ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03547/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 673 del 06/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: GALIZIA FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/04/2022


Stato iter:
06/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/04/2022
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 06/04/2022

PARERE GOVERNO IL 06/04/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2022

CONCLUSO IL 06/04/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03547/004
presentato da
GALIZIA Francesca
testo di
Mercoledì 6 aprile 2022, seduta n. 673

   La Camera,

    esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

   premesso che:

    la peste suina africana è una malattia virale non trasmissibile all'uomo, caratterizzata da elevata contagiosità e da un'alta capacità di resistenza all'ambiente esterno, che colpisce i suini selvatici e domestici e per i quali risulta frequentemente letale;

    considerata la sua presenza sul territorio nazionale e il danno potenziale che questa malattia potrebbe generare sul patrimonio zootecnico, sia in relazione alla salute degli animali, sia in relazione al comparto produttivo collegato, e quindi al commercio all'interno dell'Unione europea ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti, il provvedimento in esame introduce delle misure utili a contenerne la diffusione;

    in particolare, l'articolo 1 del suddetto provvedimento prevede che le regioni e le province autonome adottino, in conformità al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, sulla salute e benessere degli animali, i Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA dalla specie cinghiale (Sus scrofa) e dai suini da allevamento;

    ogni anno milioni di animali vivi sono trasportati su lunghe distanze tra gli Stati membri e verso paesi terzi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello e il loro benessere durante questi viaggi non sempre viene rispettato a causa di violazioni delle norme UE sul trasporto degli animali;

    le violazioni più evidenti riguardano l'altezza libera insufficiente, la non idoneità degli animali al trasporto e al sovraffollamento, i dispositivi di abbeveraggio inadeguati o la mancanza di acqua e cibo. Vengono inoltre utilizzati veicoli inadeguati e il trasporto avviene talvolta a temperature estreme e con tempi di percorrenza prolungati;

    il benessere degli animali è un fattore chiave della sostenibilità, dal momento che un buon livello di benessere degli animali è strettamente collegato ad un minore uso di antibiotici, ad animali più sani che entrano nella catena alimentare e alla riduzione della trasmissione di malattie dagli animali alle persone;

    nelle conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sul benessere degli animali, tutti gli Stati membri hanno riconosciuto le sfide che il trasporto su lunga distanza comporta per il benessere degli animali, le criticità e le incoerenze in termini di applicazione della normativa nonché la necessità di migliorare tale applicazione, come pure l'esigenza di riesaminare e aggiornare la legislazione in vigore, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche;

    nel quadro del Green Deal europeo, la stessa Commissione UE ha quindi annunciato la propria volontà di rivedere la legislazione sul benessere degli animali per allinearla con le ricerche e conoscenze più recenti sulla fisiologia e le esigenze degli animali, allargarne l'ambito, renderla di più facile applicazione e in definitiva assicurare un livello più alto di benessere degli animali,

impegna il Governo

ad attivarsi con urgenza, nelle opportune sedi, sia a livello nazionale sia europeo, per l'adozione di tutte le misure e condizioni necessarie per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, dal luogo di origine fino alla destinazione finale, con l'obiettivo di rendere il sistema di trasporto più efficiente, economico ed etico, in conformità con l'articolo 13 TFUE che qualifica gli animali come esseri senzienti con esigenze particolari di cui occorre tenere conto.
9/3547/4. Galizia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

benessere degli animali

legislazione veterinaria

politica agricola comune