ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03609/078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 696 del 18/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO PAOLO NICOLO'
Gruppo: MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI
Data firma: 18/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANIELLO CRISTIAN MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI 18/05/2022
DORI DEVIS MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI 18/05/2022
MENGA ROSA MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI 18/05/2022
SIRAGUSA ELISA MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI 18/05/2022


Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/05/2022

ACCOLTO IL 18/05/2022

PARERE GOVERNO IL 18/05/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03609/078
presentato da
ROMANO Paolo Nicolò
testo di
Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;

    il decreto in esame prevede che la tassa del 10 per cento non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le cosiddette operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti), secondo dunque un delta lordo che può includere qualsiasi partita contabile, anche relativa ad operazioni estranee al rialzo dei prezzi dell'energia;

    il comma 8 dell'articolo 37 prevede poi che la comunicazione da parte delle imprese ad AGCM riguardi il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente e non i prezzi al dettaglio dei vari prodotti energetici commercializzati ai clienti finali, ponendo un ragionevole dubbio che la tassazione degli extraprofitti sia effettivamente traslata sui prezzi al consumo;

    in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), del Senato, la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni» e non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;

    con l'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25, il Governo si è posto il problema di correggere alcune storture nei meccanismi di formazione dei prezzi nel mercato elettrico, agendo nei confronti dei produttori di energia da fonti rinnovabili, mediante un meccanismo di compensazione che prevede il recupero del 100 per cento degli extra-profitti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative, anche di natura normativa, per elevare il contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico, al pari di quanto accade per i produttori di energia da fonti rinnovabili e disporre gli opportuni correttivi volti a garantire che tale prelievo serva a risarcire i consumatori dall'aumento dei prezzi al consumo del settore energetico.
9/3609/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Menga, Siragusa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercializzazione

industria energetica

prezzo al consumo