Legislatura: 18Seduta di annuncio: 673 del 06/04/2022
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/04/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
ACCOLTO IL 06/04/2022
PARERE GOVERNO IL 06/04/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2022
CONCLUSO IL 06/04/2022
La Camera,
premesso che;
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA;
i suini, laddove sottratti allo scopo produttivo, devono considerarsi a tutti gli effetti non animali «da reddito»;
l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza costituisce un sufficiente nonché proporzionato mezzo di prevenzione e di controllo dell'epidemia nei confronti dei suddetti animali sottratti al consumo e detenuti secondo modalità che ne assicurano automaticamente l'isolamento;
nella nota di chiarimento del 04 febbraio 2022 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute recante ad oggetto «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana» è precisato che «in alcune realtà sporadiche comprovate, suini vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare» e che «si ritiene derogabile la procedura di macellazione per questi ultimi purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l'infezione da PSA e la sua diffusione»;
numerose attività turistico ricettive risultano provate dagli effetti della diffusione della peste suina africana;
da più parti, infatti, sono state sollevate pesanti conseguenze economiche, innescate dalla peste suina africana, non solo sulla filiera suinicola, ma anche su ulteriori attività, ivi comprese quelle dei settori agrituristico, escursionistico, naturalistico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, i quali si trovino in zone infette o confinanti, l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza non cruente per il contenimento della peste suina africana, ritenendosi escluso l'abbattimento preventivo;
a valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno per le ulteriori attività danneggiate dalla peste suina africana, in particolare quelle dei settori agrituristico, escursionistico, naturalistico, silvopastorale, alberghiero e turistico tout court, nonché connesse strategie di rilancio.
9/3547/3. Ruggiero.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prevenzione delle malattie
suino
peste animale