Legislatura: 18Seduta di annuncio: 696 del 18/05/2022
Primo firmatario: CABRAS PINO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/05/2022 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 18/05/2022 Resoconto CABRAS PINO MISTO-ALTERNATIVA Resoconto BUFFAGNI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 18/05/2022
NON ACCOLTO IL 18/05/2022
PARERE GOVERNO IL 18/05/2022
DISCUSSIONE IL 18/05/2022
RESPINTO IL 18/05/2022
CONCLUSO IL 18/05/2022
La Camera,
premesso che:
è in fase di conversione il decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
l'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare per il 2022;
il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Il cessionario utilizzerà il credito d'imposta con le stesse modalità del cedente entro il 31 dicembre 2022;
nella formulazione del testo non è comprensibile e, quindi, va precisato che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e, affinché vi sia un utilizzo effettivo del credito di imposta, si rende necessario riconoscere alle imprese esercenti attività agricola e della pesca la facoltà di fruire del credito entro il 2023, in modo che i contribuenti possano disporre di un maggior arco temporale per valutare come esercitare l'opzione della compensazione o della cessione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative volte:
a) ad innalzare la quota del credito di imposta al 25 per cento;
b) a precisare in modo chiaro e netto che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
c) a procrastinare il termine per l'utilizzo della compensazione/cessione entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
9/3609/15.
Cabras.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
imposta sul reddito
conseguenza economica