Legislatura: 18Seduta di annuncio: 715 del 28/06/2022
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 28/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/06/2022 Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA DICHIARAZIONE VOTO 28/06/2022 Resoconto SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA PARERE GOVERNO 28/06/2022 Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
DISCUSSIONE IL 28/06/2022
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2022
NON ACCOLTO IL 28/06/2022
PARERE GOVERNO IL 28/06/2022
RESPINTO IL 28/06/2022
CONCLUSO IL 28/06/2022
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, in breve SNPS;
tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali, climatici e delle zoonosi, anche derivanti da cambiamenti socio-economici. Le attività del Sistema interagiranno col Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, in breve SNPA, facendo particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. Verrà costituita ai fini interattivi e operativi di entrambi i sistemi una cabina di regia unica;
il comma 4 elenca i soggetti che faranno parte del SNPS e che opereranno in coordinamento tra di essi e sono:
1) i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per i quali viene richiamata specificamente la norma che include, tra i compiti dei suddetti dipartimenti, la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
2) le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS;
3) gli istituti zooprofilattici sperimentali;
4) l'istituto Superiore di Sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
5) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale;
non fanno parte del SNPS, la rete dei servizi per la salute mentale e l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; strutture ed Enti che potrebbero contribuire in modo consistente e maggiormente uniforme nell'acquisizione dei dati e della loro elaborazione, al fine di adottare politiche attive di risposta appropriata alle criticità socio-ambientali, nonché le necessarie azioni atte a migliorare e ad armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tra i soggetti che faranno parte del SNPS anche la rete dei servizi per la salute mentale e l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA;
a rimodulare una parte delle risorse finanziarie previste per la «Missione 6 salute» (M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale), assegnandole in via prioritaria, alla rete dei servizi per la salute mentale, affinché possa svolgete attività di monitoraggio, assistenza, attività di prossimità, controllo e studio dello stato di salute mentale della popolazione italiana, col fine anche di poter conoscere gli effetti a strascico cagionati dalla pandemia.
9/3656/20. Sapia.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rischio sanitario
prevenzione delle malattie
ricerca sull'ambiente