Legislatura: 18Seduta di annuncio: 737 del 03/08/2022
Primo firmatario: NARDI MARTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/08/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/08/2022 MORELLI ALESSANDRO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/08/2022
PARERE GOVERNO IL 03/08/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/08/2022
CONCLUSO IL 03/08/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame («Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili») presenta all'articolo 7 norme relative al Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285) ed in particolare concernenti l'idoneità alla guida;
nel provvedimento in esame sono stati approvati, in sede di discussione parlamentare al Senato della Repubblica, norme che riguardano l'attività delle autoscuole;
l'articolo 123 comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285 dispone che, per quanto concerne le autoscuole il titolare debba «avere la proprietà e gestione diretta, personale esclusiva e permanete dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola» e «nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio di attività dell'autoscuola» debba «essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare»;
il responsabile didattico nelle autoscuole è una figura professionale introdotta dal decreto-legge 21 gennaio 2007 numero 7;
tale figura professionale, introdotta in un decreto che avrebbe dovuto incentivare la concorrenza e conseguentemente la tutela dei consumatori finali indirizzandoli a migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, si è rivelata però in contraddizione con tali principi e con i criteri stessi della liberalizzazione delle attività delle autoscuole, creando anche problematiche di carattere burocratico per l'apertura di nuove attività;
la figura professionale del responsabile didattico nell'autoscuole rischia inoltre di confliggere con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 123 del Codice della Strada dove si afferma che «il titolare (dell'autoscuola) deve avere la proprietà e gestione diretta, personale esclusiva e permanente dell'esercizio»;
appare quindi utile riformulare il citato comma 4 dell'articolo 123 del vigente Codice della Strada (relativo quindi apertura di nuove sedi in capo al medesimo titolare sia esso persona giuridica o società di persone) prevendendo non la figura di un responsabile didattico ma «di idoneo personale didattico» con funzioni di insegnante-istruttore anche non in capo ad un'unica persona,
impegna il Governo
a modificare, nel primo provvedimento utile, il comma 4 dell'articolo 123 del Codice della Strada, sostituendo la figura di un responsabile didattico con idoneo personale didattico avente funzioni di insegnante-istruttore anche non in capo ad un'unica persona.
9/3702/11. Nardi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):insegnamento della guida
protezione del consumatore
codice della strada