ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03656/036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 715 del 28/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/06/2022


Stato iter:
28/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2022
SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2022

PARERE GOVERNO IL 28/06/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2022

CONCLUSO IL 28/06/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03656/036
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo di
Martedì 28 giugno 2022, seduta n. 715

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tra le misure in esame vi sono disposizioni concernenti l'amministrazione degli affari esteri: in particolare all'articolo 3 comma 3-bis, introdotto dal Senato, è stato previsto che per l'accesso alla carriera diplomatica e per l'assunzione di impiegati a contratto nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti di cultura, sia richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. Tale disposizione è stata attuata intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 18/67;

    si ritiene che nella prospettiva di massimizzare l'azione amministrativa e renderla pienamente rispondente all'evoluzione dell'esigenze della PA, segnatamente per quanto attiene il versante delle sedi estere del MAECI, sarebbe auspicabile intervenire sulla configurazione della disciplina in materia di prestazioni familiari e benefici fiscali per il medesimo personale di cui in premessa: si evidenzia infatti che a seguito dell'attuazione della legge delega 1° aprile 2021 n. 46 in materia di «assegno unico e universale» si è generato un vuoto legislativo relativo alla mancata configurazione della fattispecie applicabile ai soggetti non residenti sul territorio nazionale, cittadini italiani e cittadini stranieri, ma titolari delle prestazioni modificate o sospese dal citato provvedimento (detrazioni per carichi di famiglia e assegno al nucleo);

    nella disciplina previgente, i cittadini italiani residenti all'estero ed i lavoratori dello stato italiano, anche senza cittadinanza italiana, come gli impiegati a contratto della rete estera del MAECI, in ragione della disciplina speciale che li caratterizza, percepivano le detrazioni per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare, che però la legge delega di cui in premessa ha modificato e/o sospeso, prevedendo la sostituzione di queste prestazioni familiari con l'assegno unico, i cui requisiti soggettivi si collocano nella residenza sul territorio italiano e nella cittadinanza;

    pertanto l'applicazione congiunta dei suddetti requisiti soggettivi, rappresenta elemento ostativo all'accesso al beneficio per i dipendenti a contratto in servizio presso la rete estera del MAECI, nei confronti dei quali a decorrere dal 1° marzo 2022 sono state sospese le prestazioni familiari, (precedentemente previste dalla norma e modificate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 230/21) disciplinate dalla normativa nazionale, dal DPR 18/67 e dai contratti di impiego, configurandosi dunque come normativa speciale;

    per quanto attiene il profilo fiscale, i soggetti in titolo sono contribuenti italiani, con reddito assoggettato ad Irpef sul territorio nazionale ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, condicio che ha consentito loro di poter percepire le detrazioni per carichi di famiglia fino al 28 febbraio 2022;

    la nuova disciplina ha di fatto compromesso in maniera illegittima l'equazione sussistente in capo al contribuente tra onere tributario e diritto alla fruizione di detrazioni, finora tutelato, alimentando inesorabilmente una sperequazione senza precedenti tra contribuenti italiani, vincolata alla sola residenza sul suolo italiano, a prescindere se gli stessi siano o meno lavoratori dello stato italiano, pertanto appare inderogabile un indirizzo del Governo teso a superare il suddetto vuoto normativo,

impegna il Governo

a intervenire sulla disciplina concernente l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti in titolo, assoggettati al fisco in Italia, al fine di superare il limite di cui in premessa, prevedendo eventualmente l'estensione del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, finora «sopravvissuto» (vale a dire per i figli a carico maggiori di anni 21 e fino al compimento di 24 anni) anche ai figli minori di 21 anni dei contribuenti di cui in premessa.
9/3656/36. Fitzgerald Nissoli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carico di famiglia

imposta diretta

prestazione familiare