ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03653/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 733 del 27/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: PELLA ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/07/2022


Stato iter:
27/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/07/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/07/2022

PARERE GOVERNO IL 27/07/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/07/2022

CONCLUSO IL 27/07/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03653/021
presentato da
PELLA Roberto
testo di
Mercoledì 27 luglio 2022, seduta n. 733

   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame dispone in materia di semplificazioni fiscali e di lavoro;

    l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime speciale nei confronti dei cd. «lavoratori impatriati» che intendono trasferire la loro residenza in Italia per i quali è prevista la defiscalizzazione ai fini Irpef del 70 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, al ricorrere delle seguenti due condizioni:

     a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

     b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente sul territorio italiano;

    il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che «le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nei regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, (regolamenti (UE) 1408 del 2013 e 717/2014 della Commissione)»;

    tale richiamo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, appare improprio in quanto la ratio di tale ultima disposizione è quella di incentivare, in via generalizzata, senza alcun vincolo di selettività, l'ingresso o il rientro in Italia di persone fisiche a prescindere dal contributo in termini di capacità e/o specializzazione apportato al nostro sistema Paese e dallo status di lavoratore dipendente o autonomo;

    da una diversa interpretazione della suddetta disposizione ne conseguirebbe una discriminatoria disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti (non soggetti passivi delle disposizioni UE in tema di aiuti di Stato) e lavoratori autonomi;

    analoghi regimi agevolativi introdotti in altri Stati UE (si veda Non Habitual Resident «NHR» Portogallo) non prevedono alcuna in merito al professional income equiparabile al nostro reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo

a emanare disposizioni nelle quali si chiarisca che, in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione Europea del 25 marzo 1957.
9/3653/21. Pella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

diritto comunitario

lavoro autonomo