegna alla Direzione Generale del personale il compito di provvedere alla formazione iniziale e periodica degli esaminatori, quest'ultima quanto mai necessaria;

    la scrittura di questa norma non si è curata di salvaguardare i diritti acquisiti di coloro che in questi anni hanno frequentato i corsi di formazione e superato gli esami di abilitazione come esaminatori pur non appartenendo al Dipartimento trasporti terrestri ma appartenenti ad altri Uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di disposizioni precedentemente emanate dall'Amministrazione. Il risultato che si è generato è stato che 500 dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili abilitati alla funzione di esaminatore sono stati «decapitati» e dal 16 giugno tolti dai turni operativi, con decine di sedute di esame di guida già programmate che sono state annullate, provocando disagi a centinaia di aspiranti conducenti e alle autoscuole;

    sempre al suddetto articolo 9, il comma 8-bis specifica che «Per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal comma 3 articolo 121 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022»;

    tali giuste specificazioni sono state previste con riferimento al succitato articolo 121 del Codice della Strada, senza prevedere inspiegabilmente le medesime previsioni all'articolo 81 del medesimo Codice;

    poiché taluni dipendenti che espletavano le funzioni di esaminatori per rilascio patenti di guida sono stati anche formati e abilitati al rilascio di nulla osta per operazioni tecniche (collaudi, revisioni, e altro) i quali negli ultimi tre anni hanno così come operato nel rilascio di patenti di guida anche operato nello svolgimento di dette funzioni tecniche;

    operazioni tecniche che comunque ad oggi non si possono ritenere né inficiate della loro validità né oltremodo fare intendere decaduta la loro abilitazione. Considerata la comprovata esperienza acquisita nello svolgimento di dette funzioni svolte e gli esiti di tali operazioni tecniche che hanno comportato il «regolare», «ripetere» o «sospeso dalla circolazione» in merito alle revisioni degli autoveicoli superiori ai 35 quintali, i quali hanno circolato e stanno circolando a tutt'oggi nel territorio nazionale ed estero,

impegna il Governo

a prevedere fin dal prossimo decreto-legge in via di emanazione, che gli accertamenti tecnici previsti dall'articolo 81, comma 1, del Codice della Strada, indicato in premessa, in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati, possano essere effettuati non solo dai dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX, come prevede il medesimo comma 1, ma da tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le caratteristiche individuate dal medesimo comma 1, prevedendo conseguentemente la soppressione del suddetto vigente comma 2, articolo 81.
9/3702/16. Giacometto, Sozzani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

patente di guida

formazione professionale