Legislatura: 18Seduta di annuncio: 725 del 13/07/2022
Primo firmatario: CARBONARO ALESSANDRA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2022 ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2022 BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 13/07/2022 TUZI MANUEL MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2022 DI GIORGI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2022 APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/07/2022 TOCCAFONDI GABRIELE ITALIA VIVA 13/07/2022 FUSACCHIA ALESSANDRO MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO 13/07/2022 INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 13/07/2022 VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 13/07/2022 DE LORENZO RINA LIBERI E UGUALI 13/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/07/2022 BORGONZONI LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (CULTURA)
ACCOLTO IL 13/07/2022
PARERE GOVERNO IL 13/07/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/07/2022
CONCLUSO IL 13/07/2022
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 6, dispone che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1;
in merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 7 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 6, si provvede, a decorrere dal 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo (cap. 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura), istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), con una dotazione di 40 milioni di euro annui, incrementate da quelle derivanti dal contributo a carico dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori che percepiscano retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, oltreché dalle risorse derivanti dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità;
l'introduzione dell'indennità di discontinuità rappresenta un importante tassello nel cammino intrapreso dal Governo, volto ad assicurare adeguate tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo,
impegna il Governo
nell'ambito della emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge delega, a provvedere all'incremento del Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo, laddove le risorse dello stesso non risultino sufficienti a garantire la fruizione degli strumenti di sostegno da parte di quei lavoratori dello spettacolo che, in considerazione del carattere discontinuo della loro attività, necessitano maggiormente di un supporto temporaneo di reddito.
9/3625/10. Carbonaro, Gribaudo, Orfini, Belotti, Tuzi, Di Giorgi, Aprea, Toccafondi, Fusacchia, Invidia, Viscomi, De Lorenzo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contributo sociale
retribuzione del lavoro
sostegno economico