ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03609/080

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 696 del 18/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: MOLLICONE FEDERICO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 18/05/2022


Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2022
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 18/05/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/05/2022

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

ACCOLTO IL 18/05/2022

PARERE GOVERNO IL 18/05/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/080
presentato da
MOLLICONE Federico
testo di
Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

   La Camera,

   premesso che:

    con il varo di un round di sanzioni verso la Russia lo scorso 8 aprile, dal 17 aprile, come da circolare del Comando generale del Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, sono chiusi inaccessibili i porti italiani per tutte le navi battenti bandiera russa. Il divieto riguarderà anche le unità che hanno cambiato bandiera dopo il 24 febbraio, giorno in cui i carri armati russi hanno invaso l'Ucraina;

    in particolare, l'articolo 3-sexies-bis del Regolamento Ue «vieta l'accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera russa, dopo il 16 aprile 2022»: una misura che «si applica anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 febbraio 2022». Proprio su quest'ultimo punto la Guardia Costiera sottolinea che nel caso in cui le verifiche sul passaggio di bandiera da uno Stato all'altro «non possano essere valutate con certezza» sulla base delle banche dati a disposizione, si dovranno rintracciare le informazioni nel «Continuous Synopsis Record», vale a dire una sorta di registro detenuto dall'autorità marittima dove viene riportata tutta la vita di una nave;

    il divieto di approdo include anche la possibilità di gettare l'ancora in rada e riguarda in particolare «ogni nave da passeggeri e le navi da carico» con tonnellaggio superiore alle 500 Gross Tonnage «impiegate in attività commerciali e in navigazione internazionale»;

    l'Istat certifica che il traffico marittimo fra Russia e Italia, stante ai dati del 2020, è pari per l'import a 4 miliardi di euro circa;

    prendendo l'esempio dell'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, delle 3 mi la navi arrivate lo scorso anno a Ravenna, 500 provenivano dal Mar Nero. In particolare, circa 200 dall'Ucraina e 160 dalle coste russe, rotte che al momento sono totalmente interrotte. Per lo scalo romagnolo passano il 40 per cento dello scambio merci via nave tra Italia e Ucraina;

    «Mentre fino all'ultimo pacchetto di sanzioni il divieto riguardava solo le navi, adesso cominciano ad esserci divieti anche per le merci – ha spiegato Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, all'AdnKronos – come carbone, carburanti fossili solidi. Insomma un passo diretto sul carico, oltre che sulla nazionalità della nave. Nonché il divieto per i mezzi di trasporto russi e bielorussi, quindi c'è anche un aspetto di transito via gomma, che è concesso solo per alcune tipologie di merci più sensibili come prodotti farmaceutici e non per molti altre»;

    pur ritenendo lo strumento delle sanzioni necessario al conseguimento della fine dell'aggressione russa, come richiesto da Giorgia Meloni al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è necessario sterilizzare gli effetti negativi verso le aziende italiani con un piano di ristori, sul modello adottato in occasione della Brexit;

    il provvedimento in esame reca interventi sulla transizione ecologica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di garantire, con immediatezza e urgenza, forme di ristoro economico dei danni causati alle aziende dal blocco delle dogane alle navi commerciali, anche gasifere e petrolifere;

   a valutare l'opportunità di una revisione delle norme di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire migliori e più' efficienti interventi volti alla rigenerazione delle comunità energetiche, così da introdurre la previsione per cui il vincolo paesaggistico sull'immobile, qualora le condizioni dei luoghi tutelati siano mutate e non sussistano più per l'area in cui è posto l'edificio oggetto dell'intervento, passibile di deroga per l'intervento specifico, e che, in assenza di controdeduzioni, si proceda per silenzio assenso.
9/3609/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Caretta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nave

prevenzione dell'inquinamento

sanzione internazionale