ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03653/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 733 del 27/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/07/2022


Stato iter:
27/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/07/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/07/2022

PARERE GOVERNO IL 27/07/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/07/2022

CONCLUSO IL 27/07/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03653/012
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo di
Mercoledì 27 luglio 2022, seduta n. 733

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di fiscalità e tributi;

    con specifico riferimento all'imposta municipale unica (IMU), già l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, come modificato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, prevedeva che: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.»;

    in presenza della limitazione delle agevolazioni ad un solo immobile in caso di diversi immobili situati all'interno dello stesso comune, si è da subito manifestato il dubbio circa la possibilità che la residenza di coniugi (non separati) potesse essere «sdoppiata» in due diversi comuni senza perdere entrambi le agevolazioni per l'abitazione principale;

    nel merito, è intervenuta anche l'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 3/DF del 2012, ritenendo chiara la disposizione nella misura in cui stabiliva che se le due residenze sono ubicate nello stesso Comune solo una di esse può essere considerata come abitazione principale con conseguente agevolazione e segnalando, peraltro, che, in presenza di figli, dovesse essere preferita quella ove dimorano i medesimi insieme ad uno dei coniugi;

    tale posizione è stata, altresì, ribadita nel 2014 con pubblicazione sul sito ufficiale del MEF di risposta a precisa domanda posta anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 14389/2010 avente ad oggetto analoga agevolazione ICI, la quale ha affermato che un'abitazione viene considerata principale solo se vi dimorino tutti i familiari: in particolare, l'amministrazione finanziaria ha affermato che: «L'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'ICI relative all'abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.»;

    ad oggi, non risulta che l'amministrazione abbia mutato tale interpretazione nonostante le recenti sentenze della Suprema Corte che hanno negato ad entrambi gli immobili posseduti da coniugi in comuni diversi l'agevolazione IMU relativa all'abitazione principale;

    si ritiene, dunque, assolutamente necessario normare la fattispecie uniformando le due situazioni (immobili siti nello stesso comune ed immobili siti in diversi comuni), ossia accordando lo stesso trattamento agevolativo limitandolo ad un solo immobile, rimesso quest'ultimo alla insindacabile scelta dei contribuenti, al fine di scongiurare qualsiasi distorsione applicativa delle relative disposizioni in merito alla scelta dell'immobile agevolato,

impegna il Governo

a prevedere, anche nell'ambito della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un intervento finalizzato a riconoscere la doppia agevolazione IMU prima casa per entrambi i coniugi con residenze ed effettive dimore diverse.
9/3653/12. Cavandoli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

residenza

comune