Legislatura: 18Seduta di annuncio: 696 del 18/05/2022
Primo firmatario: GIULIODORI PAOLO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/05/2022 Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 18/05/2022
PARERE GOVERNO IL 18/05/2022
RESPINTO IL 18/05/2022
CONCLUSO IL 18/05/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto è intervenuto, con gli articoli 7-quinquies e 7-sexies, a sviluppare ulteriormente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, prevede la primazia del diritto del paesaggio e dell'identità culturale che esso esprime, rispetto al diritto di impresa;
la bellezza del paesaggio italiano è una delle maggiori ricchezze del nostro paese e rappresenta una delle prime fonti di ricchezza e occupazione, attraverso l'industria del turismo e della cultura;
l'impatto paesaggistico delle torri eoliche e di ettari di centrali fotovoltaiche deve essere attentamente valutato dalle amministrazioni competenti e quando tale impatto sia favorevole o sfavorevole al paesaggio tale valutazione deve essere vincolante per il prosieguo dell'iter amministrativo;
Federica Galloni, direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura e soprintendente speciale per il PNRR, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione in merito all'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa ha affermato che «Serve un dibattito culturale su cosa vogliamo dal paesaggio. Vogliamo mantenere le aree intonse? Oppure che i caratteri identitari del paesaggio siano le pale eoliche? Le pale eoliche di ultima generazione sono alte 250 metri, noi vorremmo evitare un sovraffollamento. Non è che non le vogliamo, ma vanno fatte nelle aree idonee»;
attualmente, tuttavia, il parere, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non è vincolante rendendo le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici privi di una azione amministrativa efficace ai fini della tutela del patrimonio culturale,
impegna il Governo
a intervenire urgentemente, anche con un provvedimento normativo, per rendere vincolanti i pareri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici sulle aree oggetto di installazione di impianti eolici e fotovoltaici estensivi.
9/3609/6. Giuliodori.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione del patrimonio
politica comunitaria dell'ambiente
formalita' amministrativa