ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03656/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 715 del 28/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/06/2022
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022


Stato iter:
29/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/06/2022
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/06/2022
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/06/2022
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
PARERE GOVERNO 29/06/2022
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/06/2022
Resoconto DE TOMA MASSIMILIANO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/06/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/06/2022

ACCOLTO IL 29/06/2022

PARERE GOVERNO IL 29/06/2022

DISCUSSIONE IL 29/06/2022

APPROVATO IL 29/06/2022

CONCLUSO IL 29/06/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03656/047
presentato da
DE TOMA Massimiliano
testo presentato
Martedì 28 giugno 2022
modificato
Mercoledì 29 giugno 2022, seduta n. 716

   La Camera,

   considerato che:

    il testo in esame che reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma tuttavia nel paese si sta verificando una recrudescenza dei contagi dovuti alle numerose varianti di Covid-19 che rischiano di condizionare l'effettività della ripresa ed in particolare di incidere sulle attività dei lavoratori fragili;

    come noto, a seguito di numerosi articoli giornalistici che motivavano tecnicamente la necessità di prorogare le tutele dei lavoratori fragili consentendo loro di poter proseguire la prestazione lavorativa in modalità agile o di smart working, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, queste sono state prorogate solo sino al 30 giugno 2022, tuttavia limitatamente ai soggetti di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

    la legge 19 maggio 2022, n. 52 come è noto, è entrata in vigore il 25 maggio scorso e pertanto la decorrenza della proroga concessa sino al 30 giugno 2022, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 10, opera a da detta data, lasciando scoperto il periodo dal 1° aprile sino al 24 maggio, poiché la retroattività non appare espressamente richiamata nella riformulazione della norma in esame proposta dal Governo e come noto la legge n. 400 del 1988, attraverso la previsione dell'articolo 15, comma 5, ha stabilito che il momento iniziale di efficacia degli emendamenti è il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto e, nel caso di specie, nulla viene detto circa la retroattività della norma di proroga;

    l'atto in esame, nonostante fossero stati presentati emendamenti nel corso di esame presso l'altro ramo del parlamento, per introdurre proprio la retroattività della proroga in forma espressa a far data dal 1° aprile 2022, giunge all'esame della Camera privo di qualsivoglia ulteriore proroga delle tutele per i lavoratori fragili oltre quanto già disposto al 30 giugno 2022 ma anche di qualsivoglia norma volta a colmare il lasso temporale dal 1° aprile al 24 maggio 2022;

    appare quindi necessario chiarire, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, tale aspetto onde evitare che possano verificarsi ulteriori danni a quei lavoratori fragili oggi esclusi da ogni forma di tutela della loro salute e dunque prevenire possibili contenziosi;

    inoltre, stante il preoccupante incremento dei contagi su scala nazionale, dovuti alle varianti del Covid, appare necessario prorogare, almeno sino a tutto il 2022, le tutele di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile e comunque nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il 30 giugno 2022, ogni necessaria iniziativa anche a carattere legislativo per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 31 dicembre 2022.
9/3656/47. (Testo modificato nel corso della seduta) De Toma, Dall'Osso, Caretta, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

diritto alla salute

malattia