Legislatura: 18Seduta di annuncio: 733 del 27/07/2022
Primo firmatario: SPORTIELLO GILDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022 D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022 MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022 NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022 RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022 VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/07/2022 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/07/2022
PARERE GOVERNO IL 27/07/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/07/2022
CONCLUSO IL 27/07/2022
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del provvedimento in esame favorisce la sanità privata poiché rende esenti IVA le prestazioni di ricovero e cura presso le cliniche private per la parte prettamente sanitaria (ad esempio il costo del cardiologo, del chirurgo, dell'anestesista, eccetera) e riduce dal 22 per cento al 10 per cento l'IVA per le restanti prestazioni;
pertanto, ad esempio, se la clinica riceve una parcella di 15.000 euro dal chirurgo che ha eseguito l'intervento e richiede 25.000 euro al paziente quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura, fatturerà in regime di esenzione;
15.000 euro e in regime di imponibilità al 10 per cento (anziché il 22 per cento) i restanti 10.000 euro;
l'attuale regime di esenzione dall'Iva del settore sanitario discende da due distinte disposizioni dell'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quella del punto 18) che esenta le prestazioni rese dagli esercenti le professioni sanitarie soggette a vigilanza (medici, odontoiatri, infermieri, eccetera) e quella del punto 19), che esenta le prestazioni di ricovero e cura, comprensive della somministrazione di farmaci e vitto, «rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale», nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; l'esenzione non si applica invece alle prestazioni di ricovero e cura erogate da cliniche e case di cura private;
per quanto concerne l'estensione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, la disposizione in esame, di fatto, dimezza l'imposizione sulle prestazioni di ricovero e cura rese da soggetti non convenzionati, che divengono imponibili all'aliquota del 10 per cento anziché del 22 per cento;
tale estensione appare compatibile con la direttiva europea sull'Iva laddove consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquota ridotta le prestazioni di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui non siano esenti in virtù dell'articolo 132, lettere b) e c), della direttiva Iva. Pertanto, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) summenzionate non appaiono tra di loro compatibili e in armonia con l'indirizzo del legislatore dell'Unione europea che ha previsto l'IVA ridotta al 10 per cento proprio per quelle prestazioni che non possono essere esentate;
l'IVA ridotta al 10 per cento rappresenta una facoltà per gli Stati membri correlata alle politiche sanitarie del paese che quanto all'Italia si caratterizzano per rilevante caratura pubblica e universalistica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di sopprimere nel prossimo provvedimento utile la disposizione di cui all'articolo 18, desistendo in tal modo dal sostenere la sanità privata a danno del Servizio sanitario pubblico che notoriamente opera in condizioni di isorisorse e con rilevanti problemi di sostenibilità economica.
9/3653/11. Sportiello, Provenza, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nappi, Ruggiero, Villani.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
esenzione fiscale
IVA