ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03653/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 733 del 27/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/07/2022


Stato iter:
27/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/07/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/07/2022

PARERE GOVERNO IL 27/07/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/07/2022

CONCLUSO IL 27/07/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03653/022
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Mercoledì 27 luglio 2022, seduta n. 733

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni fiscali e finanziarie principalmente rivolte alla semplificazione, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti, ai compiti dell'Amministrazione finanziaria e, in generale, dei soggetti coinvolti nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria;

    in particolare, gli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cosiddetto decreto Aiuti) ha riconosciuto una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (cd bonus 200 euro), al funzionamento della quale è intervenuto, a distanza di poche settimane, in funzione correttiva anche l'articolo 36, comma 1, del provvedimento in esame;

    ai fini della erogazione della indennità una tantum, il citato articolo 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti nei «lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità», mentre l'articolo 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

    una questione di estrema importanza sotto il profilo dell'equità e ragionevolezza della misura riguarda l'applicazione dell'indennità una tantum ai lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

    la legge 8 novembre 1991, n. 381, infatti, riconosce alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale dal versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore; a beneficiare dell'agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4 comma l della stessa norma, in particolare, invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro esterno;

    l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio dello 0,80 per cento nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe quindi tali soggetti dall'indennità una tantum di 200 euro, ponendo in essere una palese discriminazione nei confronti di soggetti più vulnerabili, che pur rispettando il limite della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e pur percependo redditi talvolta anche inferiori rispetto ad altri lavoratori e persino ai percettori del reddito di cittadinanza, vedono negarsi l'aiuto riconosciuto a tutti i lavoratori;

    l'esito interpretativo ed applicativo della norma in esame è evidentemente in contrasto con la volontà di riconoscere l'indennità a tutti i lavoratori, senza distinzioni di sorta, e anche ad altre categorie di soggetti (salvi, ovviamente, i parametri quantitativi individuati nella medesima disposizione); per giunta l'esclusione di una categoria di soggetti particolarmente fragili e svantaggiati, per qualificazione legislativa, appare irragionevole e paradossale, quindi in contrasto con l'articolo 3, della Costituzione,

impegna il Governo

ad apportare i necessari correttivi alla lettera delle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 15 luglio 2022, n. 91), come modificati dall'articolo 36, comma 1, del provvedimento in esame, affinché i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, non si vedano negata la relativa indennità, che dovrebbe essere destinata a tutti i lavoratori senza distinzioni alcune.
9/3653/22. Bellucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salariato

lavoratore stagionale

lavoro stagionale