Legislatura: 18Seduta di annuncio: 673 del 06/04/2022
Primo firmatario: GOLINELLI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 06/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/04/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/04/2022
ACCOLTO IL 06/04/2022
PARERE GOVERNO IL 06/04/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/04/2022
CONCLUSO IL 06/04/2022
La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);
premesso che:
il decreto-legge in esame reca un complesso di misure per eradicare la peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne la diffusione nei maiali da allevamento per salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale;
la peste suina africana è una malattia ad alto potenziale di diffusione, suscettibile di determinare ingenti danni sia per la salute animale, con l'abbattimento obbligatorio dei capi infetti, sia per il comparto produttivo collegato, con pesanti ripercussioni sul commercio di animali vivi e dei loro prodotti nell'ambito dell'Unione europea e nel contesto internazionale;
l'articolo 1 dispone che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali;
in particolare, il comma 5 del predetto articolo dispone che le regioni e le province autonome attuino i suddetti piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei cacciatori coadiutori delle stesse e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi;
la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
al fine di rendere più efficaci gli interventi di attuazione del piano, riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, andrebbe specificamente prevista la possibilità per i coadiutori e per i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere specificamente, in un prossimo provvedimento utile, la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110.
9/3547/11. (Testo modificato nel corso della seduta)
Golinelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prevenzione delle malattie
peste animale
suino